Legislatura: 18Seduta di annuncio: 597 del 17/11/2021
Primo firmatario: FORCINITI FRANCESCO
Gruppo: MISTO-ALTERNATIVA
Data firma: 17/11/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma SPESSOTTO ARIANNA MISTO-ALTERNATIVA 17/11/2021 COLLETTI ANDREA MISTO-ALTERNATIVA 17/11/2021 CABRAS PINO MISTO-ALTERNATIVA 17/11/2021 CORDA EMANUELA MISTO-ALTERNATIVA 17/11/2021 ROMANO PAOLO NICOLO' MISTO-ALTERNATIVA 17/11/2021 TRANO RAFFAELE MISTO-ALTERNATIVA 17/11/2021 MANIERO ALVISE MISTO-ALTERNATIVA 17/11/2021 TESTAMENTO ROSA ALBA MISTO-ALTERNATIVA 17/11/2021 VOLPI LEDA MISTO-ALTERNATIVA 17/11/2021 GIULIODORI PAOLO MISTO-ALTERNATIVA 17/11/2021 VALLASCAS ANDREA MISTO-ALTERNATIVA 17/11/2021 COSTANZO JESSICA MISTO-ALTERNATIVA 17/11/2021 SAPIA FRANCESCO MISTO-ALTERNATIVA 17/11/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 17/11/2021 Resoconto FORCINITI FRANCESCO MISTO-ALTERNATIVA PARERE GOVERNO 17/11/2021 COSTA ANDREA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
DISCUSSIONE IL 17/11/2021
NON ACCOLTO IL 17/11/2021
PARERE GOVERNO IL 17/11/2021
RESPINTO IL 17/11/2021
CONCLUSO IL 17/11/2021
La Camera,
premesso che:
il decreto in esame prevede, per il periodo 15 ottobre 2021-31 dicembre 2021, l'obbligo di possesso, e di esibizione su richiesta, di un certificato verde COVID-19 in corso di validità ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro in cui si svolga l'attività del medesimo soggetto – sia nel settore lavorativo pubblico e sia nel settore lavorativo privato;
le certificazioni verdi COVID-19 attestano la vaccinazione contro il COVID-19 o la guarigione medesima malattia o l'effettuazione di un test molecolare (anche su campione salivare, nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute) o di un test antigenico rapido, con risultato negativo (con riferimento al virus SARS-CoV-2);
la certificazione verde relativa ad un test molecolare o ad un test antigenico rapido con esito negativo ha una validità, rispettivamente, di settantadue o di quarantotto ore dall'esecuzione del test;
il lavoratore non esente, che è sprovvisto di green pass valido al momento dell'accesso al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione. Il lavoratore per i giorni di assenza ingiustificata perde dunque non solo la retribuzione ma anche tutti gli altri compensi e/o emolumenti ad essa connessi, come indennità di mansione, premi di produttività e buoni pasto;
tra le condizioni tuttora indicate per il rilascio del green pass, non vi è quella in ordine all'effettuazione di un test sierologico che individui la presenza di anticorpi al coronavirus che provino una copertura vaccinale protratta nel tempo, registrando valori superiori di anticorpi anche rispetto a chi ha effettuato le due dosi di vaccino;
il solo titolo anticorpale IgG anti-Covid-19, seppur protettivo, non è considerato un requisito per ottenere il green pass e non è motivo valido di esenzione dalla vaccinazione per le categorie lavorative per le quali è richiesta obbligatorietà;
il sistema normativo attuale riconosce il green pass solo a coloro i quali sono guariti e a cui è stata dunque rilasciata una certificazione dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero ovvero, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta;
non vengono presi in considerazione, ai fini del rilascio della certificazione verde, tutti quei soggetti che, ad esempio, sono stati positivi asintomatici e hanno scoperto di aver contratto il virus solo a seguito dell'effettuazione del test sierologico e non possono effettuare il vaccino poiché controindicato a fronte dell'alta quantità di anticorpi rilevati,
impegna il Governo:
a introdurre il rilascio del green pass per quei soggetti che, seppure non in possesso di un certificato di guarigione, abbiano effettuato un test sierologico che dimostri la presenza di una carica anticorpale al virus e che la lettura dell'anamnesi completa suggerisce la non effettuazione del vaccino;
a comunicare alle strutture ospedaliere e agli hub preposti alle vaccinazioni, il range di riferimento dalla carica anticorpale che dia l'esenzione dalla vaccinazione per quei soggetti che presentino tali coefficienti di riferimento medico-scientifici.
9/3363/67. Forciniti, Spessotto, Colletti, Cabras, Corda, Paolo Nicolò Romano, Trano, Maniero, Testamento, Leda Volpi, Giuliodori, Vallascas, Costanzo, Sapia.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):vaccino
professione sanitaria
luogo di lavoro