ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03363/014

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 597 del 17/11/2021
Firmatari
Primo firmatario: DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 17/11/2021


Stato iter:
17/11/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 17/11/2021
Resoconto COSTA ANDREA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 17/11/2021

ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 17/11/2021

PARERE GOVERNO IL 17/11/2021

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 17/11/2021

CONCLUSO IL 17/11/2021

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03363/014
presentato da
DELMASTRO DELLE VEDOVE Andrea
testo di
Mercoledì 17 novembre 2021, seduta n. 597

   La Camera,

   premesso che:

    il 30 gennaio 2020, l'organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato lo stato di emergenza globale in seguito alla diffusione dalla Cina della pandemia da COVID-19;

    sulle origini del virus e sui primi giorni della sua diffusione ancora non vi è nulla di certo;

    il 31 gennaio 2020, il Consiglio dei ministri ha adottato la delibera di «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

    la Dichiarazione del Consiglio dei ministri è stata adottata «visto» il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 denominato «Codice della protezione civile»;

    il primo articolo della delibera dichiara che lo stato di emergenza nazionale è proclamato «ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 1, lettera c), e dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1», e il comma 2 del medesimo articolo chiarisce che quelli da adottare durante lo stato di emergenza sono gli «interventi di cui all'articolo 25, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1»;

    l'articolo 7, comma 1, lettera c) del Codice di protezione civile recita: «emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo ai sensi dell'articolo 24.»;

    l'articolo 24, comma 1, del summenzionato Codice dispone che, sulla base dei dati disponibili, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, delibera lo stato d'emergenza di rilievo nazionale, fissandone la durata e determinandone l'estensione territoriale con riferimento alla natura e alla qualità degli eventi e autorizza l'emanazione delle ordinanze di protezione civile di cui all'articolo 25 del medesimo codice;

    lo stato di emergenza è stato originariamente dichiarato fino al 31 luglio 2020 e poi, successivamente, di volta in volta prorogato;

    poiché lo stato di emergenza trova la sua giustificazione nel Codice della protezione civile, mancando nel testo costituzionale una specifica disciplina per lo stato di emergenza, occorre ribadire che dal richiamato stato di rilievo nazionale conseguono precisi limiti giuridici e precostituiti limiti temporali;

    i poteri di emergenza di cui alla legislazione sulla protezione civile non hanno mancato di sollevare dubbi di legittimità costituzionale: sin dal primo momento, i limiti individuati dalla summenzionata normativa sono stati oltrepassati dall'azione del Governo ma, grazie all'intensa attività di controllo parlamentare, si è riusciti progressivamente a ricondurre la gestione dell'emergenza pandemica nell'alveo tracciato dalla gerarchia delle fonti del diritto;

    è doveroso ricordare come il primo decreto-legge approvato per far fronte all'emergenza, benché richiamante apertamente il Codice della protezione civile, a parere dei firmatari del presente atto di indirizzo vi abbia visibilmente derogato, dando vita all'infausta stagione della compressione dei diritti costituzionali mediante atti amministrativi e, successivamente, al ritorno dei decreti-legge di fatto reiterati, contenenti una pluralità di oggetti dalla natura più disparata;

    giova ricordare che le misure di contenimento adottate nell'ambito dell'emergenza, per rispettare pienamente l'ordinamento costituzionale, devono essere caratterizzate dalla temporaneità e devono essere costantemente connesse con lo stato di fatto che le ha originate;

    inoltre, le misure che comprimono diritti costituzionali devono essere caratterizzate anche dai requisiti della proporzionalità e della ragionevolezza, nell'ambito di un continuo bilanciamento con il diritto fondamentale alla salute riconosciuto all'articolo 32 della Costituzione;

    è proprio il requisito della temporaneità che caratterizza la legittimità dello stato di emergenza come deroga allo Stato di diritto, e nessuno spazio giuridico può essere lasciato alla normalizzazione dell'emergenza;

    l'articolo 24 del Codice della protezione civile, al comma 3, individua limiti temporali precisi, disponendo che «la durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale non può superare i 12 mesi, ed è prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi»;

    con il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, il Governo ha prorogato lo stato di emergenza sino al 31 dicembre 2021;

    nel lasso di tempo intercorso, il Governo ha avuto modo di approvare i provvedimenti che ha giudicato utili per affrontare la fase acuta dell'infezione, per gettare le basi della ripresa e per uscire progressivamente dallo stato di emergenza pandemico;

    la proroga dello stato di emergenza oltre il limite fissato dalla legge, oltre a costituire una clamorosa ammissione dell'inadeguatezza di tutte le misure assunte sino ad oggi dai Governi italiani per contrastare la pandemia, costituisce secondo i firmatari del presente atto di indirizzo una pericolosa deriva sovversiva dell'ordine democratico;

    pur con diverse lacerazioni nel corpo sociale, il popolo italiano ha accettato lo stato di emergenza, acconsentendo a limitazioni e restrizioni personali, individuali, sociali e di impresa per fronteggiare la pandemia;

    il Governo ha accentrato in sé un potere normativo rafforzato, per il tramite di decreti-legge, atti amministrativi e financo circolari;

    la giustificazione, sotto il profilo costituzionale, di tale disequilibrio fra i poteri dello Stato è stata la previsione legislativa dello stato di emergenza, come stato di eccezione per antonomasia temporaneo;

    il sopramenzionato Codice della protezione civile, in vigore dal 2018, ha dunque costituito la «copertura legale» dello stato di emergenza e delle proroghe sino ad oggi avanzate;

    ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 24 del Codice della Protezione civile lo stato d'emergenza «non può superare i 12 mesi, ed è prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi»;

    solo lo stretto e anche formale rispetto della norma e del suo spirito consente di ritenere legittimo lo stato di emergenza e conseguenzialmente l'accentramento dei poteri eccezionali dell'Esecutivo e la possibilità di intervenire su inalienabili diritti dei cittadini;

    la protrazione dello stato di emergenza oltre il limite di legge, a giudizio dei firmatari del presente atto di indirizzo, sarebbe dunque clamorosamente illegittima e anticostituzionale;

    la proroga illegittima costituirebbe una chiara usurpazione del potere legislativo a vantaggio del potere esecutivo, configurando uno stravolgimento del tradizionale equilibrio dei poteri su cui si fonda la nostra Costituzione;

    già in vista dell'ultima proroga, il 16 giugno 2021, il Comitato «Mille Avvocati per la Costituzione» ha inviato un'articolata missiva alle più alte cariche dello Stato, segnalando, allarmato, che «il contesto giuridico emergenziale avviato con la dichiarazione del 31 gennaio 2020 (...) ha ridisegnato gli equilibri costituzionali, a vantaggio del potere esecutivo, che ha potuto agire in deroga delle leggi dello Stato e intavolare le riforme dell'intera organizzazione della pubblica amministrazione, della sanità, della scuola, della giustizia. Con questo stillicidio di decreti-legge, atti amministrativi e circolari ministeriali, il Governo ha letteralmente stravolto l'Ordinamento della Repubblica delineato dalla Costituzione, ha superato il principio di separazione dei poteri dello Stato ed ha accentrato in sé un potere legislativo rafforzato, sovvertendo la gerarchia delle fonti di produzione del diritto sino a riscrivere le basi del nostro ordinamento, recidendo radicalmente diritti fondamentali e libertà personali, a mezzo di regolamenti esecutivi antinomici rispetto ai diritti umani, ai principi costituzionali e alle leggi, limitandone la tutela effettiva e, talvolta, persino il loro riconoscimento»;

    secondo il Comitato «Mille Avvocati per la Costituzione», «La proroga dello stato di emergenza oltre il 31 luglio 2021 sarebbe illegittima poiché in violazione di legge e penalmente illecita quale delitto plurioffensivo, anche contro, la personalità dello Stato. Un'ulteriore proroga, oltre a dare una chiara chiave di lettura su provvedimenti passati, per natura e contesto costituirebbe incontrovertibile usurpazione di un potere politico, in particolare della funzione legislativa che il Governo continuerebbe ad esercitare indebitamente, rendendosi responsabile del delitto di cui all'articolo 287 del codice penale. E per loro natura e contesto costituirebbe origine di ulteriore grave danno economico e sociale per il Paese, contribuendo all'intimidazione della popolazione e costringendo i poteri pubblici a compiere o ad astenersi dal compiere atti propri, nonché a destabilizzare le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali della Repubblica, commettendo quelle condotte eversive e terroristiche come definite dall'articolo 270-sexies del codice penale. Si configurerebbero, infine, responsabilità civilistiche e contabili con diritto al risarcimento di milioni di cittadini, per l'inadempimento del dovere di rimozione di ogni ostacolo di ordine sociale ed economico che violi il diritto di uguaglianza ed impedisca la realizzazione della persona umana – sia come singolo sia nelle formazioni cui appartiene, come voluto dagli articoli 2 e 3 della Costituzione – nonché per la concreta lesione dei diritti fondamentali e personalissimi quali la libertà personale, la libertà di circolazione, il diritto di riunione e manifestazione del pensiero, il diritto di culto, il diritto al lavoro, il diritto al ricorso in giudizio, il diritto alla pratica o partecipazione a manifestazione artistiche, teatrali, culturali o sportive, i diritti politici, il diritto all'istruzione, i diritti di iniziativa economica e di proprietà»;

    ritenendo fondati i rischi e le problematiche individuate dal Comitato «Mille Avvocati per la Costituzione»,

impegna il Governo

a valutare che l'eventuale proroga dello stato di emergenza, in scadenza al 31 dicembre 2021, sia disposta alla luce di criteri oggettivi che tengano conto dell'andamento dei dati epidemiologici e della campagna vaccinale.
9/3363/14. (Testo modificato nel corso della seduta) Delmastro Delle Vedove.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

stato d'emergenza

struttura sociale

manifestazione culturale