ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03395/012

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 614 del 14/12/2021
Firmatari
Primo firmatario: RUGGIERO FRANCESCA ANNA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 14/12/2021


Stato iter:
15/12/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 14/12/2021
GUERRA MARIA CECILIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 14/12/2021

PARERE GOVERNO IL 14/12/2021

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 14/12/2021

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 15/12/2021

CONCLUSO IL 15/12/2021

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03395/012
presentato da
RUGGIERO Francesca Anna
testo di
Martedì 14 dicembre 2021, seduta n. 614

   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di conversione, volto alla conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, contiene una pluralità di norme, al fine di sostenere il sistema-Paese, dagli effetti determinati dall'emergenza epidemiologica;

    il provvedimento in particolare, dispone al Capo I, una serie di interventi fiscali, con l'intento di sostenere le famiglie e le imprese, attraverso misure agevolative fiscali, in grado di fronteggiare la crisi socioeconomica e produttiva nazionale;

    nell'ambito delle misure fiscali vigenti, si segnala che l'articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, (rubricato «Compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo») consente, a partire dal 1° gennaio 2011, che i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo per carichi affidati all'Agente della riscossione;

    la disposizione suesposta, stabilisce l'introduzione di una certificazione del credito emessa mediante apposita piattaforma elettronica; la compensazione, e quindi anche l'estinzione del debito a ruolo, opera subordinatamente alla verifica dell'esistenza e validità della certificazione; la stessa norma, inoltre, stabilisce le modalità operative con cui l'Agenzia delle entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze recuperano le somme compensate, e il minor gettito, dalle amministrazioni pubbliche; al riguardo, si segnala che al 31 dicembre 2018, secondo stime della Banca d'Italia, i debiti commerciali della pubblica amministrazione nei confronti delle imprese e professionisti ammontavano a circa 53 miliardi di euro;

    a tal fine, la Corte di Giustizia Europea con sentenza relativa al procedimento C 122/18 del 28 gennaio 2020, ha condannato l'Italia, in quanto «non assicurando che le sue pubbliche amministrazioni rispettino effettivamente i termini di pagamento stabiliti all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tali disposizioni»;

    contestualmente appare ragionevole presumere che in assenza di incassi, i cui ricavi sono generati dal sostenimento di spese prima e gravati di imposte dopo l'emissione della fattura, la illiquidità generata alle imprese dai mancati o ritardati pagamenti delle pubbliche amministrazioni determina alle stesse maggior oneri soprattutto finanziari devoluti gratuitamente a soggetti finanziari che non operano nell'interesse pubblico,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di considerare nei successivi provvedimenti normativi, al fine di ottemperare alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 28 gennaio 2020, eliminando i costi derivanti dal peso della burocrazia o dal costo finanziario per alternativo fabbisogno di liquidità delle imprese creditrici, ed infine in relazione all'attuale emergenza sanitaria ed economica connessa alla pandemia relativa al COVID-19, a valutare altresì, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, i vincoli di bilancio e le disposizioni comunitarie, la compensazione dei crediti commerciali certificati vantati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione con debiti tributari e previdenziali, (attualmente ammessa dall'ordinamento esclusivamente a seguito dell'esecuzione di specifiche attività di controllo da parte dell'amministrazione finanziaria o degli altri enti creditori) estendendola alla fase di autoliquidazione dei tributi e contributi;

   a valutare infine, ulteriori iniziative per il potenziamento e l'introduzione di strumenti informatici quale una piattaforma telematica ad hoc per l'attuazione tout court delle compensazioni in premessa, attraverso l'accesso diretto a banche dati crittografate e mutabili condivise tra debitori e creditori (anche mediante modalità d'accesso come lo SPID tali che ne sia garantita l'autenticità dei contenuti ed in sostituzione delle farraginose certificazioni) che consenta ad ognuna delle parti l'iscrizione e l'azzeramento immediato, lasciando invariati i saldi, dei debiti tributari e contributivi e dei crediti commerciali dei contribuenti per mezzo dell'istantaneo e automatico incrocio dei dati, così da ottenere contestualmente una riduzione dei tempi burocratici per le verifiche con annullamento dei rischi di false e/o errate certificazioni nonché dei termini di pagamento tali che siano rispettate le scadenze stabilite dall'articolo 4, paragrafi 3 e 4, direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011 scongiurando ulteriori oneri da possibili nuove condanne della Corte di Giustizia Europea.
9/3395/12. Ruggiero.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

sentenza della Corte CE

spese generali

debito