Legislatura: 18Seduta di annuncio: 614 del 14/12/2021
Primo firmatario: BITONCI MASSIMO
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 14/12/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma CANTALAMESSA GIANLUCA LEGA - SALVINI PREMIER 14/12/2021 CAVANDOLI LAURA LEGA - SALVINI PREMIER 14/12/2021 CENTEMERO GIULIO LEGA - SALVINI PREMIER 14/12/2021 COVOLO SILVIA LEGA - SALVINI PREMIER 14/12/2021 GERARDI FRANCESCA LEGA - SALVINI PREMIER 14/12/2021 GUSMEROLI ALBERTO LUIGI LEGA - SALVINI PREMIER 14/12/2021 PAGANO ALESSANDRO LEGA - SALVINI PREMIER 14/12/2021 RIBOLLA ALBERTO LEGA - SALVINI PREMIER 14/12/2021 ZENNARO ANTONIO LEGA - SALVINI PREMIER 14/12/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 15/12/2021 Resoconto GUERRA MARIA CECILIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
PROPOSTA RIFORMULAZIONE IL 14/12/2021
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 14/12/2021
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 15/12/2021
ACCOLTO IL 15/12/2021
PARERE GOVERNO IL 15/12/2021
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 15/12/2021
CONCLUSO IL 15/12/2021
La Camera,
l'articolo 3-bis del provvedimento in esame reca ulteriori disposizioni sull'inammissibilità dell'impugnazione degli estratti di ruolo nonché identifica i casi di diretta impugnazione del ruolo stesso e della cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata;
la novella, modificando l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introduce la non impugnabilità da parte del contribuente dell'estratto di ruolo e della cartella che si assume invalidamente notificata, con l'eccezione di specifici casi; in particolare, il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata, può essere impugnata soltanto nei casi in cui il contribuente sia in grado di dimostrare che dalla iscrizione al ruolo possa derivargli un concreto pregiudizio per la partecipazione ad una procedura di appalto o per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici, ovvero per la perdita di un beneficio nei rapporti con una Pubblica Amministrazione;
verosimilmente, la portata applicativa della presente disposizione porterà all'impossibilità di far valere innanzi al giudice dell'esecuzione l'illegittimità della riscossione mediante opposizione all'esecuzione, essendo ammessa soltanto l'opposizione con cui il contribuente contesti a mera regolarità formale del titolo esecutivo o degli atti della procedura e non anche quella con cui egli contesti il diritto di procedere alla riscossione;
all'uopo, si ricorda, anche la sentenza della Corte Costituzionale n. 114 del 31 maggio 2018 che, nel dichiarare la parziale illegittimità costituzionale dell'articolo 57 decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, aveva correttamente precisato «La pur marcata peculiarità dei crediti tributari, che può sì giovarsi di una disciplina di favore per l'amministrazione fiscale, come ritenuto da questa Corte e che è a fondamento della speciale procedura di riscossione coattiva tributaria rispetto a quella ordinaria di espropriazione forzata, non è però tale da giustificare che, nelle ipotesi in cui il contribuente contesti il diritto di procedere a riscossione coattiva e sussista la giurisdizione del giudice ordinario, non vi sia una risposta di giustizia se non dopo la chiusura della procedura di riscossione ed in termini meramente risarcitori»;
ne conviene, il concreto paradosso operativo di limitare al massimo il diritto di difesa dei contribuenti; invero, una applicazione a regime della disposizione confliggerebbe frontalmente con il diritto alla tutela giurisdizionale riconosciuto in generale dall'articolo 24 Cost., ovvero nei confronti della pubblica amministrazione da l'articolo 113 Cost., dovendo essere assicurata in ogni caso una risposta di giustizia a chi si oppone alla riscossione coattiva,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi della novella introdotta con l'articolo 3-bis del presente provvedimento e, qualora riscontrati effetti distorsivi, ad intervenire, nel primo provvedimento utile, ad una revisione applicativa della disciplina suesposta, bilanciando il principio di parità di azione e difesa tra fisco e contribuente, anche al fine di non snaturare gli effetti della giurisprudenza (Cassazione Sezioni Unite n. 19074/2015), che consente al contribuente che non abbia ricevuto la notifica della cartella di pagamento di tutelarsi anche quando ne venga a conoscenza presso gli uffici della riscossione.
9/3395/1. Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):amministrazione fiscale
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