Legislatura: 18Seduta di annuncio: 607 del 01/12/2021
Primo firmatario: CABRAS PINO
Gruppo: MISTO-ALTERNATIVA
Data firma: 01/12/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma FORCINITI FRANCESCO MISTO-ALTERNATIVA 01/12/2021 COLLETTI ANDREA MISTO-ALTERNATIVA 01/12/2021 CORDA EMANUELA MISTO-ALTERNATIVA 01/12/2021 ROMANO PAOLO NICOLO' MISTO-ALTERNATIVA 01/12/2021 TRANO RAFFAELE MISTO-ALTERNATIVA 01/12/2021 RADUZZI RAPHAEL MISTO-ALTERNATIVA 01/12/2021 MANIERO ALVISE MISTO-ALTERNATIVA 01/12/2021 TESTAMENTO ROSA ALBA MISTO-ALTERNATIVA 01/12/2021 VOLPI LEDA MISTO-ALTERNATIVA 01/12/2021 SPESSOTTO ARIANNA MISTO-ALTERNATIVA 01/12/2021 GIULIODORI PAOLO MISTO-ALTERNATIVA 01/12/2021 VALLASCAS ANDREA MISTO-ALTERNATIVA 01/12/2021 COSTANZO JESSICA MISTO-ALTERNATIVA 01/12/2021 SAPIA FRANCESCO MISTO-ALTERNATIVA 01/12/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 01/12/2021 SISTO FRANCESCO PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
NON ACCOLTO IL 01/12/2021
PARERE GOVERNO IL 01/12/2021
RESPINTO IL 01/12/2021
CONCLUSO IL 01/12/2021
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, reca disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni c in materia di protezione dei dati personali;
l'articolo 3, del provvedimento in esame, attiene le disposizioni urgenti in materia di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 nei settori pubblico e privato;
dal 15 ottobre 2021 è obbligatorio possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 per poter accedere ai luoghi di lavoro: saranno circa 14,6 milioni i dipendenti di aziende private, 3,2 milioni i dipendenti pubblici e 4,9 milioni i lavoratori autonomi;
il decreto-legge n. 127 del 2021 obbliga il datore di lavoro nel predisporre l'informativa sul trattamento dei dati in base all'articolo 13 del Regolamento n. 679 del 2016. L'informativa dovrà essere resa fruibile all'interessato per la presa visione di ciò che verrà trasmesso come dati, ossia: le generalità del lavoratore, la validità, l'integrità c l'autenticità del green pass o di una certificazione equivalente, ovvero le informazioni in merito allo stato di soggetto esente da vaccinazione anti Covid riportate nella certificazione di esenzione dalla vaccinazione;
il datore di lavoro, inoltre, dovrà provvedere alla nomina degli incaricati alle verifiche del green pass quali soggetti incaricati allo svolgimento dei trattamenti dei dati personali connessi all'esercizio del compito assegnato, in base all'articolo 2-quaterdecies del decreto legislativo n. 196 del 2003 e fornendo loro le istruzioni operative per l'esecuzione dei controlli. Si aggiunge a ciò la nomina di un soggetto esterno, che verrà nominato soggetto esterno, nel caso in cui il controllo sia effettuato da una società esterna cui sia stato appaltato il servizio di custodia c vigilanza. Il controllo riguarderà anche i fornitori esterni dell'azienda i cui dati verranno inseriti nel Registro dei trattamenti;
il decreto-legge n. 127 del 2021 obbligherà il datore di lavoro ad aggiornare il Registro dei trattamenti con riferimento alla conservazione del green pass e dei dati in esso contenuti. Il provvedimento prevede la possibilità di consegnare il green pass al datore di lavoro, esentandolo dai controlli, il che si pone in netto contrasto con quanto sin ora espresso dal Garante della privacy col Provvedimento n. 363 dell'11 ottobre 2021;
nel Provvedimento, il Garante ha precisato che l'attività di verifica non dovrà comportare la raccolta di dati dell'interessato in qualunque forma, ad eccezione di quelli strettamente necessari, in ambito lavorativo, all'applicazione delle misure derivanti dal mancato possesso della certificazione;
la pratica di stilare elenchi, pone dei forti dubbi rispetto alle persone che vengono sottoposte a verifica perché non è lecito conservare il QR code delle certificazioni verdi, ne estrarre lo stesso in qualsiasi altro modo, trattenere copie cartacee dei green pass, screen-shot e/o fotografie del certificato verde;
questa modalità di verifica del green pass, definita dal Governo «semplificata», si pone in totale incompatibilità con la normativa sulla privacy, in verità viene imposta una regola di condotta nel nostro ordinamento giuridico che è la cristallizzazione della violazione della condotta stessa. Si sta creando in concreto un'aporia giuridica,
impegna il Governo
a provvedere in fase di applicazione del provvedimento in esame, ad emanare decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e/o Circolata ministeriali che impediscano di stilare elenchi, di conservare i QR code delle certificazioni verdi, di estrarre dallo stesso in qualsiasi modo dati sensibili, di trattenere copie cartacce dei green pass, di produrre screen-shot e/o fotografie del certificato verde, perché ciò si pone in netto contrasto con la normativa sulla privacy.
9/3374/23. Cabras, Forciniti, Colletti, Corda, Paolo Nicolò Romano, Trano, Raduzzi, Maniero, Testamento, Leda Volpi, Spessotto, Giuliodori, Vallascas, Costanzo, Sapia.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):impresa privata
comunicazione dei dati
prestazione di servizi