Legislatura: 18Seduta di annuncio: 587 del 03/11/2021
Primo firmatario: PERANTONI MARIO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 03/11/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 03/11/2021 SIBILIA CARLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
NON ACCOLTO IL 03/11/2021
PARERE GOVERNO IL 03/11/2021
RITIRATO IL 03/11/2021
CONCLUSO IL 03/11/2021
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, adottato a seguito della grave emergenza registratasi nel corso dell'estate del 2021, reca disposizioni volte al contrasto degli incendi boschivi;
in particolare, le disposizioni del presente intervento normativo sono volte a rinforzare le misure in materia di previsione, prevenzione, lotta attiva e mitigazione dei rischi contro gli incendi boschivi;
il provvedimento in esame prevede, tra l'altro, la revisione e l'integrazione delle prescrizioni in materia di obblighi, divieti e sanzioni;
in particolare, l'articolo 5 introduce una serie di modifiche alla legge 21 novembre 2000, n. 353, recante la legge-quadro in materia di incendi boschivi, al fine di rafforzare la lotta attiva agli incendi boschivi;
nello specifico, il comma 1, alla lettera e), punti 1-4, modifica l'articolo 10, che stabilisce i divieti, le prescrizioni e le sanzioni previste con riferimento alle zone boscate ed ai pascoli, i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco:
a tal proposito, l'articolo 10 vieta, tra l'altro, per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data;
il provvedimento de quo, tuttavia, non chiarisce che tra le attività vietate nel suddetto arco temporale è compresa l'installazione di pannelli fotovoltaici e pale eoliche;
tale precisazione appare quantomai opportuna, in considerazione del fatto che lo scopo precipuo di tale vincolo temporale è proprio quello di permettere alla zona boschiva colpita dall'incendio di riacquistare le caratteristiche antecedenti l'incendio stesso;
al riguardo, si ricorda che le disposizioni che con il provvedimento in esame si vogliono rafforzare sono finalizzate alla conservazione e alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale quale bene insostituibile per la qualità della vita e costituiscono principi fondamentali dell'ordinamento ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di precisare, anche prevedendo normativamente le opportune misure atte ad impedirla, che sulle zone boscate e sui pascoli, i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco è vietata per dieci anni anche l'installazione di pannelli fotovoltaici e pale eoliche, fatti salvi i casi in cui sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data.
9/3341/21. Perantoni.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):incendio
lotta contro gli incendi
revisione della legge