ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03363/085

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 597 del 17/11/2021
Firmatari
Primo firmatario: POTENTI MANFREDI
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 17/11/2021


Stato iter:
17/11/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 17/11/2021
COSTA ANDREA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 17/11/2021

PARERE GOVERNO IL 17/11/2021

RITIRATO IL 17/11/2021

CONCLUSO IL 17/11/2021

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03363/085
presentato da
POTENTI Manfredi
testo di
Mercoledì 17 novembre 2021, seduta n. 597

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento reca: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening»;

    la formulazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, prevede all'articolo 1 comma 5 che «al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche di cui al presente comma, i lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde Covid-19». Ai lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro;

    con l'introduzione del green pass le aziende hanno dovuto osservare una serie di adempimenti per tutelare i dati personali. L'utilizzo di un green pass cartaceo per accedere ai luoghi di lavoro non semplificherà tuttavia il lavoro dei datori di lavoro. Infatti, la eventuale consegna del green pass non potrebbe essere fatta all'atto di ingresso perché non gestibili coperti da privacy;

    in specie, nelle grosse aziende, la consegna del green pass cartaceo al personale addetto alle verifiche in accesso alle aziende determinerà l'investitura ad incombenze non proprie con la successiva necessità di consegna dei documenti all'ufficio servizio sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, con condivisione dei nominativi con coloro i quali materialmente sono addetti ai controlli di ingresso. Il servizio sicurezza e prevenzione interno all'azienda è però tenuto a garantire la conservazione dei dati sanitari in via residuale e solo per motivi di sicurezza e comunque nel maggior rispetto possibile del GDPR; il procedimento di archiviazione presuppone la dematerializzazione del documento e così facendo si priverà l'azienda dalla possibilità di ricollegare il documento al suo titolare;

    tuttavia, l'archiviazione necessiterà di una dematerializzazione, il che comporterà di vanificare il bisogno di identificazione che, come in ultimo osservato dal Garante della privacy, se non eseguito con immediatezza porterebbe tale pratica a non rispondere al fondamento giuridico del green pass;

    recentemente, il Garante della privacy era già intervenuto per porre in guardia dall'utilizzo delle App dedicate al controllo di verifica dei certificati. Già in quella occasione il pronunciamento del Garante della privacy del 1° novembre, ha citato i potenziali rischi derivanti dalla violazione delle disposizioni di legge. Adesso, ci si chiede come possano essere trattati lecitamente i dati relativi ai controlli del green pass? E come viene tutelata la privacy dei lavoratori e dei collaboratori esterni che accedono ai luoghi di lavoro?,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di una semplificazione normativa per il datore di lavoro il quale possa ottemperare, nel rispetto delle prescrizioni di cui al GDPR, al dettato normativo dell'articolo 1 comma 5 del decreto-legge n. 127 del 2021 in oggetto.
9/3363/85. Potenti.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

luogo di lavoro

sicurezza del lavoro

datore di lavoro