Legislatura: 18Seduta di annuncio: 602 del 24/11/2021
Primo firmatario: D'ETTORE FELICE MAURIZIO
Gruppo: CORAGGIO ITALIA
Data firma: 24/11/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma PARISSE MARTINA CORAGGIO ITALIA 24/11/2021 MUGNAI STEFANO CORAGGIO ITALIA 24/11/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 24/11/2021 Resoconto MACINA ANNA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 24/11/2021
PARERE GOVERNO IL 24/11/2021
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 24/11/2021
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 25/11/2021
CONCLUSO IL 25/11/2021
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame prevede una delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie nonché una serie di misure urgenti per la razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie e in materia di esecuzione forzata;
il tema delle spese di giustizia e del gratuito patrocinio è di attualità e viene trattato anche all'interno del provvedimento;
l'introduzione dell'articolo 130-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 sulle spese di giustizia da parte dell'articolo 15 del decreto-legge n. 113 del 2018, che ha modificato il suddetto decreto, ha fatto sorgere un problema interpretativo in merito al grado di giudizio entro il quale ricorrere al gratuito patrocinio;
molti tribunali amministrativi, quali i Tar del Molise e di Salerno, hanno respinto il ricorso in primo grado impedendo l'esercizio del diritto al patrocinio gratuito, interpretando erroneamente il concetto di impugnazione come riferito all'atto amministrativo e non alla sentenza di primo grado, respingendo altresì la richiesta dei difensori di liquidazione delle spese per gratuito patrocinio;
l'impugnativa di cui all'articolo 130-bis deve necessariamente essere riferita al secondo grado di giudizio avendo riguardo al processo civile, tributario e amministrativo non all'atto processuale per assicurare ai soggetti non abbienti gli stessi diritti rispetto a chi ha gli strumenti economici per poter pagare un legale;
in risposta ad un question time il Ministro della giustizia, dopo aver ricordato che l'origine dell'interrogazione dipendeva dal fatto che alcuni TAR hanno interpretato la parola «impugnazione» prevista dall'articolo 130-bis come applicabile anche al giudizio di primo grado nell'ambito del giudizio amministrativo e non soltanto all'impugnazione in secondo grado e in Cassazione, come avviene normalmente nei giudizi civili e penali, comprimendo il diritto costituzionale di difesa, ha risposto di non essere allo stato competente;
il Ministro della giustizia ha ribadito inoltre di non poter dare indicazioni sull'interpretazione delle norme e, nel caso sopra esposto, perché il problema interpretativo è originato dai tribunali amministrativi dove si può verificare questo tipo di equivoco, nonostante la norma sia applicabile tanto nei giudizi amministrativi quanto in quelli civili e in quelli tributari. Il termine «impugnazione» nell'ambito dei giudizi civili e tributari è chiaramente riferita all'impugnazione di secondo grado, ed anche nei giudizi amministrativi non dovrebbe sorgere alcun equivoco;
il Ministro ha dunque specificato di non poter allo stato intervenire nell'ambito della giustizia amministrativa, ricordando che la questione è anche di competenza della Presidenza del Consiglio,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prevedere, anche in successivi provvedimenti normativi, le necessarie misure dirette a fare chiarezza a livello normativo, secondo la lettera della norma citata, per garantire l'esercizio del diritto costituzionale al gratuito patrocinio anche nell'ambito dei giudizi amministrativi.
9/3289/2. D'Ettore, Parisse, Mugnai.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):patrocinio gratuito
competenza istituzionale CE
liquidazione delle spese