Legislatura: 18Seduta di annuncio: 607 del 01/12/2021
Primo firmatario: LUCASELLI YLENJA
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 01/12/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 01/12/2021 SISTO FRANCESCO PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
INVITO AL RITIRO IL 01/12/2021
PARERE GOVERNO IL 01/12/2021
NON ACCOLTO IL 01/12/2021
PARERE GOVERNO IL 01/12/2021
RESPINTO IL 01/12/2021
CONCLUSO IL 01/12/2021
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame reca disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali;
in particolare, l'articolo 9 novella il cosiddetto Codice della privacy (decreto legislativo n. 196 del 2003), prevedendo che il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico possa trovare fondamento e base giuridica, oltre che nella legge e – nei casi previsti dalla legge – nel regolamento, anche in un atto amministrativo generale e che tale ampliamento della base giuridica valga anche per il trattamento dei dati particolari (sanità pubblica, medicina del lavoro, archiviazione nel pubblico interesse o per ricerca scientifica o storica o a fini statistici) disciplinato dall'articolo 2-sexies del Codice e per il trattamento dei dati personali per fini di sicurezza nazionale o difesa, disciplinato dall'articolo 58 del Codice, consentendo il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o per l'esercizio di pubblici poteri, da parte di una serie di soggetti pubblici, anche per l'adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'esercizio di pubblici poteri attribuiti ai suddetti soggetti pubblici;
in ottica di semplificazione, l'articolo 9 del provvedimento in esame prevede un meccanismo per cui il trattamento dei dati personali da parte di un'amministrazione pubblica sarà sempre consentito se necessario per l'adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'esercizio di pubblici poteri a essa attribuiti;
nella sostanza, da oggi gli enti pubblici come definiti dal Decreto potranno passarsi dati personali senza che una legge ne configuri il perimetro, sarà sufficiente che sia necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico; mentre, prima, per legittimare la comunicazione di dati personali comuni, non sensibili o giudiziari, tra soggetti pubblici (e assimilati) serviva una norma di legge o di regolamento previsto da legge, o in alternativa un'istanza al Garante con 45 giorni di tempo per ottenere un rigetto o per maturare il silenzio-assenso;
al di là dei possibili profili di incostituzionalità della norma, in aperta violazione della norma di livello europeo, si tratta di un tema molto serio per i gravissimi danni alla gestione della privacy dei cittadini; potremmo perfino tornare alla pubblicazione sul web dei redditi degli italiani, a certe condizioni,
impegna il Governo
a circoscrivere solo a specifici e individuati casi la possibilità di ammettere la comunicazione di dati tra soggetti pubblici senza previa autorizzazione del Garante e senza ulteriori basi normative di legge o di regolamento.
9/3374/40. Lucaselli.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):trattamento dei dati
poteri pubblici
violazione del diritto comunitario