Legislatura: 18Seduta di annuncio: 602 del 24/11/2021
Primo firmatario: FERRI COSIMO MARIA
Gruppo: ITALIA VIVA
Data firma: 24/11/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 24/11/2021 MACINA ANNA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
ACCOLTO IL 24/11/2021
PARERE GOVERNO IL 24/11/2021
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 24/11/2021
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 25/11/2021
CONCLUSO IL 25/11/2021
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca misure per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata;
il provvedimento prevede, in particolare, all'articolo 1, comma 4, lettera c), che decorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto delegato che estenderà la mediazione come condizione di procedibilità si proceda a una verifica, alla luce delle risultanze statistiche, dell'opportunità della permanenza dell'istituto in questione come condizione di procedibilità dell'azione;
a tal fine, già nel 2013 si prevedeva un monitoraggio dei dati statistici inserito nella legge di conversione del decreto-legge 24 aprile 2018, n. 50 (cosiddetta Manovrina) che disponeva, tra l'altro, la modifica dell'articolo 5, comma 1-bis del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, ai sensi del quale a decorrere daranno 2018, il Ministro della giustizia riferisce annualmente alle Camere sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti dall'applicazione delle disposizioni in materia di mediazione obbligatoria;
l'impianto complessivo della riforma attribuisce un ruolo fondamentale all'avvocato richiedendone, infatti, la necessaria presenza nella procedura di mediazione obbligatoria, in via preventiva, in materia di contratti di associazione in partecipazione, di consorzio, di franchising, di opera, di rete, di somministrazione, di società di persone e di subfornitura, dimostrando di operare una scelta consapevole in relazione a tutte le ipotesi in cui la mediazione costituisca l'antitesi del giudizio;
la previsione di una verifica sull'opportunità della permanenza dell'istituto, in senso diametralmente opposto alla ratio della riforma, non consentirebbe agli addetti ai lavori di percepire l'istituto come stabile approccio alla fase contenziosa, rischiando di ridimensionarne la portata innovativa,
impegna il Governo
ad adottare tutte le opportune iniziative legislative al fine di rendere l'istituto della mediazione obbligatoria stabile e a consentirne il pieno sviluppo tra gli operatori del diritto, adoperandosi per assicurare, da parte degli operatori, una percezione strutturale dell'istituto.
9/3289/26. Ferri.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):contratto di lavoro
societa' consortili
procedura civile