ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03363/021

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 597 del 17/11/2021
Firmatari
Primo firmatario: MANDELLI ANDREA
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 17/11/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
SACCANI JOTTI GLORIA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 17/11/2021


Stato iter:
17/11/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 17/11/2021
COSTA ANDREA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 17/11/2021

PARERE GOVERNO IL 17/11/2021

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 17/11/2021

CONCLUSO IL 17/11/2021

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03363/021
presentato da
MANDELLI Andrea
testo di
Mercoledì 17 novembre 2021, seduta n. 597

   La Camera,

   premesso che:

    ai sensi dell'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito nella legge 28 maggio 2021, n. 76, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2;

    la finalità delle disposizioni sopra citate è quella fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza;

    il Consiglio di Stato, con sentenza n. 7045 del 20 ottobre 2021, ha confermato la legittimità dell'obbligo vaccinale contro il virus Sars-CoV-2 previsto per il personale sanitario, sottolineando come l'obbligo vaccinale sia imposto a tutela non solo del personale sanitario, impegnato nella lotta contro la diffusione del coronavirus pandemico, ma anche dei pazienti e delle persone più fragili che sono ricoverate o si recano nelle strutture sanitarie;

    il carattere selettivo della vaccinazione obbligatoria, infatti, come evidenziato dagli stessi Giudici amministrativi, è giustificato non solo dalla necessità del rispetto principio di solidarietà verso i soggetti più fragili, cardine del sistema costituzionale (articolo 2 della Costituzione), ma anche dalla relazione di cura e di fiducia che si instaura tra paziente e personale sanitario, relazione che presuppone la sicurezza delle cure, impedendo che, paradossalmente, chi deve curare e assistere divenga egli stesso veicolo di contagio e fonte di malattia;

    una simile evenienza, come riportato nella medesima pronuncia, costituirebbe (ed ha costituito) un grave tradimento di quella «relazione di cura e fiducia tra paziente e medico» e, più in generale, tra paziente e gli esercenti una professione sanitaria che compongono l'équipe sanitaria, un ripudio dei valori più essenziali che la medicina deve perseguire e l'ordinamento deve difendere, a cominciare dalla solidarietà;

    come evidenziato dall'istituto superiore di Sanità nel report «Epidemia Covid-19» aggiornato al 10 novembre 2021, dopo i 6 mesi dal completamento del ciclo vaccinale, si osserva una forte diminuzione dell'efficacia vaccinale nel prevenire le diagnosi in corrispondenza di tutte le fasce di età. In generale, su tutta la popolazione, l'efficacia vaccinale passa dal 76 per cento nei vaccinati con ciclo completo entro i sei mesi rispetto ai non vaccinati, al 50 per cento nei vaccinati con ciclo completo oltre i sei mesi rispetto ai non vaccinati,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere l'estensione dell'obbligo di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito nella legge 28 maggio 2021, n. 76 con riferimento alla terza dose di vaccino.
9/3363/21. Mandelli, Saccani Jotti.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

professione sanitaria

prevenzione delle malattie

protezione del consumatore