ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03166/037

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 532 del 29/06/2021
Firmatari
Primo firmatario: BELLUCCI MARIA TERESA
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 29/06/2021


Stato iter:
30/06/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 30/06/2021
SARTORE ALESSANDRA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

PROPOSTA RIFORMULAZIONE IL 29/06/2021

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 29/06/2021

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 30/06/2021

ACCOLTO IL 30/06/2021

PARERE GOVERNO IL 30/06/2021

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 30/06/2021

CONCLUSO IL 30/06/2021

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03166/037
presentato da
BELLUCCI Maria Teresa
testo presentato
Martedì 29 giugno 2021
modificato
Mercoledì 30 giugno 2021, seduta n. 533

   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame reca misure urgenti relative al Fondo complementare da 30,6 miliardi finalizzato ad integrare con risorse nazionali il Piano nazionale di ripresa e resilienza, stabilendone la ripartizione, unitamente a misure urgenti per gli investimenti;
    in particolare, il comma 3 dell'articolo 1 proroga al 30 giugno 2023 il termine per avvalersi della misura del Superbonus per gli Istituti autonomi case popolari-IACP comunque denominati, nonché per gli enti aventi le stesse finalità sociali. Agli IACP, a condizione che siano stati effettuati, lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023;
    nulla è stato previsto, invece, per le cooperative di abitazione a proprietà indivisa e le cooperative sociali;
    la cooperativa di abitazione è già riconosciuta quale soggetto destinatario delle categorie di incentivi della pubblica amministrazione riferite alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 22 del decreto-legge n. 133 del 2014;
    alcune criticità interpretative, con riferimento al perimetro di applicazione della misura del superbonus, si è posta, invece, con riferimento alle cooperative sociali a seguito della risposta resa dall'Agenzia delle entrate sull'istanza di interpello n. 253/E del 15 aprile 2021 in cui viene adottata una interpretazione restrittiva della normativa vigente, sostenendo che: «qualora la cooperativa (...) corrisponda retribuzioni per un importo non inferiore al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie, rientrando tra le ipotesi di esenzione dalle imposte sui redditi di cui al citato articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 601 del 1973, non potrà beneficiare del superbonus, né potrà esercitare l'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione»;
    la lettura fornita dall'Agenzia, che non trova corrispondenza nella disciplina di riferimento, limita fortemente il diritto delle cooperative sociali di fruire del superbonus, addirittura conducendo, sostanzialmente, alla quasi totale esclusione di tale categoria dal beneficio riconosciutogli dalla normativa vigente. Si stima, infatti, che circa l'80 per cento delle cooperative sociali potrebbero rientrare nella fattispecie che l'Agenzia ritiene esclusa,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di estendere la proroga prevista dall'articolo 1, comma 3, del provvedimento in esame per gli Istituti autonomi case popolari-IACP anche alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa e alle cooperative sociali di cui all'articolo 119, comma 9, rispettivamente lettere d) e d-bis) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
   a valutare l'opportunità di una norma di interpretazione autentica che assicuri l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 119, commi da 1 a 8, e 121 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 alle cooperative sociali, quali organizzazioni non lucrative di utilità sociale di diritto ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, anche nel caso di esenzione totale dalle imposte sui redditi, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 601.
9/3166/37. (Testo modificato nel corso della seduta)  Bellucci.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

organizzazione senza fini lucrativi

casa popolare

imposta sul reddito