ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03289/025

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 602 del 24/11/2021
Firmatari
Primo firmatario: LATTANZIO PAOLO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 24/11/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
SIANI PAOLO PARTITO DEMOCRATICO 24/11/2021
DI GIORGI ROSA MARIA PARTITO DEMOCRATICO 24/11/2021
VERINI WALTER PARTITO DEMOCRATICO 24/11/2021
BAZOLI ALFREDO PARTITO DEMOCRATICO 24/11/2021
LEPRI STEFANO PARTITO DEMOCRATICO 24/11/2021
RUGGIERO FRANCESCA ANNA MOVIMENTO 5 STELLE 24/11/2021
GRIPPA CARMELA MOVIMENTO 5 STELLE 24/11/2021


Stato iter:
25/11/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 24/11/2021
Resoconto LATTANZIO PAOLO PARTITO DEMOCRATICO
 
PARERE GOVERNO 25/11/2021
MACINA ANNA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 24/11/2021

PROPOSTA RIFORMULAZIONE IL 24/11/2021

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 24/11/2021

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 25/11/2021

ACCOLTO IL 25/11/2021

PARERE GOVERNO IL 25/11/2021

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 25/11/2021

CONCLUSO IL 25/11/2021

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03289/025
presentato da
LATTANZIO Paolo
testo presentato
Mercoledì 24 novembre 2021
modificato
Giovedì 25 novembre 2021, seduta n. 603

   La Camera,

   premesso che:

    in sede di esame del disegno di legge delega, A.C. 3289, che prevede una delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie nonché una serie di misure urgenti per la razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie e in materia di esecuzione forzata. La riforma del processo civile è uno degli obiettivi concordati con l'Unione europea per accedere alle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), presenta un duplice contenuto delegando, da una parte, il Governo alla riforma del processo civile, dettando specifici principi e criteri direttivi, e dall'altra modifica alcune disposizioni sostanziali relative anche ad aspetti in materia di diritti delle persone e della famiglia e all'istituzione del nuovo Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie;

    all'articolo 1, comma 23 sono indicati i princìpi e criteri direttivi per l'introduzione, nel codice di procedura civile, di un rito unificato applicabile a tutti i procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie, attualmente attribuiti alla competenza del tribunale ordinario, del tribunale per i minorenni e del giudice tutelare. In relazione a tale procedimento il Governo dovrà intervenire con riguardo ai criteri per l'attribuzione della competenza del giudice, alle norme procedurali in merito allo svolgimento dell'udienza di comparizione delle parti, alle domande riconvenzionali del convenuto, al tentativo obbligatorio di conciliazione alla prima udienza e alla possibilità da parte del giudice relatore di invitare le parti ad esperire un tentativo di mediazione familiare. Ulteriori principi di delega concernono la razionalizzazione dei tempi delle fasi istruttoria e decisoria, nonché l'adozione di provvedimenti cautelari da parte del giudice relatore in costanza di lite. Specifici principi concernono l'abbreviazione dei termini processuali e la concreta attuazione dei provvedimenti adottati nell'interesse del minore, in presenza di segnalazioni di comportamenti di un genitore tali da ostacolare il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con l'altro genitore;

    il Governo dovrà inoltre introdurre specifiche disposizioni relative all'attività professionale del mediatore familiare; alla nomina di un professionista, dotato di specifiche competenze in grado di coadiuvare il giudice per determinati interventi sul nucleo familiare e alla regolamentazione della consulenza tecnica psicologica; alla disciplina delle modalità di nomina del curatore speciale del minore; al riordino delle disposizioni in materia di ascolto del minore; alla nomina del tutore del minore, anche d'ufficio, nel corso e all'esito dei procedimenti sulla responsabilità genitoriale;

    specifici criteri organizzativi sono volti a regolamentare l'intervento dei servizi socioassistenziali e sanitari e delle attività di controllo, monitoraggio, verifica di situazioni in cui sono coinvolti minori;

    la delega al Governo concerne, inoltre, la revisione della disciplina nei procedimenti per la tutela e l'affidamento dei minori, con riguardo alle cause di incompatibilità all'assunzione dell'incarico di consulente tecnico d'ufficio nonché allo svolgimento delle funzioni di assistente sociale, nonché alle incompatibilità per i giudici onorari e con riguardo all'introduzione del divieto di affidamento dei minori a talune categorie di persone;

    a completamento di questo disegno riformatore, il provvedimento enuncia princìpi e criteri direttivi per l'istituzione del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, destinato a sostituire l'attuale tribunale per i minorenni assorbendo le competenze civili del tribunale ordinario in materia di stato e capacità delle persone e famiglia. Il tribunale si articolerà in una sezione distrettuale, costituita presso ciascuna sede di corte di appello, e sezioni circondariali, costituite presso ogni sede di tribunale ordinario del distretto; il disegno di delega prevede la riforma dell'articolo 336 del codice civile, che disciplina il procedimento per l'adozione dei provvedimenti in tema di responsabilità genitoriale, per garantire l'ascolto del minore e la valorizzazione del ruolo del suo curatore speciale;

    in merito a tali misure sono state evidenziate alcune criticità, a partire dal mancato confronto con alcune associazioni particolarmente rappresentative, quali, ad esempio, l'A.I.M.M.F. e quelle che compongono la rete «5 buone ragioni», che riunisce rilevanti associazioni come Agevolando, Coordinamento Italiano Servizi contro il Maltrattamento all'infanzia (CISMAI), il Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza (CNCA), il Coordinamento Nazionale Comunità per i Minori (CNCM), e SOS Villaggi dei Bambini; l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, Carla Garlatti, a più riprese ha manifestato preoccupazione circa l'attribuzione ad un giudice monocratico (invece che «unico») di cause particolarmente delicate che coinvolgono direttamente la vita di bambini e ragazzi;

    la preoccupazione appare condivisibile, poiché una delle caratteristiche che impronta maggiormente di sé l'attuale sistema della giustizia minorile consiste nella partecipazione al procedimento e alla decisione di esperti, ad esempio nel campo della psicologia o della pedagogia, con l'obiettivo di consentire che le norme siano applicate tenendo conto della specifica condizione del minore come persona in via di sviluppo; l'ipotetico vantaggio dato da una maggiore celerità di un procedimento affidato ad un giudice monocratico, non vale, a nostro avviso, la rinuncia all'approccio multidisciplinare a tutela del minore stesso, né appare, tantomeno, un'alternativa altrettanto valida fa possibilità per il magistrato di attribuire ai giudici onorari – che opereranno nel costituendo ufficio per il processo – alcuni compiti ausiliari;

    tra i punti più critici vi è inoltre è l'istituzione del Tribunale unico per le persone, minorenni e per le famiglie, il quale non sembra superare l'attuale frammentazione delle competenze tra Tribunale ordinario e Tribunale per i minorenni, atteso che la stessa si riproporrebbe tra sezione distrettuale e sezioni circondariali;

    suscita perplessità l'attribuzione a un giudice monocratico di tutti i provvedimenti di valutazione non solo della responsabilità genitoriale ma anche delle limitazioni o le decadenza della stessa, degli allontanamenti, delle decisioni delicate sugli affidi lascia delle perplessità rispetto l'attuale sistema che prevede l'attivazione di un organismo collegiale e interdisciplinare, in grado di assicurare tutte le competenze e le sensibilità necessarie per valutare situazioni complesse inerenti a condizioni di vita familiare e personale;

    la materia comporta, inoltre, tempistiche celeri sulla carta, che però, rischiano che rischiano di non rivelarsi tali, non potendo il giudice monocratico contare sulla competenza dei giudici onorari e di conseguenza, dovendosi affidare alle consulenze tecniche d'ufficio, i tempi si dilaterebbero, non perseguendo l'obiettivo, ovvero la ratio della riforma, che comunque non può, a fronte di tempi celeri, perdere di vista la tutela del minore,

impegna il Governo

fermo l'impianto generale già previsto dal disegno di legge, a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a mantenere la collegialità della decisione nell'ambito dei procedimenti in tema di limitazione e decadenza dalla responsabilità genitoriale, e a valutare le modalità attraverso le quali garantire, in questo ambito, il contributo multidisciplinare sinora apportato dai componenti privati.
9/3289/25. (Testo modificato nel corso della seduta) Lattanzio, Siani, Di Giorgi, Verini, Bazoli, Lepri, Ruggiero, Grippa.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

tutela

minore eta' civile

procedura civile