ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03374/016

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 607 del 01/12/2021
Firmatari
Primo firmatario: AMITRANO ALESSANDRO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 01/12/2021


Stato iter:
01/12/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 01/12/2021
SISTO FRANCESCO PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

INVITO AL RITIRO IL 01/12/2021

PARERE GOVERNO IL 01/12/2021

RITIRATO IL 01/12/2021

CONCLUSO IL 01/12/2021

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03374/016
presentato da
AMITRANO Alessandro
testo di
Mercoledì 1 dicembre 2021, seduta n. 607

   La Camera,

   premesso che:

    con disposizioni in vigore dall'11 ottobre 2021, l'articolo 1 del provvedimento in esame novella, il decreto-legge n. 52 del 2021, disciplinando lo svolgimento, nelle zone sia bianche che gialle, di spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi, anche all'aperto, consentendo, solo nelle zone bianche, lo svolgimento delle attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, nel rispetto dei limiti di capienza del 75 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e del 50 per cento al chiuso e che a determinate condizioni, inoltre all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 4, si prevede altresì che in zona bianca e gialla, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi all'aperto, possa essere stabilita una diversa percentuale massima di capienza consentita, nel rispetto dei princìpi fissati dal Comitato tecnico-scientifico, con linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio;

    l'articolo 1, comma 1, lettera a), punto 2), del provvedimento in esame prescrive per sale da ballo, discoteche e locali assimilati, la presenza di impianti di aerazione senza ricircolo d'aria oppure, secondo una specificazione introdotta nel corso dell'esame in Senato, di sistemi di filtrazione ad elevata efficienza mediante filtri HEPA o F9, in grado di ridurre la presenza nell'aria del virus SARS-CoV-2, e restano fermi gli obblighi di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie previsti dalla vigente normativa, ad eccezione del momento del ballo;

    il settore del commercio al dettaglio resta ancora sottoposto alle limitazioni previste con le linee guida vigenti, le quali prevedono in base all'allegato 11, del decreto del Presidente del Consiglio ministri del 2 marzo 2021, lo standard di capienza e di affollamento previsto sia alla lettera b) dove troviamo che «per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre ad un massimo di due operatori» che alla lettera c) che prevede lo standard di capienza «per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l'accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita»;

    molti esercizi commerciali e in particolar modo per quelli concernenti il commercio al dettaglio, sono costretti alla chiusura poiché lo standard massimo di distanziamento e capienza risulta limitativo per lo svolgimento delle proprie attività considerando altresì che molti esercenti hanno locali che risultano essere pari o inferiori a 40 mq e tale standard appare un'eccessiva limitazione per un settore che ha già sofferto enormi difficoltà economiche caratterizzato dall'emergenza pandemica, considerando altresì che le conseguenze delle chiusure delle piccole attività commerciali generano ricadute non solo per il titolare dell'esercizio commerciale, ma anche per i dipendenti e per l'intero indotto dei vari settori di appartenenza,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, anche sulla base dell'andamento dei dati epidemiologici, ulteriori misure normative ad hoc volte ad una revisione e aggiornamento relativo al parametro contenuto nell'allegato 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, ossia delle disposizioni del decreto-legge n. 52 del 22 aprile 2021 e del decreto-legge n. 65 del 18 maggio 2021, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 16 maggio 2020, al fine di prevedere un progressivo ampliamento delle capienze da parte delle piccole attività commerciali fino a 40 mq impossibilitati ad adeguare gli spazi secondo i parametri attuali che limitano il non esercizio della loro attività d'impresa.
9/3374/16. Amitrano.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

scambio commerciale

commercio al minuto

piccolo commercio