ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03113/005

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 515 del 25/05/2021
Firmatari
Primo firmatario: GEMMATO MARCELLO
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 25/05/2021


Stato iter:
25/05/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 25/05/2021
BERGAMINI DEBORAH SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
BERGAMINI DEBORAH SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
Fasi iter:

INVITO AL RITIRO IL 25/05/2021

PARERE GOVERNO IL 25/05/2021

NON ACCOLTO IL 25/05/2021

PARERE GOVERNO IL 25/05/2021

RESPINTO IL 25/05/2021

CONCLUSO IL 25/05/2021

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03113/005
presentato da
GEMMATO Marcello
testo di
Martedì 25 maggio 2021, seduta n. 515

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici;
    in particolare, l'articolo 3 dispone misure in materia di responsabilità penale da somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2 e nello specifico prevede quanto segue: «1. Per i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi a causa della somministrazione di un vaccino per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, effettuata nel corso della campagna vaccinale straordinaria in attuazione del piano di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la punibilità è esclusa quando l'uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate nel sito internet istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione»;
    un tema non considerato nell'ambito della trattazione del provvedimento in esame è certamente quello relativo alla tutela e all'assistenza legale, anche con riferimento all'intervento di periti e consulenti nel processo penale e civile;
    attualmente, infatti, non è prevista alcuna forma di anticipazione né di rimborso delle spese legali e di assistenza tecnica (consulenti), talora significative, che l'operatore sanitario può essere costretto a sostenere nel caso di assoluzione, anche nelle ipotesi di proscioglimento per non aver commesso il fatto, perché il fatto non sussiste o perché il fatto non costituisce reato;
    in brevi termini, se l'esercente la professione sanitaria, indagato o imputato, viene assolto non ha nessun diritto al rimborso delle spese che ha sostenuto per la propria difesa nel processo (difensore ed eventuali consulenti tecnici). L'unica eccezione è rappresentata dalla riparazione dell'ingiusta detenzione che, tuttavia, presuppone la privazione della libertà personale che è da escludere nelle fattispecie in esame. Fanno eccezione le ipotesi di personale dipendente. In questi casi è previsto il rimborso da parte del datore di lavoro pubblico o privato, e di copertura assicurativa privata, Per quanto riguarda gli esercenti le professioni sanitarie, dunque, non è prevista alcuna forma di anticipazione o di rimborso;
    apparirebbe opportuno, quindi, al fine di garantire un'efficace tutela di tutti gli operatori sanitari impegnati nel programma di vaccinazione, prevedere la manleva dalle spese legali e di consulenza tecnica, almeno entro i valori medi previsti dal decreto del Ministero della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, anche sotto forma di credito di imposta, in tutte le ipotesi, almeno, di proscioglimento per non aver commesso il fatto, perché il fatto non sussiste o perché il fatto non costituisce reato o, addirittura di colpa lieve,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere per gli esercenti le professioni sanitarie coinvolti nelle attività di inoculazione dei vaccini anti SARS-COV-2 il riconoscimento del diritto al rimborso delle spese e degli onorari per l'assistenza legale.
9/3113/5Gemmato.