ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03243/036

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 555 del 05/08/2021
Firmatari
Primo firmatario: TESTAMENTO ROSA ALBA
Gruppo: MISTO-L'ALTERNATIVA C'È
Data firma: 05/08/2021


Stato iter:
05/08/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 05/08/2021
BINI CATERINA SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
BINI CATERINA SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
Fasi iter:

INVITO AL RITIRO IL 05/08/2021

PARERE GOVERNO IL 05/08/2021

NON ACCOLTO IL 05/08/2021

PARERE GOVERNO IL 05/08/2021

RESPINTO IL 05/08/2021

CONCLUSO IL 05/08/2021

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03243/036
presentato da
TESTAMENTO Rosa Alba
testo di
Giovedì 5 agosto 2021, seduta n. 555

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede all'articolo 13, comma 1, al fine di assicurare la piena operatività dell'ufficio per il processo e di supportare le linee di progetto di competenza del Ministero della giustizia ricomprese nel PNRR, che lo stesso Ministero possa richiedere alla Commissione interministeriale RIPAM di avviare le procedure di reclutamento tramite concorso per titoli e prova scritta, nel periodo 2021-2026 con contratto di lavoro a tempo determinato della durata massima di trentasei mesi, per un contingente di 5.410 unità di personale amministrativo non dirigenziale, di cui 3.000 unità per il profilo di operatore di data entry;
    dal 2012 presso i tribunali, le procure e le corti d'appello, grazie ai tirocini formativi gestiti prima dalle provincie e dal 2015 direttamente dal Ministero della giustizia, prestano in maniera continuativa il proprio lavoro i «tirocinanti della giustizia», apportando un contributo notevole e sopperendo alla atavica carenza di organico che da ben 25 anni investe il settore giustizia;
    trattasi di soggetti più volte selezionati dallo stesso Ministero della giustizia (lavoratori in mobilità, cassintegrati, disoccupati o inoccupati e giovani laureati disoccupati o inoccupati) e da ultimo individuati attraverso la procedura concorsuale indetta con decreto interministeriale del 20 ottobre del 2015, emanato in attuazione dell'articolo 21-ter del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 257 del 4 novembre 2015, che prevede l'istituzione del cosiddetto Ufficio del processo;
    la procedura permetteva di individuare 1.502 tirocinanti da selezionare tra coloro i quali avevano già svolto il tirocinio di perfezionamento ex articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
    da questa procedura rimanevano esclusi i tirocinanti che hanno prestato e continuano a prestare il proprio lavoro sulla base di percorsi integrati di politica attiva del lavoro da parte delle regioni, presso gli uffici giudiziari regionali;
    in sede di esame del disegno di legge n. 2500 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico», il Senato ha approvato la Raccomandazione G/2500/1/1 (testo 2) che impegnava il Governo ad intervenire con urgenza sulla situazione dei tirocinanti presso le cancellerie, soggetti ormai specializzati nella materia e nei confronti dei quali lo Stato ha per anni investito le proprie risorse, prevedendo procedure concorsuali nella pubblica amministrazione, nelle quali garantire l'effettivo rispetto del titolo preferenziale previsto dal percorso professionalizzante maturato ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del decreto-legge n. 98 del 2011;
    neanche le procedure di reclutamento previste dall'articolo 13 del provvedimento in esame sembrano voler tenere in debita considerazione alcun titolo preferenziale o una riserva dei posti, ne tantomeno l'attribuzione in favore dei «tirocinanti della giustizia» di un punteggio aggiuntivo per il servizio prestato all'interno degli uffici giudiziari,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative affinché nelle successive procedure di selezione per il personale a tempo determinato indette dal Ministero della giustizia, al fine di assicurare la piena operatività dell'ufficio per il processo e di supportare le linee di progetto di competenza del Ministero della giustizia ricomprese nel PNRR, si possa prevedere per il contingente di 3.000 unità per il profilo di operatore di data entry, una riserva in misura non superiore 30 per cento in favore del personale che negli ultimi 10 anni ha svolto attività formativa negli uffici giudiziari anche sulla base di progetti regionali, in possesso di uno dei seguenti titoli:
   avere completato il periodo di perfezionamento presso l'Ufficio per il processo ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
   avere completato il tirocinio formativo di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, nel caso in cui non si sia fatto parte dell'Ufficio per il processo.
9/3243/36Testamento.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

disoccupato

contratto di lavoro

assunzione