Legislatura: 18Seduta di annuncio: 614 del 14/12/2021
Primo firmatario: LICATINI CATERINA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 14/12/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 14/12/2021 GUERRA MARIA CECILIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
ACCOLTO IL 14/12/2021
PARERE GOVERNO IL 14/12/2021
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 14/12/2021
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 15/12/2021
CONCLUSO IL 15/12/2021
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, con le varie misure in esso contenute, si prefigge diverse finalità tra cui quelle a tutela del lavoro e della sicurezza anche nei luoghi di lavoro e in relazione all'emergenza sanitaria in corso;
considerato che:
il capo III intitolato «Rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro» comprende gli articoli 13 e 13-bis: il primo interviene su alcune disposizioni del decreto legislativo n. 81/2008, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con l'obiettivo di incentivare e semplificare l'attività di vigilanza e il coordinamento dei soggetti che devono presidiare il rispetto delle norme di prevenzione; il secondo, reca specifiche disposizioni in materia di sicurezza delle istituzioni scolastiche;
il tecnico della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro opera come responsabile delle attività di prevenzione, dell'igiene e della sicurezza nei luoghi di lavoro e nei luoghi pubblici, nonché nei settori della sanità e dell'ambiente;
il regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 58, disciplina tale figura e ne descrive il relativo profilo professionale stabilendo, all'articolo 1,che il tecnico della prevenzione è l'operatore sanitario responsabile, nell'ambito delle proprie competenze, di tutte le attività di prevenzione, verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro e di igiene di sanità pubblica;
in questo particolare momento storico, caratterizzato dall'emergenza sanitaria, abbiamo compreso l'importanza della prevenzione e dell'esigenza di lavorare in condizioni di sicurezza, di igiene ambientale e di protezione individuale, per il bene della nostra salute e di coloro che ci circondano;
nelle strutture pubbliche, anche non sanitarie, con un numero rilevante di dipendenti e aperte al pubblico e nelle quali, considerate l'entità delle attività e dei servizi, nonché la complessità dell'organizzazione, si presume che siano presenti una grande varietà di rischi da fronteggiare e un gran numero di adempimenti da soddisfare,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare idonei provvedimenti normativi volti a prevedere di inserire nelle piante organiche degli enti del comparto Funzioni locali della pubblica amministrazione, che comprende regioni, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e altri enti territoriali, con popolazione superiore a 20.000 abitanti, nei rispettivi servizi di prevenzione e protezione previsti dall'articolo 31 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la figura professionale del tecnico della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro in misura almeno pari a un tecnico per ogni servizio, inquadrandolo nella categoria D, posizione economica D1, del sistema di classificazione professionale del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni locali.
9/3395/16. Licatini.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):sicurezza del lavoro
professioni tecniche
luogo di lavoro