Legislatura: 18Seduta di annuncio: 602 del 24/11/2021
Primo firmatario: PITTALIS PIETRO
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 24/11/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma ZANETTIN PIERANTONIO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 24/11/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 24/11/2021 MACINA ANNA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
ACCOLTO IL 24/11/2021
PARERE GOVERNO IL 24/11/2021
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 24/11/2021
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 25/11/2021
CONCLUSO IL 25/11/2021
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge A.C. 3289, approvato dal Senato lo scorso 21 settembre 2021, prevede una delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie nonché una serie di misure urgenti per la razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie e in materia di esecuzione forzata;
la riforma, come indicato dall'articolo 1, comma 1, prevede un «riassetto formale e sostanziale» del processo civile, novellando il codice di rito e le leggi processuali speciali, nel rispetto della garanzia del contraddittorio e dei principi e criteri direttivi previsti dai successivi commi;
obiettivi dichiarati del processo riformatore dovranno essere la semplificazione, la speditezza e la razionalizzazione del processo civile;
in tale ottica, il provvedimento amplia e incentiva il ricorso agli strumenti di risoluzione alternativa alle controversie della mediazione delle controversie civili e commerciali e della negoziazione assistita, estendendo la mediazione obbligatoria, fra gli altri, ai contratti di franchising;
si rammenta che rientra nella competenza delle sezioni specializzate delle imprese istituite presso i tribunali la controversia in materia di franchising, quando questa non riguardi solo l'esecuzione del contratto, ma anche l'esercizio dei diritti relativi alla proprietà industriale, ovvero l'indebito utilizzo di privative registrate;
attualmente per tali controversie è prevista la mediazione facoltativa, in ragione della peculiarità dei diritti compresi nel contratto di franchising che, per la loro specificità, sono devoluti alle sezioni specializzate delle imprese;
tale iper-specializzazione non può essere posseduta dagli organismi di mediazione, con conseguente riduzione delle relative tutele. Pare, dunque, necessario affinché la promozione delle procedure di mediazione possa rispondere adeguatamente alle istanze di qualità, celerità, trasparenza, competenza e imparzialità, escludere tale tipologia di contratti dall'alveo di operatività della mediazione obbligatoria,
impegna il Governo
a monitorare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte ad escludere i contratti di franchising dalle controversie oggetto di mediazione obbligatoria.
9/3289/48. Pittalis, Zanettin.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):contratto
procedura civile
franchising