ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03289/001

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 602 del 24/11/2021
Firmatari
Primo firmatario: ALBANO LUCIA
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 24/11/2021


Stato iter:
25/11/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 25/11/2021
Resoconto MACINA ANNA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

PROPOSTA RIFORMULAZIONE IL 24/11/2021

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 24/11/2021

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 25/11/2021

ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 25/11/2021

PARERE GOVERNO IL 25/11/2021

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 25/11/2021

CONCLUSO IL 25/11/2021

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03289/001
presentato da
ALBANO Lucia
testo presentato
Mercoledì 24 novembre 2021
modificato
Giovedì 25 novembre 2021, seduta n. 603

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento recante «Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata» all'articolo 1 comma 4 lettera a) riporta «a) riordinare e semplificare la disciplina degli incentivi fiscali relativi alle procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie prevedendo: l'incremento della misura dell'esenzione dall'imposta di registro di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28; la semplificazione della procedura prevista per la determinazione del credito d'imposta di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e il riconoscimento di un credito d'imposta commisurato al compenso dell'avvocato che assiste la parte nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri professionali; l'ulteriore riconoscimento di un credito d'imposta commisurato al contributo unificato versato dalle parti nel giudizio che risulti estinto a seguito della conclusione dell'accordo di mediazione; l'estensione del patrocinio a spese dello Stato alle procedure di mediazione e di negoziazione assistita; la previsione di un credito d'imposta in favore degli organismi di mediazione commisurato all'indennità non esigibile dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la riforma delle spese di avvio della procedura di mediazione e delle indennità spettanti agli organismi di mediazione; un monitoraggio del rispetto del limite di spesa destinato alle misure previste che, al verificarsi di eventuali scostamenti rispetto al predetto limite di spesa, preveda il corrispondente aumento del contributo unificato»;

    valutato che l'aumento del contributo unificato non determinerà un miglioramento del «sistema giustizia», né garantirà il gettito atteso perché si tratta di una misura che avrà l'unico effetto di rendere più oneroso il ricorso ai Tribunali da parte di chi ne ha bisogno ed è già è stato penalizzato dalla lunga crisi economica;

    l'aumento del contributo unificato sicuramente diminuirà il contenzioso, discriminando i cittadini e le imprese in base alle disponibilità economiche e colpendo in modo grave ed ingiustificato tutto il settore dell'avvocatura, già da molto tempo in crisi,

impegna il Governo

fatti salvi gli equilibri di finanza pubblica, a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate, al fine di considerare la possibilità di adottare ulteriori iniziative normative volte a realizzare modalità di copertura alternativa a quanto detto in premessa.
9/3289/1. (Testo modificato nel corso della seduta) Albano.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

patrocinio

organo di conciliazione

detrazione fiscale