ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03289/042

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 602 del 24/11/2021
Firmatari
Primo firmatario: CORNELI VALENTINA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 24/11/2021


Stato iter:
25/11/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 24/11/2021
MACINA ANNA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 24/11/2021

PARERE GOVERNO IL 24/11/2021

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 24/11/2021

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 25/11/2021

CONCLUSO IL 25/11/2021

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03289/042
presentato da
CORNELI Valentina
testo presentato
Mercoledì 24 novembre 2021
modificato
Giovedì 25 novembre 2021, seduta n. 603

   La Camera,

   premesso che:

    con tale provvedimento, il Parlamento attua una prima riforma organica nell'ambito delle direttive del PNRR in tema di processo civile, il cui obiettivo è la velocizzazione dei processi grazie ad alcune positive novità di indubbio rilievo tra cui: la possibilità di approcciare a questioni di merito sin dalla prima udienza, la semplificazione dei procedimenti, la previsione di ulteriori incentivi fiscali per le ADR, nonché la maggiore tutela per le donne e i minori vittime di violenza, grazie alla creazione del Tribunale specializzato per la Famiglia e minori;

    la riforma, tuttavia, non affronta alcuni nodi irrisolti relativi alle attività di consulenza. Ci si riferisce, in particolare, all'esigenza di garantire la qualità dei consulenti, costi contenuti di consulenza, tempi ragionevoli e predeterminati nell'ambito dei quali la consulenza va espletata nonché, infine, la possibilità di vigilare sui consulenti stessi, al fine di scongiurare il rischio di abusi;

    si tratta di obiettivi non avulsi rispetto alle finalità del PNRR e della riforma in discussione, dal momento che la qualità e la professionalità del consulente sono fattori che concorrono direttamente alla celere definizione dei processi, permettendo di pervenire più rapidamente all'accertamento richiesto dall'ufficio e riducendo il rischio di contestazioni sulle sue risultanze;

    ad oggi non si può che ravvisare come la selezione dei consulenti del Tribunale abbia delle maglie piuttosto larghe che non tengono adeguatamente conto delle esigenze di elevata professionalità e competenza richieste dalla complessità degli accertamenti. Le ragioni sono varie, e risiedono nella carenza di norme che regolano il fenomeno, nella scarsità del personale togato e ausiliario che i Presidenti dei Tribunali destinano a comporre il comitato di cui all'articolo 14 disp. att. c.p.c., nonché, soprattutto, nell'orientamento permissivo di tali comitati, i quali alle volte ritengono sufficiente, al fine di ottenere l'iscrizione all'albo dei c.t.u., la sola dimostrazione che il richiedente eserciti legittimamente una professione liberale. Inoltre, manca una seria disciplina delle specializzazioni, e per l'effetto, può accadere che sia incaricato un gastroenterologo per svolgere una consulenza psichiatrica;

    l'obiettivo della qualità non può essere perseguito se non per tramite della corresponsione di adeguati onorari ai consulenti. Rispetto a ciò, si rileva che le tabelle spesso sono obsolete e recano compensi non attrattivi per professionalità di livello;

    rimane irrisolta la disciplina processuale dei tempi della consulenza d'ufficio, quale aspetto del tutto trascurato dalla riforma in discussione. Difatti, nessuna norma del codice civile stabilisce quale debba essere il termine per lo svolgimento dell'incarico, eccezion fatta per le consulenze in materia di lavoro (per le quali l'articolo 424, ultimo comma, c.p.c., fissa un termine massimo di 20 giorni). Ove siano fissati termini, la giurisprudenza è unanime nel considerarli ordinatori e mai perentori. Peraltro, si registra la prassi secondo cui la magistratura tende a fissare termini largamente sovradimensionati rispetto alla difficoltà oggettiva dell'incarico (ad esempio 90 giorni per stimare una invalidità micropermanente, o 120 giorni per accertare se il saggio degli interessi stabilito da un contratto di mutuo sia o non sia usurario);

    da ultimo, rimane irrisolto il nodo della vigilanza sull'operato degli ausiliari, che ad oggi è totalmente fallimentare, nonché la mancanza di un sistema di controllo sugli ausiliari. E infatti, solo tramite un sistema che garantisca al trasparenza e l'imparzialità degli ausiliari e delle loro valutazioni, può concorrersi al fine dell'equa giustizia e della celere durata dei procedimenti, riducendo il rischio di impugnazioni,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di:

    individuare, anche attraverso norme regolamentari, un sistema di selezione efficace dei consulenti tecnici di tribunale, che garantisca all'ingresso un livello minimo di competenza e predisponga controlli e obblighi periodici al fine di attestare la formazione continua negli specifici ambiti professionali di riferimento, tenendo altresì conto delle specializzazioni, nonché di disciplinare espressamente le tempistiche della consulenza tecnica d'ufficio, individuando termini perentori e i casi eccezionali in cui il magistrato, mediante provvedimento motivato, possa autorizzare il consulente a discostarsene;

    rivedere e attualizzare i compensi recati nelle tabelle degli onorari da liquidare ai consulenti tecnici d'ufficio;

    introdurre specifici controlli sulla trasparenza, indipendenza e terzietà dei consulenti, sia rispetto alle parti del giudizio, che ai loro avvocati, che ai magistrati, con l'elencazione di conseguenze in caso di violazione dei propri doveri d'ufficio.
9/3289/42. Corneli.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

condizione della donna

consulenza e perizia

incentivo fiscale