Legislatura: 18Seduta di annuncio: 607 del 01/12/2021
Primo firmatario: TRANO RAFFAELE
Gruppo: MISTO-ALTERNATIVA
Data firma: 01/12/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma FORCINITI FRANCESCO MISTO-ALTERNATIVA 01/12/2021 COLLETTI ANDREA MISTO-ALTERNATIVA 01/12/2021 CABRAS PINO MISTO-ALTERNATIVA 01/12/2021 CORDA EMANUELA MISTO-ALTERNATIVA 01/12/2021 ROMANO PAOLO NICOLO' MISTO-ALTERNATIVA 01/12/2021 RADUZZI RAPHAEL MISTO-ALTERNATIVA 01/12/2021 MANIERO ALVISE MISTO-ALTERNATIVA 01/12/2021 TESTAMENTO ROSA ALBA MISTO-ALTERNATIVA 01/12/2021 VOLPI LEDA MISTO-ALTERNATIVA 01/12/2021 SPESSOTTO ARIANNA MISTO-ALTERNATIVA 01/12/2021 GIULIODORI PAOLO MISTO-ALTERNATIVA 01/12/2021 VALLASCAS ANDREA MISTO-ALTERNATIVA 01/12/2021 COSTANZO JESSICA MISTO-ALTERNATIVA 01/12/2021 SAPIA FRANCESCO MISTO-ALTERNATIVA 01/12/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 01/12/2021 SISTO FRANCESCO PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
NON ACCOLTO IL 01/12/2021
PARERE GOVERNO IL 01/12/2021
RESPINTO IL 01/12/2021
CONCLUSO IL 01/12/2021
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, reca disposizioni urgenti per l'accesso alle attinta culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali;
dal 15 ottobre 2021 è obbligatorio possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 per poter accedere ai luoghi di lavoro: saranno circa 14,6 milioni i dipendenti di aziende private, 3,2 milioni i dipendenti pubblici e 4,9 milioni i lavoratori autonomi;
l'articolo 3, del provvedimento in esame, attiene le disposizioni urgenti in materia di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 nei settori pubblico e privato;
i commi 6 degli articoli 9-quinquies, «Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico», e 9-septies, «Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei settore privato», del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dispongono che: «... i lavoratori (...) nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato...»,
impegna il Governo
ad emanare con appositi provvedimenti d'urgenza, misure che prevedano la non applicazione di quanto previsto dai commi 6 degli articoli 9-quinquies e 9-septies, al fine di tutelare il diritto alla retribuzione del lavoratore sprovvisto di green pass.
9/3374/24. Trano, Forciniti, Colletti, Cabras, Corda, Paolo Nicolò Romano, Raduzzi, Maniero, Testamento, Leda Volpi, Spessotto, Giuliodori, Vallascas, Costanzo, Sapia.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):sicurezza del lavoro
luogo di lavoro
sanita' del lavoro