ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03289/043

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 602 del 24/11/2021
Firmatari
Primo firmatario: MORANI ALESSIA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 24/11/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BAZOLI ALFREDO PARTITO DEMOCRATICO 24/11/2021
VERINI WALTER PARTITO DEMOCRATICO 24/11/2021
MICELI CARMELO PARTITO DEMOCRATICO 24/11/2021


Stato iter:
25/11/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 24/11/2021
MACINA ANNA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 24/11/2021

PARERE GOVERNO IL 24/11/2021

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 24/11/2021

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 25/11/2021

CONCLUSO IL 25/11/2021

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03289/043
presentato da
MORANI Alessia
testo presentato
Mercoledì 24 novembre 2021
modificato
Giovedì 25 novembre 2021, seduta n. 603

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 11 reca principi e criteri direttivi per la modifica della disciplina concernente l'arbitrato. Il predetto articolo è sostituito dall'articolo governativo 11.12 che disciplina in materia dettagliata i criteri di delega per la modifica di tale istituto;

    in particolare il predetto emendamento governativo reca criteri di delega volti a: 1) rafforzare le garanzie di imparzialità e indipendenza dell'arbitro, reintroducendo la facoltà di ricusazione per gravi ragioni di convenienza; 2) prevedere in modo esplicito l'esecutività del decreto con il quale il presidente della corte d'appello dichiara l'efficacia del lodo straniero con contenuto di condanna; 3) prevedere l'attribuzione agli arbitri rituali del potere di emanare misure cautelari nell'ipotesi di espressa volontà delle parti; 4) nel caso di decisione secondo diritto, il potere delle parti di indicazione e scelta della legge applicabile; 5) ridurre a sei mesi i termini d'impugnazione; 6) prevedere l'inserimento nel codice di procedura civile delle norme relative all'arbitrato societario, nonché, infine, disciplinare la translatio iudicii tra giudizio arbitrale e giudizio ordinario e viceversa;

    nonostante i criteri di delega siano assolutamente soddisfacenti e meritevoli di valutazione positiva, appaiono tuttavia privi di un importante riferimento: quello relativo ai costi; come noto, il costo elevato dell'istituto ne rende difficile una sua diffusa applicazione, laddove, invece, vista la natura deflattiva del predetto istituto, andrebbero introdotti incentivi volti a consentirne un utilizzo sempre maggiore;

    al riguardo, vai la pena evidenziare, a titolo esemplificativo, alcuni dati e indicazioni sul funzionamento e la diffusione dell'arbitrato amministrato dalle Camere Arbitrali, forniti dall'ISDACI (Istituto scientifico per l'arbitrato, la mediazione e il diritto commerciale) nei rapporti periodici sulla diffusione della giustizia alternativa – arbitrato, mediazione, conciliazione – in Italia;

    ebbene, l'Undicesimo Rapporto, pubblicato nel maggio 2019, con dati raccolti nell'anno 2017, rileva come l'arbitrato amministrato, solo nel 2017, ha visto contrarre il numero di domande rispetto all'anno precedente: 582 domande di arbitrato, in diminuzione rispetto alle 708 del 2016 (-17,7 per cento);

    come di tutta evidenza, dunque, meccanismi premiali, incentivi e diminuzione dei costi produrrebbero l'effetto virtuoso sia di rendere l'istituto accessibile ad un maggior numero di persone, sia di produrre un ulteriore effetto deflattivo del contenzioso,

impegna il Governo

ad introdurre, già in occasione del primo provvedimento utile, misure volte alla regolazione dei costi per il ricorso all'arbitrato, nonché meccanismi di incentivazione fiscale.
9/3289/43. Morani, Bazoli, Verini, Miceli.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

diritto commerciale

emendamento

malattia mentale