ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03366/023

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 601 del 23/11/2021
Firmatari
Primo firmatario: MOLINARI RICCARDO
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 23/11/2021


Stato iter:
23/11/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 23/11/2021
GAVA VANNIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (TRANSIZIONE ECOLOGICA)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 23/11/2021

PARERE GOVERNO IL 23/11/2021

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 23/11/2021

CONCLUSO IL 23/11/2021

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03366/023
presentato da
MOLINARI Riccardo
testo di
Martedì 23 novembre 2021, seduta n. 601

   La Camera,

   premesso che:

    recentemente è stato approvato da parte dei Governo lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2018/2001UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

    il documento approvato contiene, però, alcuni passaggi che potrebbero costituire una forte criticità per il settore agricolo ove applicati in modo rigido nei decreti attuativi;

    nello specifico, si evidenzia che la Direttiva su menzionata prevede che gli impianti per la produzione di bioenergia (biometano, biogas elettrico, ecc.) debbano rispettare rigorosi criteri di sostenibilità (es. riduzione di C02 emessa rispetto al fossile); per ottemperare a questi criteri occorre adottare accorgimenti tecnici, limitare molto l'uso di biomasse vegetali e ottenere certificazioni di sostenibilità rilasciate con iter complessi e costosi;

    per gli impianti di piccola taglia ai di sotto dei 2 MW di potenza termica nominale è stata prevista una deroga indicando che tali impianti non siano soggetti ai criteri di sostenibilità (articolo 29 RED2);

    la suddetta deroga, invece, non risulta pienamente recepita ed assorbita negli atti governativi, richiedendo a tutti, (compresi i piccoli impianti tipicamente gestiti dalle aziende agricole) il rispetto dei criteri di sostenibilità;

    tale mancato recepimento potrebbe rilevarsi dannoso per la piccola economia delle aziende agricole in quanto molti impianti agricoli oggi attivi in assetto biogas elettrico saranno in difficoltà nel rispettare i criteri di sostenibilità in quanto collocati in aree del Paese ove non sono presenti reflui zootecnici e sottoprodotti;

    la deroga consentirebbe inoltre anche agli altri impianti di valorizzare i secondi raccolti e le colture dedicate, sostenendo il reddito delle aziende agricole. In caso contrario la produzione di biometano sarà essenzialmente limitata all'impiego di reflui zootecnici con modeste aggiunte di biomasse vegetali, limitando in modo significativo il fatturato agricolo e la produzione di energia rinnovabile;

    la deroga rappresenta, quindi, una opportunità per l'agricoltura e per il Paese, consentendo ai piccoli impianti di produrre in modo aggregato grandi quantitativi di biometano ed elettricità con norme snelle evitando procedure di certificazione di sostenibilità complesse e costose, difficilmente gestibili dalle aziende agricole,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare interventi normativi volti a prevedere il recepimento completo dei principi di cui all'articolo 29 della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 prevedendo che gli impianti di piccola taglia al di sotto dei 2 MW di potenza termica nominale non siano soggetti ai criteri di sostenibilità.
9/3366/23. Molinari.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

energia rinnovabile

settore agricolo

biogas