Legislatura: 18Seduta di annuncio: 602 del 24/11/2021
Primo firmatario: BAZOLI ALFREDO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 24/11/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 24/11/2021 MACINA ANNA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
ACCOLTO IL 24/11/2021
PARERE GOVERNO IL 24/11/2021
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 24/11/2021
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 25/11/2021
CONCLUSO IL 25/11/2021
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, comma 24, reca principi e criteri direttivi per l'istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, tramite la riorganizzazione del funzionamento e delle competenze del tribunale per i minorenni, in modo da risolvere l'attuale regime diarchico di competenze, scisso tra i tribunali ordinari e i tribunali per i minorenni e accentrare in capo ad un unico ufficio giudiziario articolato in una sezione distrettuale e più sezioni circondariali tutti i procedimenti in materia di stato delle persone, famiglia e minori;
in particolare, tra i criteri di delega, quello di cui all'articolo 1, comma 24, lettera n) prevede che tanto i procedimenti in materia di separazione, divorzio e regolamentazione dell'affido di figli nati fuori dal matrimonio quanto quelli in tema di decadenza e sospensione dalla responsabilità genitoriale previsti dagli articoli 330 e seguenti del codice civile vengano trattati dalla sezione circondariale, che giudica in composizione monocratica;
nonostante debba considerarsi assolutamente soddisfacente e meritevole di valutazione positiva la concentrazione delle tutele in capo ad un'unica autorità giudiziaria, al fine di superare le criticità derivanti dall'attuale frammentazione dei procedimenti tra tribunale per i minorenni, tribunale ordinario e giudice tutelare, e sia condivisibile la scelta di privilegiare in linea generale la composizione monocratica del tribunale, quale misura volta a garantire una migliore celerità ed efficienza dell'intervento in questo ambito, i criteri di delega appaiono tuttavia sottovalutare il valore della collegialità in alcuni ambiti particolarmente delicati, come avviene per l'area della tutela dei minori dalle situazioni di pregiudizio in cui gli stessi versano;
la garanzia della collegialità appare infatti una risorsa per intervenire in materie che incidono in modo profondo sulla vita delle persone di minore età coinvolte, con particolare riferimento alle decisioni inerenti alla cosiddetta «area del pregiudizio», grazie al confronto tra i componenti del collegio nell'ambito della camera di consiglio;
del pari, nell'ambito dei procedimenti davanti al tribunale per i minorenni la presenza dei giudici onorari, componenti privati selezionati tra i cultori di biologia, di psichiatria, di antropologia criminale, di pedagogia, di psicologia e di sociologia, ha contribuito a un significativo apporto culturale trasversale che si è rivelato essere indispensabile per salvaguardare l'esigenza di un approccio multidisciplinare alla materia,
impegna il Governo
fermo l'impianto generale già previsto dal disegno di legge, a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a mantenere la collegialità della decisione nell'ambito dei procedimenti in tema di limitazione e decadenza dalla responsabilità genitoriale, e a valutare le modalità attraverso le quali garantire, in questo ambito, il contributo multidisciplinare sinora apportato dai componenti privati.
9/3289/27. Bazoli.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):giurisdizione minorile