ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03289/034

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 602 del 24/11/2021
Firmatari
Primo firmatario: SARTI GIULIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 24/11/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
D'ORSO VALENTINA MOVIMENTO 5 STELLE 24/11/2021


Stato iter:
25/11/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 24/11/2021
MACINA ANNA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 24/11/2021

PARERE GOVERNO IL 24/11/2021

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 24/11/2021

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 25/11/2021

CONCLUSO IL 25/11/2021

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03289/034
presentato da
SARTI Giulia
testo presentato
Mercoledì 24 novembre 2021
modificato
Giovedì 25 novembre 2021, seduta n. 603

   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge, all'esame dell'assemblea, reca la delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata;

    l'articolo 1, comma 17, reca principi e criteri direttivi per la modifica di disposizioni relative a tutti i procedimenti civili al fine di renderli più celeri ed efficienti. Specifiche disposizioni concernono inoltre il riordino e l'implementazione delle disposizioni in materia di processo civile telematico e, in particolare, in tema di udienze da remoto e a trattazione scritta, nonché di efficacia di provvedimenti emessi in via cautelare;

    in particolare, desta preoccupazione e perplessità la previsione di cui alla lettera p) per cui nei procedimenti di interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno le udienze per l'esame dell'interdicendo, dell'inabilitando o della persona per la quale sia richiesta la nomina di amministratore di sostegno sia di regola prevista la comparizione personale del soggetto destinatario della misura di protezione, con facoltà per il giudice – nelle ipotesi in cui la comparizione personale potrebbe arrecare grave pregiudizio per il soggetto destinatario della misura – di disporre l'udienza con modalità di collegamento da remoto mediante collegamenti audiovisivi a distanza, individuati e regolati con provvedimento del Ministero della giustizia;

    gli istituti dell'interdizione, dell'inabilitazione e dell'amministrazione di sostegno, sono rivolti alla tutela delle persone che non sono in grado di provvedere da sole ai propri interessi o per infermità mentale o per altri motivi;

    ebbene, in tali casi in cui è necessaria una seria e ponderata valutazione degli interessi in gioco attinenti la condizione psico-fisica di ogni persona, dovrebbe essere il giudice a recarsi fisicamente presso il destinatario della misura, e non disporre l'udienza con modalità di collegamento da remoto, al fine di rendere una attenta ed equilibrata decisione sulla questione all'esame del giudice,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di considerare l'opportunità di modificare, attraverso ulteriori iniziative normative, la previsione di cui all'articolo 1, comma 17, lettera p), disponendo che, nell'ipotesi oggetto di tale previsione, sia il giudice a recarsi fisicamente presso il destinatario della misura, senza disporre l'udienza con modalità di collegamento da remoto.
9/3289/34. Sarti, D'Orso.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

udienza giudiziaria

procedura civile

giudice