ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03314/006

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 578 del 20/10/2021
Firmatari
Primo firmatario: ZIELLO EDOARDO
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 20/10/2021


Stato iter:
20/10/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 20/10/2021
MACINA ANNA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 20/10/2021

PARERE GOVERNO IL 20/10/2021

RITIRATO IL 20/10/2021

CONCLUSO IL 20/10/2021

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03314/006
presentato da
ZIELLO Edoardo
testo di
Mercoledì 20 ottobre 2021, seduta n. 578

   La Camera,

   in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia»,

   premesso che:

    il provvedimento in esame prevede, al Capo II, disposizioni in materia di giustizia;

    l'articolo 180, commi 3-4, del decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto «decreto rilancio»), dettando la disciplina sanzionatoria relativa ai casi di omessa o infedele presentazione della dichiarazione relativa all'imposta di soggiorno o di sbarco, ovvero relativa all'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta (di soggiorno o di sbarco) o contributo di soggiorno da parte dei gestori delle strutture ricettive, ha apportato significative innovazioni in materia;

    in particolare, il legislatore ha proceduto non solo a ripensare la qualifica soggettiva del gestore della struttura ricettiva, da intendersi – secondo la sopramenzionata disposizione – quale «responsabile del pagamento dell'imposta», ma anche ad introdurre un inedito illecito amministrativo a titolo di sanzione per condotte di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno da parte dei gestori delle attività ricettive;

    a seguito dell'entrata in vigore della sopracitata normativa, sono state prospettate sul piano dottrinale e giurisprudenziale soluzioni interpretative estremamente diversificate, talvolta diametralmente opposte tra loro, con riferimento alla sussistenza di un'eventuale abolitio criminis delle condotte di omessa, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno da parte dei gestori delle attività ricettive, poste in essere antecedentemente alla data di entrata in vigore della normativa medesima;

    si evidenzia che a favore dell'intervenuta abolitio criminis si è espresso il tribunale di Roma (si veda sentenza 2 novembre 2020, n. 1515), che – discostandosi espressamente dall'orientamento di legittimità espresso di recente dalla Corte di cassazione relativa alla questione (si veda Corte di cassazione, sezione VI, 28 settembre 2020, n. 30227), che, invece, aveva accolto la tesi negativa – interviene sulla specifica situazione di fatto del gestore della struttura ricettiva, fornendo un diverso inquadramento della condotta di omesso versamento delle somme dovute dai clienti per il soggiorno a titolo di imposta o di contributo e stabilendo che tale fatto non costituisce più reato ma illecito amministrativo («senza riserva di applicazione della legge penale»): in tal modo, il legislatore avrebbe compiuto una valutazione politica, dettata dalla volontà di prevedere una disciplina di minor rigore nei confronti dei soggetti esposti al rischio di sanzione penale in ragione del ruolo di agenti riscossori, senza alcuna contropartita; esigenza che si manifesta ancora più stringente alla luce dell'emergenza sanitaria che ha determinato un collasso della già gravissima situazione del settore alberghiero che perdura da anni;

    per tali motivi, il tribunale di Roma ritiene che considerare la depenalizzazione operante solo per i comportamenti successivi all'entrata in vigore del citato articolo 180, commi 3-4, del decreto-legge n. 34 del 2020, comporterebbe un'inammissibile disparità di trattamento di situazioni identiche in violazione dell'articolo 8 della Costituzione,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, nel prossimo provvedimento utile, di prevedere – tenuto conto dell'attuale situazione di incertezza giuridica e applicativa – la sopramenzionata depenalizzazione anche per i comportamenti posti in essere antecedentemente all'entrata in vigore della normativa di cui al citato decreto-legge n. 34 del 2020.
9/3314/6. Ziello.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

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