Legislatura: 18Seduta di annuncio: 597 del 17/11/2021
Primo firmatario: CIRIELLI EDMONDO
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 17/11/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 17/11/2021 COSTA ANDREA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
NON ACCOLTO IL 17/11/2021
PARERE GOVERNO IL 17/11/2021
RESPINTO IL 17/11/2021
CONCLUSO IL 17/11/2021
La Camera,
premesso che:
a partire dal mese di febbraio 2020 il Governo con la dichiarazione dello stato di emergenza ha continuamente assunto, mediante l'uso spropositato della decretazione di urgenza, misure specifiche per la prevenzione e il contenimento della diffusione del virus, assumendo decisione in grado di limitare diritti fondamentali e costituzionalmente garantiti dei cittadini, come il diritto al lavoro;
le decisioni sin qui assunte sono state supportate, a parere del Governo, da evidenze scientifiche che legittimerebbero le limitazioni imposte ai cittadini;
l'obbligo della certificazione verde per accedere ai luoghi di lavoro ha sollevato molteplici critiche e dissensi, celando evidentemente un vero e proprio obbligo alla vaccinazione che rappresenterebbe l'unica scelta dei cittadini per evitare il continuo dispendio economico derivante dall'effettuazione di tamponi rapidi o molecolari anti-Covid;
con decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito in legge 28 maggio 2021, n. 76, è stato previsto l'obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 43 del 2006;
sia il prefato provvedimento che quello in esame nulla hanno previsto in relazione alle donne operatrici sanitarie in stato di gravidanza o allattamento che sarebbero costrette a sottoporsi al vaccino per poter svolgere la propria professione in mancanza, tuttavia, di effettive evidenze scientifiche che conclamino l'assenza certa di controindicazioni, anche a lungo termine, nei confronti del feto o del bambino;
la previsione dell'obbligo vaccinale per gli operatori sanitari si pone come lex specialis rispetto alla regola generale per cui il vaccino anti SARS-CoV-2 rappresenta una facoltà e il legislatore ha previsto un'esenzione a tale obbligo solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale; si tratta a bene vedere di un'esenzione che non dipende dalla discrezionalità del paziente/cittadino bensì è rimessa esclusivamente alla decisione di un medico;
a tal riguardo, le segnalazioni sopraggiunte dimostrano come le donne in gravidanza o in allattamento che svolgono professioni sanitarie e che legittimamente per tutelare la gravidanza o il neonato preferirebbero rimandare la inoculazione del vaccino, non riescono ad ottenere l'esenzione suddetta, essendo rimessa alla sola decisione del medico;
eppure, tali previsioni e le prassi che ne sono derivate collidono con quanto prescritto in talune circolari, da ultimo quella del 24 settembre 2021 che relativamente alle donne in gravidanza stabilisce: «il personale sanitario è tenuto a illustrare nella maniera più chiara possibile il rapporto tra rischi e benefici, così da permettere a ogni donna di prendere la decisione più appropriata per il proprio caso», chiarendo quindi come la decisione ultima se vaccinarsi o meno, legittimamente, spetterebbe alla donna/madre;
quanto sin qui rappresentato, comporta, quindi, dubbi interpretativi in relazione all'articolo 4 del decreto-legge n. 44 del 2021, non essendo pacificamente chiaro se le donne in gravidanza o in allattamento, operatrici sanitarie, siano sottoposte all'obbligo vaccinale oppure se alle stesse, come nella generalità dei casi, sia lasciata la facoltà di scelta; in tale ultimo caso, quindi, dovrebbero beneficiare dell'esenzione dall'obbligo vaccinale ovvero della possibilità di accedere ai luoghi di lavoro tramite una certificazione verde diversa da quella connessa al vaccino,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prevedere interventi volti a chiarire l'ambito di operatività dell'obbligo vaccinale nei confronti delle donne operatrici sanitarie in stato di gravidanza o di allattamento e, in particolare, a prevedere un'esenzione nei loro riguardi o quantomeno la possibilità di accedere ai luoghi di lavoro esibendo una certificazione verde diversa da quella derivante dalla somministrazione del vaccino.
9/3363/32. Cirielli.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):vaccino
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