ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03289/049

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 602 del 24/11/2021
Firmatari
Primo firmatario: GIANNONE VERONICA
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 24/11/2021


Stato iter:
25/11/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 25/11/2021
MACINA ANNA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

PROPOSTA RIFORMULAZIONE IL 24/11/2021

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 24/11/2021

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 25/11/2021

ACCOLTO IL 25/11/2021

PARERE GOVERNO IL 25/11/2021

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 25/11/2021

CONCLUSO IL 25/11/2021

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03289/049
presentato da
GIANNONE Veronica
testo presentato
Mercoledì 24 novembre 2021
modificato
Giovedì 25 novembre 2021, seduta n. 603

   La Camera,

   premesso che:

    il testo all'esame dell'Aula prevede una delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie nonché una serie di misure urgenti per la razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie e in materia di esecuzione forzata. La riforma del processo civile è uno degli obiettivi concordati con l'Unione europea per accedere alle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

    specifici principi di delega sono dedicati alla riforma dei procedimenti in materia di diritti delle persone e della famiglia e all'istituzione del nuovo tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie;

    specifici criteri organizzativi sono volti a regolamentare l'intervento dei servizi socio-assistenziali e sanitari e delle attività di controllo, monitoraggio, verifica di situazioni in cui sono coinvolti minori. La delega al Governo concerne inoltre la revisione della disciplina nei procedimenti per la tutela e l'affidamento dei minori, con riguardo alle cause di incompatibilità all'assunzione dell'incarico di consulente tecnico d'ufficio nonché allo svolgimento delle funzioni di assistente sociale, nonché alle incompatibilità per i giudici onorari e con riguardo all'introduzione del divieto di affidamento dei minori a talune categorie di persone;

    in particolare, alcune di queste previsioni sono finalizzate a introdurre misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie. In merito, il disegno di legge: interviene sull'articolo 403 del codice civile, che disciplina il provvedimento di allontanamento dei minori dall'ambiente familiare, per modificare i presupposti per l'adozione della misura e disciplinare dettagliatamente il procedimento successivo all'intervento della pubblica autorità, che coinvolge il pubblico ministero, il tribunale per i minorenni e – eventualmente – la corte d'appello (articolo 1, comma 27);

    modifica l'articolo 80 del codice di procedura civile, in tema di curatore speciale del minore, per prevedere che egli debba procedere all'ascolto del minore e che possano essergli attribuiti specifici poteri di rappresentanza sostanziale;

    interviene sugli articoli 13 e 15 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, al fine di aggiungere, nell'albo dei consulenti tecnici tenuto da ciascun tribunale la categoria dei neuropsichiatri infantili, degli psicologi dell'età evolutiva e degli psicologi giuridici o forensi, individuando le specifiche caratteristiche richieste al professionista per accedere all'albo (articolo 1, comma 34);

    modifica l'articolo 709-ter del c.p.c. che è stato introdotto dalla legge n. 54 del 2006 con lo scopo di disciplinare la soluzione delle controversie tra genitori nell'esercizio della responsabilità genitoriale e sanzionare eventuali inadempimenti, prevedendo un procedimento azionabile sia in via incidentale che in via autonoma rispetto ad un giudizio di separazione o divorzio;

    l'articolo 709-ter c.p.c. conferisce al giudice il potere, da un lato, di assumere i «provvedimenti opportuni» per risolvere la controversia in corso – quindi, anche modificando i provvedimenti in vigore – e dall'altro di adottare, a fronte dell'accertamento positivo di un grave inadempimento ovvero del mancato rispetto del contenuto degli obblighi previsti nel provvedimento giudiziale, misure tipiche afflittive. L'articolo 709-ter c.p.c., al 2° comma, prevede: «il Giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento può modificare i provvedimenti in vigore e può anche congiuntamente: 1) ammonire il genitore inadempiente; 2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore; 3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell'altro; 4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di euro 75 a un massimo di euro 5.000,00 a favore della Cassa delle Ammende»;

    nella modifica apportata attraverso il testo in oggetto, si disciplina nello specifico come il giudice debba disporre il risarcimento dei danni individuando la somma giornaliera dovuta per ciascun giorno di violazione e inosservanza dei provvedimenti assunti dallo stesso. Il provvedimento costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute;

   tenuto conto che:

    la disciplina processuale dell'attività di consulenza d'ufficio ha due aspetti: un primo aspetto «ordinamentale»: stabilire come si diventa consulente d'ufficio, quali i controlli, quale la vigilanza, quali le sanzioni disciplinari, quali i compensi;

    il secondo aspetto è quello «funzionale»: la nomina del c.t.u., i suoi compiti e poteri, l'astensione e la ricusazione, i rapporti col giudice e con le parti;

    le nuove norme relative ai requisiti necessari per l'iscrizione all'albo dei consulenti tecnici, aggiungono alle sei categorie di professionalità sinora previste dalla legge, anche quelle degli psicologi giuridici e dei neuropsichiatri infantili. L'aggiunta di questa ultima categoria è tuttavia un in più, in quanto la neuropsichiatria infantile è una specializzazione della laurea in medicina e chirurgia, pertanto i neuropsichiatri stessi hanno già la possibilità di iscriversi all'albo dei CTU in quanto laureati in medicina e chirurgia;

    per quanto riguarda invece la categoria degli psicologi giuridici attualmente sono professionisti laureati in psicologia che hanno svolto un master universitario in psicologia giuridica, un titolo che non è in alcun modo equiparabile ad un corso di laurea magistrale o ad una specializzazione universitaria;

    è pacifico che II ricorso all'intervento urgente ex 403 c.c. nella fase anteriore all'affidamento familiare dovrebbe essere limitato soltanto a situazioni di fatto in cui il minore è oggettivamente abbandonato o si trova esposto, nell'ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psico-fisica e vi è dunque emergenza di provvedere;

    l'oggettività dello stato di abbandono del minore e della sua esposizione ad un grave pregiudizio e pericolo è fondamentale per evitare, come spesso purtroppo accade, che il minore sia allontanato dalla famiglia in base a valutazioni arbitrarie e soggettive degli organi di protezione dell'infanzia. Trattandosi di provvedimenti urgenti adottati prima dell'affidamento familiare, infatti, la discrezionalità diventa pericolosamente arbitrarietà, con il grave rischio di allontanare il minore ingiustamente dalla propria famiglia, provocando un trauma indelebile. Il minore ha diritto di essere educato nell'ambito della propria famiglia e tale diritto non può essere violato sulla base di valutazioni soggettive ed arbitrarie del personale addetto alla protezione dell'infanzia;

    oltre all'oggettività dello stato di abbandono e dell'esposizione al grave pregiudizio del minore, è importante che siano rispettati i rapporti psico-affettivi significativi del minore la cui presenza rappresenta il presupposto giuridico per escludere lo stato di abbandono;

    inoltre l'accertamento dello stato di abbandono del minore, dovrebbe basarsi su di una reale ed obiettiva situazione esistente in atto e la presenza di un legame familiare significativo dovrebbe impedire l'allontanamento coatto del minore per motivi di abbandono;

    la Convenzione di New York sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, al secondo comma dell'articolo 12, prevede che «si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale»;

    il diritto all'ascolto rappresenta un tassello fondamentale del principio del superiore interesse del minore sancito all'articolo 3 della Convenzione, che ne costituisce il perno, finalità e insieme strumento di tutela delle persone di minore età, vale a dire la persona che non ha ancora compiuto 18 anni. Questa nozione di minore età è adottata ormai unitariamente a livello europeo: infatti minore è una persona di età inferiore agli anni 18 (articolo 2, parte 2, n. 6 del Regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio, del 25 giugno 2019, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori);

    il diritto a esprimere liberamente la propria opinione si traduce nella possibilità, per il bambino e per l'adolescente, di poter condividere il proprio punto di vista, di essere parte attiva nei processi decisionali che lo riguardano e di poterli influenzare. Aspetto rilevante è la volontarietà di questo intervento. Il minore ha la facoltà di esprimere il proprio punto di vista. Ciò significa che si tratta di una scelta e non di un obbligo;

    l'ascolto del minore di età è un diritto espressamente disciplinato anche nell'ordinamento italiano e deve essere garantito nei procedimenti di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, nei procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati, in tutti i procedimenti civili finalizzati all'emissione di provvedimenti relativi all'affidamento ai genitori e alla responsabilità genitoriale, e comunque in tutti i procedimenti che incidono sullo status del minore, compresi i procedimenti di tutela;

    per i casi di inosservanza dei decreti emessi in ambito di separazione tra coniugi, ove vi sono controversie in ordine dell'esercizio di responsabilità genitoriale e delle modalità di affidamento, l'applicazione dell'articolo 709-ter cpc, al n. 3 del secondo comma, in base alla modifica prevista dal testo all'esame dell'Aula, prevede un risarcimento del danno giornaliero a carico di uno dei due genitori nei confronti dell'altro. La disposizione tuttavia non tiene conto delle situazioni di rifiuto dei minori di uno dei due genitori, rendendo difficoltoso se non impossibile, attenersi al rispetto del decreto disposto dal giudice. Nei casi di violenza domestica e violenza assistita ad esempio, è necessario tenere in conto della volontà espressa dal minore, il quale in quanto spettatore e/o vittima di reato, potrebbe rifiutarsi di attenersi alle disposizioni stabilite dal giudice in ambito di frequentazione del genitore presunto abusante. Determinando un'ipotesi di responsabilità oggettiva a carico del genitore tenuto ad eseguire l'ordine del giudice,

impegna il Governo:

   ad assumere le iniziative di competenza per garantire l'ascolto della persona minorenne sia in fase istruttoria che a seguito dell'emissione di un provvedimento a sua tutela, informandola adeguatamente circa le decisioni che la riguardano e assicurando la sua partecipazione alla definizione del progetto educativo;

   ad adottare iniziative volte a garantire che il giudice esegua personalmente l'ascolto del minore e disponendo in ogni caso la videoregistrazione dell'audizione del minore d'età;

   ad inserire nell'albo dei consulenti tecnici la categoria dei neuropsichiatri infantili e degli psicologi dell'età evolutiva;

   ad adottare iniziative volte a garantire che l'allontanamento coatto del minore dall'ambiente familiare, venga disposto dal giudice esclusivamente nei casi di oggettivo e grave pregiudizio, escludendo l'abbandono di minore in tutti i casi in cui sia accertato un legame familiare significativo per il minore stesso;

   ad escludere la diretta applicazione dell'articolo 709-ter del codice di procedura civile nelle ipotesi in cui a carico di uno o entrambi i genitori vi siano procedimenti in corso relativi alle fattispecie di reati previsti dal cosiddetto «codice rosso» prevedendo che, ai fini dell'eventuale applicazione della misura sanzionatoria prevista dalla norma, il giudice abbia a tenere in considerazione le ragioni dell'eventuale rifiuto opposto dal minore nell'incontrare il genitore e, di conseguenza, l'impossibilità concreta per quest'ultimo di ottemperare ai provvedimenti impartiti dal giudice.
9/3289/49. (Testo modificato nel corso della seduta) Giannone.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

minore eta' civile

protezione dell'infanzia

procedura civile