Legislatura: 18Seduta di annuncio: 602 del 24/11/2021
Primo firmatario: PERANTONI MARIO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 24/11/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 25/11/2021 Resoconto MACINA ANNA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 24/11/2021
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 25/11/2021
PARERE GOVERNO IL 25/11/2021
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 25/11/2021
CONCLUSO IL 25/11/2021
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame prevede una delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, nonché una serie di misure urgenti per la razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie e in materia di esecuzione forzata;
in particolare, l'articolo 1, al comma 12 enuncia princìpi e criteri direttivi per la riforma di diversi ambiti del processo di esecuzione, tra cui la sostituzione dell'iter di rilascio della formula esecutiva con la mera attestazione di conformità della copia al titolo originale;
nello specifico, la lettera a) dispone che nell'esercizio della delega venga previsto che per valere come titolo per l'esecuzione forzata, le sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale devono essere formati in copia attestata conforme all'originale, abrogando le disposizioni del codice di procedura civile e le altre disposizioni legislative che si riferiscono alla formula esecutiva e alla spedizione in forma esecutiva;
ciò nell'ottica di semplificazione e snellimento delle procedure;
al riguardo, e nella medesima ottica, sarebbe opportuno prevedere che nella procedura di esecuzione per consegna o rilascio la significazione di giorno e ora vengano apposte in calce al precetto con atto dell'ufficiale e che il primo atto esecutivo coincida con il primo accesso,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di prevedere, nell'ambito del processo di esecuzione per consegna o rilascio, l'abolizione del preavviso di rilascio di bene immobile, di cui all'articolo 608 del codice di procedura civile, stabilendo che il giorno e l'ora dell'accesso da parte dell'ufficiale giudiziario sia da quest'ultimo indicato in calce all'atto di precetto, di cui all'articolo 605 del codice di procedura civile, nelle forme di cui all'articolo 543 del codice di procedura civile e che il primo atto dell'esecuzione per consegna
e rilascio coincida con il primo atto di accesso presso il bene immobile da parte dell'ufficiale giudiziario.
9/3289/38. Perantoni.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):procedura civile
esecuzione della sentenza