ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03289/031

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 602 del 24/11/2021
Firmatari
Primo firmatario: GIULIANO CARLA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 24/11/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
D'ORSO VALENTINA MOVIMENTO 5 STELLE 24/11/2021


Stato iter:
25/11/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 25/11/2021
MACINA ANNA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

PROPOSTA RIFORMULAZIONE IL 24/11/2021

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 24/11/2021

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 25/11/2021

ACCOLTO IL 25/11/2021

PARERE GOVERNO IL 25/11/2021

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 25/11/2021

CONCLUSO IL 25/11/2021

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03289/031
presentato da
GIULIANO Carla
testo presentato
Mercoledì 24 novembre 2021
modificato
Giovedì 25 novembre 2021, seduta n. 603

   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge, all'esame dell'assemblea, reca la delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata;

    in particolare, il comma 4 dell'articolo 1 stabilisce principi e criteri direttivi per la modifica delle discipline delle procedure di mediazione e di negoziazione assistita dagli avvocati che mirano inequivocabilmente a rafforzare e promuovere gli strumenti di risoluzione delle controversie alternativi al contenzioso e a spostare la definizione dei conflitti tra le parti al di fuori del processo; alla stessa finalità di definire la controversia prima e altrove rispetto alla stesura della sentenza si ispira, senza dubbio, anche la disposizione di cui all'articolo 1, comma 5, lettera m), che prevede la modifica dell'attuale articolo 185-bis del codice di procedura civile nel senso di attribuire al giudice la possibilità di formulare una proposta di conciliazione fino al momento in cui trattiene la causa in decisione;

    ebbene, si ritiene che il medesimo obiettivo deflattivo del contenzioso possa essere efficacemente ottenuto anche attraverso modifiche normative che possano rafforzare gli strumenti di cui all'articolo 692 del codice di procedura civile nei termini che seguono: introdurre l'articolo 692-bis nel codice di procedura civile finalizzato a consentire l'assunzione preventiva di una prova testimoniale anche al di fuori delle condizioni di cui all'articolo 692 del codice di procedura civile al precipuo fine di addivenire alla composizione bonaria della lite. Si ritiene, infatti, che una volta cristallizzata la prova sull'andebeatur, le parti siano più propense ad addivenire ad una immediata soluzione transattiva della controversia evitando di intraprendere un processo ordinario di cognizione prevedibilmente lungo e costoso;

    tali innovazioni normative sarebbero coerenti rispetto agli obiettivi che l'impianto della riforma del processo civile si prefigge, rispondendo alla esigenza di ridurre i tempi del processo civile e di garantire una maggiore efficienza nell'amministrazione della giustizia come richiesto dall'Unione europea e in conformità alle finalità del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Per assicurare la ragionevole durata del processo civile, occorre non solo ridurre quantitativamente il contenzioso (attraverso i metodi alternativi di componimento della lite o la degiurisdizionalizzazione), o comprimere i tempi del processo ordinario di cognizione (incidendo su poteri delle parti e regime delle preclusioni), ma è necessario anche valorizzare e sfruttare tutte le potenzialità degli strumenti già presenti nel nostro ordinamento e già collaudati dagli operatori del diritto,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, in sede di emanazione dei decreti legislativi attuativi del disegno di legge delega in esame, di introdurre modifiche normative, nell'ambito della disciplina dei procedimenti di istruzione preventiva di cui agli articoli 692 e seguenti del codice di procedura civile, nei termini e per la realizzazione degli obiettivi di cui in premessa.
9/3289/31. (Testo modificato nel corso della seduta) Giuliano, D'Orso.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

procedura civile