ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03374/040

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 607 del 01/12/2021
Firmatari
Primo firmatario: LUCASELLI YLENJA
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 01/12/2021


Stato iter:
01/12/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 01/12/2021
SISTO FRANCESCO PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

INVITO AL RITIRO IL 01/12/2021

PARERE GOVERNO IL 01/12/2021

NON ACCOLTO IL 01/12/2021

PARERE GOVERNO IL 01/12/2021

RESPINTO IL 01/12/2021

CONCLUSO IL 01/12/2021

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03374/040
presentato da
LUCASELLI Ylenja
testo di
Mercoledì 1 dicembre 2021, seduta n. 607

   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame reca disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali;

    in particolare, l'articolo 9 novella il cosiddetto Codice della privacy (decreto legislativo n. 196 del 2003), prevedendo che il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico possa trovare fondamento e base giuridica, oltre che nella legge e – nei casi previsti dalla legge – nel regolamento, anche in un atto amministrativo generale e che tale ampliamento della base giuridica valga anche per il trattamento dei dati particolari (sanità pubblica, medicina del lavoro, archiviazione nel pubblico interesse o per ricerca scientifica o storica o a fini statistici) disciplinato dall'articolo 2-sexies del Codice e per il trattamento dei dati personali per fini di sicurezza nazionale o difesa, disciplinato dall'articolo 58 del Codice, consentendo il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o per l'esercizio di pubblici poteri, da parte di una serie di soggetti pubblici, anche per l'adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'esercizio di pubblici poteri attribuiti ai suddetti soggetti pubblici;

    in ottica di semplificazione, l'articolo 9 del provvedimento in esame prevede un meccanismo per cui il trattamento dei dati personali da parte di un'amministrazione pubblica sarà sempre consentito se necessario per l'adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'esercizio di pubblici poteri a essa attribuiti;

    nella sostanza, da oggi gli enti pubblici come definiti dal Decreto potranno passarsi dati personali senza che una legge ne configuri il perimetro, sarà sufficiente che sia necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico; mentre, prima, per legittimare la comunicazione di dati personali comuni, non sensibili o giudiziari, tra soggetti pubblici (e assimilati) serviva una norma di legge o di regolamento previsto da legge, o in alternativa un'istanza al Garante con 45 giorni di tempo per ottenere un rigetto o per maturare il silenzio-assenso;

    al di là dei possibili profili di incostituzionalità della norma, in aperta violazione della norma di livello europeo, si tratta di un tema molto serio per i gravissimi danni alla gestione della privacy dei cittadini; potremmo perfino tornare alla pubblicazione sul web dei redditi degli italiani, a certe condizioni,

impegna il Governo

a circoscrivere solo a specifici e individuati casi la possibilità di ammettere la comunicazione di dati tra soggetti pubblici senza previa autorizzazione del Garante e senza ulteriori basi normative di legge o di regolamento.
9/3374/40. Lucaselli.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

trattamento dei dati

poteri pubblici

violazione del diritto comunitario