ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03341/011

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 587 del 03/11/2021
Firmatari
Primo firmatario: DE MENECH ROGER
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 03/11/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PEZZOPANE STEFANIA PARTITO DEMOCRATICO 03/11/2021
CATTOI MAURIZIO MOVIMENTO 5 STELLE 03/11/2021
CECCONI ANDREA MISTO-MAIE-PSI-FACCIAMOECO 03/11/2021
BOND DARIO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 03/11/2021


Stato iter:
03/11/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 03/11/2021
Resoconto SIBILIA CARLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 03/11/2021
Resoconto CECCONI ANDREA MISTO-MAIE-PSI-FACCIAMOECO
Fasi iter:

ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 03/11/2021

PARERE GOVERNO IL 03/11/2021

DISCUSSIONE IL 03/11/2021

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 03/11/2021

CONCLUSO IL 03/11/2021

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03341/011
presentato da
DE MENECH Roger
testo di
Mercoledì 3 novembre 2021, seduta n. 587

   La Camera,

   premesso che,

    l'articolo 9 della Costituzione sancisce che la Repubblica tutela il paesaggio ed il patrimonio storico ed artistico della nazione;

    l'articolo 1 del Testo Unico in materia di foreste e filiere forestali di cui al decreto legislativo n. 34 del 2018, enuncia che la Repubblica riconosce il patrimonio forestale nazionale come parte del capitale naturale nazionale e come bene di rilevante interesse pubblico da tutelare e valorizzare per la stabilità e il benessere delle generazioni presenti e future;

    fino al 13 settembre 2016, data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 117 del 2016, in Italia erano attribuite al Corpo forestale dello Stato le funzioni forestali concernenti le attività connesse alla conduzione, tutela, studio e valorizzazione del patrimonio forestale statale con particolare riferimento alla rilevazione qualitativa e quantitativa delle risorse forestali anche al fine della costituzione dell'inventario forestale nazionale, al monitoraggio sullo stato fitosanitario delle foreste, ai controlli sul livello di inquinamento degli ecosistemi forestali, al monitoraggio del territorio in genere con raccolta, elaborazione, archiviazione e diffusione dei dati, agli adempimenti connessi alla gestione e allo sviluppo dei collegamenti dei servizi d'interesse delle aree montane, con le comunità, i comuni montani e l'Uncem di cui all'articolo 24 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, nonché le attività di supporto al Ministero delle politiche agricole e forestali nella rappresentanza e nella tutela degli interessi forestali nazionali in sede comunitaria e internazionale e raccordo con le politiche forestali regionali, oltre il reclutamento, la formazione e la gestione del personale addetto all'attuazione delle suddette attività, l'approvvigionamento e l'amministrazione delle risorse strumentali, la divulgazione delle attività forestali istituzionali e l'educazione ambientale;

    dette funzioni attualmente vengono gestite, secondo competenze e ruoli, per gran dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, dall'Arma dei Carabinieri e da altre amministrazioni pubbliche;

    i territori tramite le regioni (con la partecipazione anche delle province e dei comuni) in questo campo assumono un ruolo fondamentale in quanto svolgono funzioni di gestione diretta del patrimonio forestale, svolgono poi funzioni di studio, tutela, controllo e valorizzazione nonché di presidio e di salvaguardia delle aree montane interne, di vicinanza e servizio alle relative popolazioni, di valorizzazione delle risorse ambientali, agroalimantari, zootecniche e biotiche della montagna;

    i territori delle regioni e delle province autonome si sono già dotati di servizi e corpi territoriali per le funzioni di gestione diretta, di studio, tutela, controllo e valorizzazione del patrimonio forestale nonché di presidio e di salvaguardia delle aree montane interne;

    anche le province, tramite in particolare le Polizie Provinciali, hanno contribuito e contribuiscono alla gestione e al controllo del territorio in ambiente montano e rurale, mettendo a disposizione grandi professionalità e competenze sviluppate in anni di attività operativa;

    il riordino delle province effettuato con la legge n. 56 del 2014 e le successive leggi regionali non hanno chiarito in maniera efficace le competenze in questo campo creando situazioni assolutamente disomogenee nel territorio nazionale;

    altri Stati europei riconoscono alle foreste ed al paesaggio principi costituzionali equivalenti a quelli della Repubblica Italiana e ne disciplinano l'esercizio e l'esplicazione tramite organismi civili pubblici o con funzione pubblica. In particolare in Francia, la tutela delle foreste pubbliche è affidata ad «un ente pubblico nazionale a carattere industriale e commerciale», denominato Office national des forèts (ONF). Esso, istituito nel 1964, organizza le sue attività nel quadro di un contratto pluriannuale di obiettivi e di prestazioni stipulato con lo Stato. Gli obiettivi generali di tale contratto, nonché le missioni e l'organizzazione dell'ONF sono stabiliti nel Code forestier (Livre II, Titre II, articoli L221-1 – L224-2). Presso l'ONF operano gli agents techniques forestiers, chiamati anche generalmente gardes forestiers. Gli agenti forestali dell'ONF sono suddivisi in diversi corpi. Ogni corpo è regolato da uno Statuto specifico. In particolare, il decreto n. 2013-1173 del 17 dicembre 2013 reca lo Statuto particolare dei «corpi dei tecnici superiori forestali» dell'ONF, che hanno importanti incarichi di gestione. I tecnici superiori forestali (techniciens superieurs forestiers) svolgono le seguenti funzioni: contribuiscono alla realizzazione delle missioni di protezione, conservazione e sorveglianza delle foreste e degli ambienti naturali, nel quadro delle missioni di interesse generale affidate all'ONF. In tale ambito, hanno l'incarico di constatare le infrazioni commesse a danno delle foreste; partecipano alla realizzazione dei compiti di gestione e sfruttamento delle foreste e degli ambienti naturali associati; possono svolgere missioni particolari di formazione professionale, ricerca e accoglienza del pubblico nelle foreste e negli ambienti naturali associati. A tali agenti è generalmente assegnata la gestione di una specifica circoscrizione territoriale forestale, denominata triage, che in media è pari a circa 1.000 ettari. Gli agenti sono reclutati, nominati e gestiti dal direttore generale dell'ONF. Il loro Statuto prevede che indossino un'uniforme regolamentare. Per svolgere la funzione di «constatazione delle infrazioni forestali» nelle foreste pubbliche, i «tecnici superiori forestali» devono ricevere uno specifico incarico in tal senso dal direttore generale dell'ONF e devono prestare un giuramento presso il Tribunale di primo grado in materia civile territorialmente competente. Accanto ai tecnici superiori forestali e ad altri agenti dell'ONF, anche specifici «agenti dei servizi dello Stato incaricati delle foreste» e altri agenti pubblici possono essere abilitati alla funzione di «constatazione delle infrazioni forestali»;

    in Spagna, l'articolo 6, lettera q), della Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes definisce come agente forestale (agente forestal) il dipendente con funzione di agente appartenente alla pubblica amministrazione che, in accordo con la propria normativa e indipendentemente dalla denominazione specifica del corpo, ha, tra le altre funzioni, quelle di polizia e di custodia dei beni giuridici di natura forestale e di polizia giudiziaria in senso generale ai sensi dell'articolo 283 della Ley de Enjuiciamento Criminal (codice di procedura penale), che, al punto 6, elenca tra gli appartenenti alla polizia giudiziaria anche le guardie di montagna, campi e colture. La Ley 21/2015, de 20 de julio, di riforma della normativa del 2003, ha tuttavia stabilito che l'attività dell'agente forestale è complementare alle funzioni svolte dai magistrati, dai tribunali e dal pubblico ministero e si coordina altresì con l'attività dei Corpi e delle Forze di Sicurezza, nel rispetto ovviamente dei poteri loro attribuiti dalla relativa legislazione organica. I dipendenti che svolgono funzioni di polizia amministrativa forestale hanno lo status di «agenti dell'autorità» (agentes de la autoridad) ed i fatti constatati e formalizzati dagli stessi nei relativi atti di ispezione e denuncia hanno presunzione di certezza, senza pregiudizio delle prove in difesa dei diritti e degli interessi dei soggetti coinvolti. Nell'esercizio, invece, delle loro più strette competenze, gli agenti forestali prestano in qualsiasi momento aiuto e collaborazione ai Corpi e alle Forze di Sicurezza, in conformità con la legge che disciplina questi ultimi. Alla normativa statale si accompagna una dettagliata disciplina delle varie Comunità autonome in materia. Talvolta la stessa definizione degli agenti può variare a seconda delle Comunità e in alcune di esse gli agenti forestali non sono organizzati in un vero e proprio Corpo;

    il Legislatore attuale ha promosso ed avviato un iter legislativo (C. n. 1057, C. n. 1610, C. n. 1670), che si prefigge di riorganizzare le funzioni di servizio forestale;

    il Governo è in questo momento impegnato in una riforma complessiva del testo unico degli enti locali;

    la montagna italiana e le sue foreste hanno bisogno di potenziare le funzioni, di studio, analisi, prevenzione, controllo tecnico del territorio e monitoraggio nelle aree forestali e montane, mettendo insieme tutte le articolazioni dello Stato;

    sarebbe auspicabile che tutte le articolazioni della nostra Repubblica, dallo Stato centrale fino agli enti territoriali partecipasse alla costruzione del riordino delle materie e dei servizi forestali ed ambientali al fine di consentire allo Stato, alle regioni ed agli enti locali di possedere un patrimonio forestale, montano ed ecologico sempre più vivo e gestito,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di costruire insieme al Parlamento e in sinergia con tutte le articolazioni dello Stato un progetto di legge in materia di servizi forestali e di polizia forestale ed ambientale che renda costante ed evidente il rapporto virtuoso fra tutte le articolazioni della nostra Repubblica, considerando in questo senso anche gli enti territoriali (in particolare regioni e province) e il servizio di prossimità che possono svolgere.
9/3341/11. De Menech, Pezzopane, Maurizio Cattoi, Cecconi, Bond.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

professioni tecniche

foresta

foresta demaniale