Legislatura: 18Seduta di annuncio: 602 del 24/11/2021
Primo firmatario: DORI DEVIS
Gruppo: LIBERI E UGUALI
Data firma: 24/11/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma TIMBRO MARIA FLAVIA LIBERI E UGUALI 24/11/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 25/11/2021 MACINA ANNA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
PROPOSTA RIFORMULAZIONE IL 24/11/2021
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 24/11/2021
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 25/11/2021
ACCOLTO IL 25/11/2021
PARERE GOVERNO IL 25/11/2021
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 25/11/2021
CONCLUSO IL 25/11/2021
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, comma 24, reca principi e criteri direttivi per l'istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, tramite la riorganizzazione del funzionamento e delle competenze del tribunale per i minorenni;
in particolare, tra i criteri di delega, quello di cui all'articolo 1, comma 24, lettera n) prevede che tanto i procedimenti in materia di separazione, divorzio e regolamentazione dell'affido di figli nati fuori dal matrimonio quanto quelli in tema di decadenza e sospensione dalla responsabilità genitoriale previsti dagli articoli 330 e seguenti del codice civile vengano trattati dalla sezione circondariale, che giudica in composizione monocratica;
i criteri di delega appaiono tuttavia sottovalutare il valore della collegialità in alcuni ambiti particolarmente delicati, come avviene per l'area della tutela dei minori dalle situazioni di pregiudizio in cui gli stessi versano;
la garanzia della collegialità appare infatti una risorsa per intervenire in materie che incidono in modo profondo sulla vita delle persone di minore età coinvolte, con particolare riferimento alle decisioni inerenti alla così detta «area del pregiudizio», grazie al confronto tra i componenti del collegio nell'ambito della camera di consiglio;
del pari, nell'ambito dei procedimenti davanti al tribunale per i minorenni la presenza dei giudici onorari, componenti privati selezionati tra i cultori di biologia, di psichiatria, di antropologia criminale, di pedagogia, di psicologia e di sociologia, ha contribuito a un significativo apporto culturale trasversale che si è rivelato essere indispensabile per salvaguardare l'esigenza di un approccio multidisciplinare alla materia;
la Corte costituzionale, in linea con un consolidato orientamento della Consulta, nella sentenza n. 139 del 2020 al punto 4.6.1 scrive: «nella prospettiva dell'adeguata protezione della gioventù di cui all'articolo 31, secondo comma, Costituzione, la preminente funzione rieducativa del procedimento penale minorile trovi una fondamentale rispondenza nella particolare composizione “mista” del giudice specializzato, arricchito dalla dialettica interna tra la componente togata e quella esperta: “è infatti grazie alle competenze scientifiche dei soggetti che compongono il collegio giudicante che viene svolta una corretta valutazione delle particolari situazioni dei minori...” (sentenza n. 310 del 2008). Invero, “la specializzazione del giudice minorile, finalizzata alla protezione della gioventù sancita dalla Costituzione, è assicurata dalla struttura complessiva di tale organo giudiziario, qualificato dall'apporto degli esperti laici”» (ordinanza n. 330 del 2003),
impegna il Governo
fermo l'impianto generale già previsto dal disegno di legge, a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a mantenere la collegialità della decisione nell'ambito dei procedimenti in tema di limitazione e decadenza dalla responsabilità genitoriale, e a valutare le modalità attraverso le quali garantire, in questo ambito, il contributo multidisciplinare sinora apportato dai componenti privati.
9/3289/29. (Testo modificato nel corso della seduta)
Dori, Timbro.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):giurisdizione minorile