ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03374/023

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 607 del 01/12/2021
Firmatari
Primo firmatario: CABRAS PINO
Gruppo: MISTO-ALTERNATIVA
Data firma: 01/12/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FORCINITI FRANCESCO MISTO-ALTERNATIVA 01/12/2021
COLLETTI ANDREA MISTO-ALTERNATIVA 01/12/2021
CORDA EMANUELA MISTO-ALTERNATIVA 01/12/2021
ROMANO PAOLO NICOLO' MISTO-ALTERNATIVA 01/12/2021
TRANO RAFFAELE MISTO-ALTERNATIVA 01/12/2021
RADUZZI RAPHAEL MISTO-ALTERNATIVA 01/12/2021
MANIERO ALVISE MISTO-ALTERNATIVA 01/12/2021
TESTAMENTO ROSA ALBA MISTO-ALTERNATIVA 01/12/2021
VOLPI LEDA MISTO-ALTERNATIVA 01/12/2021
SPESSOTTO ARIANNA MISTO-ALTERNATIVA 01/12/2021
GIULIODORI PAOLO MISTO-ALTERNATIVA 01/12/2021
VALLASCAS ANDREA MISTO-ALTERNATIVA 01/12/2021
COSTANZO JESSICA MISTO-ALTERNATIVA 01/12/2021
SAPIA FRANCESCO MISTO-ALTERNATIVA 01/12/2021


Stato iter:
01/12/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 01/12/2021
SISTO FRANCESCO PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 01/12/2021

PARERE GOVERNO IL 01/12/2021

RESPINTO IL 01/12/2021

CONCLUSO IL 01/12/2021

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03374/023
presentato da
CABRAS Pino
testo di
Mercoledì 1 dicembre 2021, seduta n. 607

   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, reca disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni c in materia di protezione dei dati personali;

    l'articolo 3, del provvedimento in esame, attiene le disposizioni urgenti in materia di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 nei settori pubblico e privato;

    dal 15 ottobre 2021 è obbligatorio possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 per poter accedere ai luoghi di lavoro: saranno circa 14,6 milioni i dipendenti di aziende private, 3,2 milioni i dipendenti pubblici e 4,9 milioni i lavoratori autonomi;

    il decreto-legge n. 127 del 2021 obbliga il datore di lavoro nel predisporre l'informativa sul trattamento dei dati in base all'articolo 13 del Regolamento n. 679 del 2016. L'informativa dovrà essere resa fruibile all'interessato per la presa visione di ciò che verrà trasmesso come dati, ossia: le generalità del lavoratore, la validità, l'integrità c l'autenticità del green pass o di una certificazione equivalente, ovvero le informazioni in merito allo stato di soggetto esente da vaccinazione anti Covid riportate nella certificazione di esenzione dalla vaccinazione;

    il datore di lavoro, inoltre, dovrà provvedere alla nomina degli incaricati alle verifiche del green pass quali soggetti incaricati allo svolgimento dei trattamenti dei dati personali connessi all'esercizio del compito assegnato, in base all'articolo 2-quaterdecies del decreto legislativo n. 196 del 2003 e fornendo loro le istruzioni operative per l'esecuzione dei controlli. Si aggiunge a ciò la nomina di un soggetto esterno, che verrà nominato soggetto esterno, nel caso in cui il controllo sia effettuato da una società esterna cui sia stato appaltato il servizio di custodia c vigilanza. Il controllo riguarderà anche i fornitori esterni dell'azienda i cui dati verranno inseriti nel Registro dei trattamenti;

    il decreto-legge n. 127 del 2021 obbligherà il datore di lavoro ad aggiornare il Registro dei trattamenti con riferimento alla conservazione del green pass e dei dati in esso contenuti. Il provvedimento prevede la possibilità di consegnare il green pass al datore di lavoro, esentandolo dai controlli, il che si pone in netto contrasto con quanto sin ora espresso dal Garante della privacy col Provvedimento n. 363 dell'11 ottobre 2021;

    nel Provvedimento, il Garante ha precisato che l'attività di verifica non dovrà comportare la raccolta di dati dell'interessato in qualunque forma, ad eccezione di quelli strettamente necessari, in ambito lavorativo, all'applicazione delle misure derivanti dal mancato possesso della certificazione;

    la pratica di stilare elenchi, pone dei forti dubbi rispetto alle persone che vengono sottoposte a verifica perché non è lecito conservare il QR code delle certificazioni verdi, ne estrarre lo stesso in qualsiasi altro modo, trattenere copie cartacee dei green pass, screen-shot e/o fotografie del certificato verde;

    questa modalità di verifica del green pass, definita dal Governo «semplificata», si pone in totale incompatibilità con la normativa sulla privacy, in verità viene imposta una regola di condotta nel nostro ordinamento giuridico che è la cristallizzazione della violazione della condotta stessa. Si sta creando in concreto un'aporia giuridica,

impegna il Governo

a provvedere in fase di applicazione del provvedimento in esame, ad emanare decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e/o Circolata ministeriali che impediscano di stilare elenchi, di conservare i QR code delle certificazioni verdi, di estrarre dallo stesso in qualsiasi modo dati sensibili, di trattenere copie cartacce dei green pass, di produrre screen-shot e/o fotografie del certificato verde, perché ciò si pone in netto contrasto con la normativa sulla privacy.
9/3374/23. Cabras, Forciniti, Colletti, Corda, Paolo Nicolò Romano, Trano, Raduzzi, Maniero, Testamento, Leda Volpi, Spessotto, Giuliodori, Vallascas, Costanzo, Sapia.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

impresa privata

comunicazione dei dati

prestazione di servizi