Legislatura: 18Seduta di annuncio: 555 del 05/08/2021
Primo firmatario: LUCASELLI YLENJA
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 05/08/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 05/08/2021 BINI CATERINA SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 05/08/2021
ACCOLTO IL 05/08/2021
PARERE GOVERNO IL 05/08/2021
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 05/08/2021
CONCLUSO IL 05/08/2021
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame reca misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
in particolare, il comma 3-bis dell'articolo 1 modifica la disciplina transitoria che consente l'assunzione a tempo indeterminato o lo svolgimento di procedure concorsuali riservate per soggetti che abbiano rapporti di lavoro dipendente a termine o rapporti di lavoro flessibile con pubbliche amministrazioni. In particolare, il termine per effettuare le assunzioni o per bandire le suddette procedure concorsuali riservate viene prorogato dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022; la medesima proroga riguarda anche il termine temporale entro cui si deve conseguire il requisito relativo all'anzianità di rapporto, ai fini dell'applicazione delle suddette norme transitorie;
la disciplina relativa alla stabilizzazione del personale precario delle pubbliche amministrazioni è attualmente dettata dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;
per espressa previsione legislativa sono esclusi dal processo di stabilizzazione i lavoratori che abbiano svolto la propria attività presso le pubbliche amministrazioni con contratto di somministrazione (articolo 20, comma 9);
il rapporto di lavoro somministrato non è conteggiabile ai fini dell'applicazione dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017, in quanto il lavoratore non stipula un contratto individuale di lavoro subordinato con l'ente che procede alla stabilizzazione, ma lo ha con l'agenzia di lavoro in somministrazione; in altre parole, il lavoratore non è un dipendente dell'ente, come espressamente previsto dalla disposizione legislativa;
al di là della lettera della norma, bisogna prendere atto della semplice constatazione che il soggetto che lavora alle dipendenze della pubblica amministrazione, anche se assunto con contratto di somministrazione, presta la propria opera al pari di un dipendente diretto dell'ente, consentendo il buon andamento e l'efficienza della stessa pubblica amministrazione, che ne beneficia per prima;
della stessa idea il Consiglio di Stato, che con ordinanza n. 2738 del 22 maggio 2020 ha riconosciuto come anche i lavoratori che hanno prestato servizio presso una pubblica amministrazione in virtù di contratti di somministrazione, se in possesso dell'anzianità richiesta, hanno diritto ad accedere alle procedure di stabilizzazione,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte ad estendere la disciplina di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, in materia di superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni anche ai contratti di somministrazione di lavoro presso le pubbliche amministrazioni.
9/3243/48. (Testo modificato nel corso della seduta) Lucaselli.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):contratto di lavoro
lavoro temporaneo
pubblica amministrazione