ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03289/040

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 602 del 24/11/2021
Firmatari
Primo firmatario: GALIZIA FRANCESCA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 24/11/2021


Stato iter:
25/11/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 24/11/2021
MACINA ANNA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 24/11/2021

PARERE GOVERNO IL 24/11/2021

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 24/11/2021

RITIRATO IL 25/11/2021

CONCLUSO IL 25/11/2021

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03289/040
presentato da
GALIZIA Francesca
testo presentato
Mercoledì 24 novembre 2021
modificato
Giovedì 25 novembre 2021, seduta n. 603

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame prevede la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie;

    nonostante i numerosi interventi di modifica, l'istituto della mediazione appare viziato da molteplici criticità – contenute nel decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 – che di fatto lo hanno reso inefficace sia sotto il profilo della celerità della soluzione dei conflitti – in quanto le procedure pendono per non meno di 170 giorni davanti agli organismi di mediazione – sia per l'esiguità della percentuale dei procedimenti iscritti che hanno raggiunto l'accordo;

    in tal senso, i dati forniti dal Ministero della Giustizia sono eloquenti ed evidenziano l'elevata percentuale di aderenti non comparsi, che raggiunge il 46,8 per cento delle procedure; tale percentuale, sommata al 4,4 per cento di pendenze che si concludono per rinuncia del proponente, arriva a raggiungere addirittura il 51,2 per cento, a fronte del 48,7 per cento di aderenti comparsi;

    dato ancora più significativo, è che solo il 26,3 per cento degli aderenti comparsi raggiunge un accordo, mentre il 73,7 per cento riporta la lite alla cognizione della autorità giudiziaria ordinaria. A questo proposito lo stesso Ministero ha svolto una analisi a campione nella quale ha evidenziato che il tasso di successo sale al 44,8 per cento se le parti accettano di sedersi al tavolo della mediazione dopo il primo incontro;

    da questi dati emerge una generalizzata diffidenza da parte dei cittadini ad affidare la soluzione dei conflitti insorti per la tutela dei diritti disponibili a organizzazioni private, tanto più che anche la dottrina ha evidenziato numerosi effetti distorsivi di malpractice recepite in parte dal legislatore;

    l'istituzione presso il tribunale ordinario e l'ufficio del giudice di pace, nell'ambito della volontaria giurisdizione, di un ufficio di Mediazione, tramite l'affidamento della funzione di Mediatore a giudici onorari e rendendola obbligatoria per tutte le materie nella disponibilità delle parti, risolverebbe numerosi problemi di ordine pratico e risulterebbe in linea altresì con gli obiettivi previsti dalla direttiva 2008/52/CE del parlamento Europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale;

    tale soluzione risulterebbe efficace dal momento che le parti tutte sarebbero obbligate ad aderire alla mediazione: se i dati elaborati dal Ministero nell'analisi a campione sono attendibili, il tasso di successo potrebbe risultare addirittura superiore a quello elaborato anche per le garanzie, offerte dai giudici onorari, di rispetto delle norme imperative e di ordine pubblico nonché di terzietà e imparzialità,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a istituire un ufficio di mediazione presso la volontaria giurisdizione del Tribunale e del Giudice di Pace, affidando l'incarico di mediatore in via esclusiva ai giudici onorari adeguatamente formati presso la Scuola Superiore della Magistratura in sede distrettuale, al fine di far acquisire le adeguate conoscenze tecniche per guidare le parti a comporre amichevolmente le controversie, nonché di prevedere che, per tutte le controversie in materia di diritti disponibili, sia esperito il tentativo di mediazione, con la partecipazione obbligatoria delle parti e dei difensori, nel rispetto dell'obbligo di riservatezza per tutti gli attori della mediazione.
9/3289/40. Galizia.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

magistrato non professionale

giudice