ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03166/018

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 532 del 29/06/2021
Firmatari
Primo firmatario: COMAROLI SILVANA ANDREINA
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 29/06/2021


Stato iter:
30/06/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 30/06/2021
SARTORE ALESSANDRA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

PROPOSTA RIFORMULAZIONE IL 29/06/2021

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 29/06/2021

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 30/06/2021

ACCOLTO IL 30/06/2021

PARERE GOVERNO IL 30/06/2021

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 30/06/2021

CONCLUSO IL 30/06/2021

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03166/018
presentato da
COMAROLI Silvana Andreina
testo presentato
Martedì 29 giugno 2021
modificato
Mercoledì 30 giugno 2021, seduta n. 533

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto decreto Rilancio) ha introdotto una detrazione pari al 110 per cento delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche sugli edifici (Superbonus);
    la detrazione può essere chiesta per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente sostenute dal 1o luglio 2020 al 30 giugno 2022 da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022;
    gli immobili delle case di riposo sono tra le strutture che necessitano maggiormente delle agevolazioni fiscali introdotte dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, ma le barriere d'accesso alla maxidetrazione hanno notevolmente rallentato l'inizio dei lavori di ristrutturazione;
   considerato che:
    l'articolo 33, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, ha allargato la platea dei beneficiari del Superbonus 110 per cento, semplificando i problemi burocratici legati alla richiesta per usufruire della detrazione e ricomprendendo le unità immobiliari che: a) svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica; b) siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito, a condizione, in quest'ultimo caso, che il contratto sia regolarmente registrato in data certa anteriore alla data di entrata in vigore della presente disposizione;
    in sede di conversione del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, tutte le forze politiche hanno avvertito la necessità di prorogare i termini per usufruire del bonus 110 per cento;
    tale proroga è stata però circoscritta solo per determinati interventi immobiliari: per gli interventi effettuati dalle persone fisiche (al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche), entro il del 30 giugno 2022, nella misura di almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, il Superbonus 110 per cento spetta anche per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022 (anziché fino al 30 giugno 2022); i condomini saranno agevolati con il Superbonus per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022, purché siano stati realizzati almeno il 60 per cento dei lavori entro il 30 giugno 2022; per le case popolari sono previste due differenti scadenze, a seconda della percentuale di lavori ultimati al 30 giugno 2023: se è stato realizzato meno del 60 per cento dei lavori, il Superbonus spetterà per le spese sostenute fino al 30 giugno 2023; se sia stato ultimato più del 60 per cento dell'intervento complessivo, il Superbonus spetterà per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023;
    tra i destinatari delle proroghe risultano essere esclusi però gli interventi immobiliari ricompresi dall'articolo 33 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, quantificandone le occorrenti risorse, di ricomprendere dal prossimo provvedimento utile, tra i destinatari delle proroghe per usufruire del bonus 110 per cento, gli interventi relativi alle unità immobiliari che: a) svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica; b) siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito.
9/3166/18. (Testo modificato nel corso della seduta)  Comaroli.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

assistenza sociale

prestazione di servizi

rendimento energetico