ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03395/014

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 614 del 14/12/2021
Firmatari
Primo firmatario: INVIDIA NICCOLO'
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 14/12/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
SEGNERI ENRICA MOVIMENTO 5 STELLE 14/12/2021


Stato iter:
15/12/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 14/12/2021
GUERRA MARIA CECILIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 14/12/2021

PARERE GOVERNO IL 14/12/2021

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 14/12/2021

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 15/12/2021

CONCLUSO IL 15/12/2021

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03395/014
presentato da
INVIDIA Niccolò
testo di
Martedì 14 dicembre 2021, seduta n. 614

   La Camera,

   premesso che;

    l'articolo 5, commi da 15-bis a 15-quater interviene sulla disciplina dell'IVA con una serie di modifiche miranti a ricomprendere tra le operazioni effettuate nell'esercizio di impresa, o considerare in ogni caso avente natura commerciale, una serie di prestazioni, escluse dal testo vigente dell'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, effettuate in conformità alle finalità istituzionali (da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona), anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni;

    agli effetti delle disposizioni sull'esercizio di imprese di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, sono comprese anche le cessioni di pubblicazioni beni e servizi effettuate durante manifestazioni propagandistiche, dai partiti politici rappresentati nelle Assemblee nazionali e regionali, escluse dal testo vigente dell'articolo 4, comma 5, del succitato decreto del Presidente della Repubblica;

    le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge n. 287 del 1991, ovvero per le mense aziendali e spacci annessi ai circoli cooperativi ed enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno, rientrano nella fattispecie di «esercizio commerciale», anche se effettuata verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari;

    contestualmente, alle sopracitate associazioni con finalità istituzionali si applica l'esenzione dall'IVA prevista dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (Operazioni esenti dall'imposta) a condizione di non provocare distorsioni della concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette all'IVA, alle seguenti condizionalità:

     1) prestazioni di servizi e cessioni di beni ad esse strettamente connesse effettuate in conformità alle finalità istituzionali, verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari fissati in conformità dello statuto, in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, nei confronti di soci, associati o partecipanti, di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;

     2) prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica rese da associazioni sportive dilettantistiche alle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica ovvero nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;

     3) cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dagli enti e dagli organismi di cui al numero 1 del presente comma, organizzate a loro esclusivo profitto;

     4) somministrazione di alimenti e bevande nei confronti di indigenti dalle associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge n. 287 del 1991, strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività. Le disposizioni si applicano a condizione che le associazioni interessate abbiano il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, e si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, ovvero alle corrispondenti clausole previste dal decreto legislativo n. 117 del 2017:

      a) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

      b) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

      c) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

      d) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile;

      e) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa;

    le disposizioni di cui alle lettere b) e d) del quarto comma non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché alle associazioni politiche, sindacali e di categoria;

    il comma 15-ter del decreto-legge in esame precisa che, in attesa della piena operatività delle disposizioni del titolo X del decreto legislativo n. 117 del 2017, recante il Codice del Terzo settore, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che hanno conseguito ricavi ragguagliati ad anno; non superiori a euro 65.000, applicano, ai soli fini dell'imposta sul valore aggiunto, il regime speciale di cui al l'articolo 1, commi da 58 a 63, della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014);

    si tratta del regime forfetario di cui all'articolo 1, comma 54 e seguenti, della legge di stabilità 2015, la cui adozione comporta una serie di semplificazioni tanto ai fini IVA quanto ai fini delle imposte dirette: coloro che applicano il regime forfetario non addebitano l'IVA in fattura ai propri clienti e non detraggono l'IVA sugli acquisti. Non liquidano l'imposta, non la versano, non sono obbligati a presentare la dichiarazione e la comunicazione annuale IVA. Non devono comunicare all'Agenzia delle entrate le operazioni rilevanti ai fini IVA (cosiddetto spesometro) né quelle effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list. Chi applica il regime forfetario, inoltre, non ha l'obbligo di registrare i corrispettivi, le fatture emesse e ricevute;

    al riguardo, si segnala che il passaggio da un regime di esclusione IVA ad un regime di esenzione per i servizi prestati e i beni ceduti dagli enti nei confronti dei propri soci, nonostante sembri una piccola variazione, neutra economicamente, comporta i costi di tenuta della contabilità IVA, oneri e ulteriori adempimenti burocratici;

    in sede di audizione al Senato, il Forum del Terzo settore ha evidenziato il delicato passaggio di entrata in vigore del Registro Unico del Terzo settore, con tutte le problematiche conseguenti; l'introduzione di questo ulteriore adempimento è peraltro disallineato con la normativa oggi in vigore e produrrà disorientamento e sfiducia negli enti, del Terzo settore, con maggiori ripercussioni su quelli più piccoli,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicabili delle disposizioni richiamate in premessa al fine di considerare l'opportunità di prevedere, compatibilmente con i vincoli di bilancio e le risorse disponibili, nel corso della presente legislatura, un intervento normativo ad hoc, volto a riconsiderare sia l'introduzione della misura fiscale che prevede l'obbligatorietà del regime IVA per le associazioni appartenenti al Terzo Settore, pur non svolgendo alcuna attività commerciale, nonché l'entrata in vigore del Registro Unico del Terzo Settore, il cui adempimento peraltro disallineato con la normativa in vigore, rischia di produrre un forte disorientamento e sfiducia negli enti, soprattutto per quelli più piccoli.
9/3395/14. Invidia, Segneri.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

IVA

prestazione di servizi

fiscalita'