ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03113/006

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 515 del 25/05/2021
Firmatari
Primo firmatario: D'ETTORE FELICE MAURIZIO
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 25/05/2021


Stato iter:
25/05/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 25/05/2021
Resoconto BERGAMINI DEBORAH SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 25/05/2021

PARERE GOVERNO IL 25/05/2021

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 25/05/2021

CONCLUSO IL 25/05/2021

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03113/006
presentato da
D'ETTORE Felice Maurizio
testo di
Martedì 25 maggio 2021, seduta n. 515

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame dell'Aula è stato presentato al Senato della Repubblica per la conversione in legge; in origine constava di 12 articoli e 53 commi, dopo la lettura presso il Senato consta di 21 articoli e 85 commi ed è suddiviso in tre Capi;
    il decreto-legge prevede, tra le altre, specifiche disposizioni in materia di contenimento dell'epidemia da COVID-19, nonché in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2;
    nello specifico, il provvedimento all'esame dell'Aula esenta (con riferimento alla campagna straordinaria di vaccinazione) i somministratori del vaccino contro il COVID-19 (i quali si siano attenuti alle indicazioni concernenti la relativa somministrazione) dalla responsabilità penale per omicidio colposo o lesioni personali colpose, qualora tali eventi si producano in conseguenza della vaccinazione (articolo 3);
    l'articolo 3-bis – inserito dal Senato – reca una disciplina transitoria, che limita la punibilità, a titolo di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, per i fatti commessi nell'esercizio di una professione sanitaria durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e che trovino causa nella situazione di emergenza medesima;
    a ciò si aggiunga che l'articolo 4 disciplina un obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 per il personale sanitario e socio-sanitario, più esattamente: per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali pubbliche e private, nelle farmacie, para-farmacie e studi professionali;
    in ambito sanitario è evidente come l'emergenza conseguente alla crisi pandemica ha reso evidente l'esigenza di razionalizzazione ed efficientamento dell'attività sanitaria sia per quanto riguarda gli aspetti gestionali sia per la tutela legale del sistema pubblico e la prevenzione del rischio clinico;
    a tal proposito i contratti collettivi nazionali di lavoro del personale del comparto del servizio sanitario nazionale ai fini della professione interna orizzontale e verticale nonché per il conferimento di posizioni organizzative dei collaboratori tecnici e professionali non contemplano un requisito che, invece, è previsto per l'accesso alla dirigenza;
    più nello specifico, per quanto riguarda i concorsi per dirigente ingegnere gestionale, e per dirigente avvocato, infatti, il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 265, all'articolo 26, prevede, quale requisito per l'ammissione, in alternativa ai cinque anni di servizio nella posizione funzionale di settimo ed ottavo livello, anche attività documentate presso studi professionali privati, società o istituti di ricerca aventi contenuto analogo a quello previsto per i corrispondenti profili del ruolo medesimo;
    il migliore utilizzo di dette professionalità è fondamentale per l'assicurazione delle attività di controllo di gestione e contabilità analitica, tipiche dell'ingegnere gestionale, previste dal decreto legislativo 502/92, nonché di risk management, Health Technology Assessment, tutela legale e, nel complesso, efficienza e sicurezza della gestione;
    appare, pertanto, opportuno valorizzare dette esperienze e consentire la possibilità di progressione a detto personale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, al fine di prevedere che per il personale del servizio sanitario nazionale appartenente ai profili di collaboratore tecnico e professionale nelle procedure di conferimento di posizioni organizzative o nelle procedure di progressione interna sia valutabile il requisito di attività documentata presso enti (studi professionali privati, società o istituti di ricerca) aventi contenuto analogo a quello previsto per il corrispondente profilo per l'ammissione ai concorsi per la dirigenza del ruolo tecnico e professionale.
9/3113/6D'Ettore.