ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03341/031

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 587 del 03/11/2021
Firmatari
Primo firmatario: TIMBRO MARIA FLAVIA
Gruppo: LIBERI E UGUALI
Data firma: 03/11/2021


Stato iter:
03/11/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 03/11/2021
SIBILIA CARLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 03/11/2021

PARERE GOVERNO IL 03/11/2021

RITIRATO IL 03/11/2021

CONCLUSO IL 03/11/2021

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03341/031
presentato da
TIMBRO Maria Flavia
testo di
Mercoledì 3 novembre 2021, seduta n. 587

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 4 reca misure per il rafforzamento delle attività di previsione e prevenzione degli incendi boschivi;

    il comma 1 dell'articolo 4 dispone che le revisioni annuali dei piani regionali previsti dall'articolo 3 della legge 21 novembre 2000, n. 353, siano trasmesse al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri entro trenta giorni dalla loro approvazione, ai fini della loro lettura sinottica da parte del Comitato tecnico di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto che, al riguardo, si esprime in forma non vincolante;

    il comma 1-bis dispone che ai fini delle successive revisioni annuali del piani regionali, le regioni possono adeguare i propri piani sulla base di quanto espresso dal Comitato tecnico di cui all'articolo 1, comma 2;

    il comma 2 dispone che nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese una quota delle risorse non impegnate di cui all'articolo 1, comma 314, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a valere sul Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021 e a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, è destinata al finanziamento in favore degli enti territoriali di interventi volti a prevenire gli incendi boschivi nelle aree interne del Paese in cui il rischio di incendio è elevato, anche con riguardo alle aree naturali protette;

    il comma 2 prevede, altresì, che gli interventi di cui al citato comma siano realizzati anche al fine di dare concreta attuazione a quanto previsto dai piani contro gli incendi boschivi approvati dalle regioni e sono informati al principio di valorizzazione e tutela del patrimonio boschivo attraverso azioni e misure volte, tra l'altro, a contrastare l'abbandono di attività di cura del bosco, prevedere postazioni di atterraggio dei mezzi di soccorso, realizzare infrastrutture, quali vasche di rifornimento idrico, utili ad accelerare gli interventi di spegnimento degli incendi, vie di accesso e tracciati spartifuoco, atti, altresì, a consentire il passaggio dei mezzi di spegnimento, nonché attività di pulizia e manutenzione delle aree periurbane, finalizzate alla prevenzione degli incendi;

    il comma 3 dispone che tra gli enti territoriali beneficiari delle risorse di cui al comma 2 dell'articolo 4, siano ricompresi anche i comuni localizzati nelle Isole minori;

    il comma 4 prevede che i Piani operativi nazionali finalizzati alla sicurezza dei territori e all'incolumità delle persone e degli animali, tengono conto dell'esigenza di dotare il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, le Forze armate e le forze dell'ordine, impegnate nella prevenzione e nello spegnimento degli incendi boschivi, di dispositivi di videosorveglianza utili alla rilevazione dei focolai, in particolare di droni dotati di sensori, di videocamere ottiche e a infrarossi nonché di radar. È da segnalare come in tali attività siano coinvolti non solo i soggetti citati ma anche gli enti gestori delle aree naturali protette,

impegna il Governo:

   ad effettuare il monitoraggio e la verifica, che ai sensi di quanto previsto dal comma 1-bis dell'articolo 4 le regioni adeguino i propri piani sulla base dei pareri del Comitato tecnico di cui all'articolo 1 comma 2, al fine dell'efficace ed omogenea applicazione sul territorio nazionale degli obiettivi di prevenzione stabiliti dalla legislazione vigente, nonché dal Piano nazionale di cui al citato articolo;

   a verificare che gli interventi disposti dal comma 2 dell'articolo 4, siano finalizzati a dare concreta attuazione a quanto previsto dai Piani regionali e informati al principio di valorizzazione e tutela del patrimonio boschivo anche attraverso azioni che siano finalizzate al ripristino della funzionalità ecologica degli ecosistemi forestali;

   a prevedere che tra i beneficiari delle risorse previste dal comma 2 dell'articolo 4 siano previsti anche gli enti gestori delle aree naturali protette;

   a prevedere che nella definizione dei Piani operativi nazionali finalizzati alla sicurezza dei territori e all'incolumità delle persone e degli animali, che prevedano la dotazione di dispositivi di videosorveglianza utili alla rilevazione dei focolai, in particolare di droni dotati di sensori, di videocamere ottiche e a infrarossi nonché di radar, siano dotati di tali strumenti anche gli enti gestori delle aree naturali protette
9/3341/31. Timbro.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

protezione forestale

lotta contro gli incendi

protezione del patrimonio