ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03113/003

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 515 del 25/05/2021
Firmatari
Primo firmatario: BELOTTI DANIELE
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 25/05/2021


Stato iter:
25/05/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 25/05/2021
BERGAMINI DEBORAH SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 25/05/2021

ACCOLTO IL 25/05/2021

PARERE GOVERNO IL 25/05/2021

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 25/05/2021

CONCLUSO IL 25/05/2021

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03113/003
presentato da
BELOTTI Daniele
testo di
Martedì 25 maggio 2021, seduta n. 515

   La Camera,
   premesso che:
    il decreto oggetto di conversione, insieme ad ulteriori misure di gestione della pandemia da COVID-19, dispone anche in ordine alla riapertura di alcune attività e costituisce uno degli atti prodromici a preparare il ritorno alla normalità dopo questo lungo periodo di interruzione di molti aspetti della vita sociale;
    con la progressiva uscita dall'emergenza, si stanno presentando all'associazionismo sportivo nuovi e vecchi problemi legati alle imminenti riaperture degli eventi e delle competizioni sportive;
    in particolare, l'A.N.A.C., con delibera n. 1300 del 14 dicembre 2016, ha reso il proprio parere alla Federazione Italiana Sport del Ghiaccio (FISG) – Comitato Regionale Piemonte – in ordine all'affidamento della gestione degli impianti sportivi a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 50/2016;
    nel parere, in sintesi, si affermava che la gestione degli impianti sportivi potesse essere ascritta alla categoria delle concessioni di servizi se ricorrono gli elementi a tal fine indicati dal legislatore (i.e. il trasferimento del rischio di impresa sul concessionario); che ai sensi dell'articolo 164, comma 3 del decreto legislativo n. 50/2016 le concessioni di servizi non economici di interesse generale «non rientrano nell'ambito di applicazione» della parte III del codice; che, infine, secondo il vocabolario comune per gli appalti pubblici (Reg. CE n. 2195/2002), il codice CPV «92610000-0» è riferito ai «servizi di gestione di impianti sportivi» ed è compreso nell'allegato IX (servizi di cui agli articoli 140, 143 e 144) del decreto legislativo n. 50/2016 (categoria «servizi amministrativi, sociali, in materia di istruzione, assistenza sanitaria e cultura»);
    in forza di questo ragionamento, l'ANAC conclude che la gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza economica debba essere ricondotta alla categoria degli appalti di servizi, da aggiudicare secondo le specifiche previsioni del Codice per gli appalti di servizi sociali di cui al Titolo VI, sezione IV e che debba ritenersi superata la previsione dell'articolo 90, comma 25, della legge n. 289/2002, perché dettata in un differente contesto normativo;
    secondo questa tesi, pertanto, non dovrebbe più ritenersi applicabile la legge regionale lombarda n. 27/2006 che, all'articolo 5, commi 2 e 3, detta: «gli enti locali possono procedere all'affidamento diretto dell'incarico di gestione di impianti sportivi senza rilevanza economica ad associazioni, fondazioni, aziende speciali, anche consortili, e società a capitale interamente pubblico, da loro costituite. Per gli impianti sportivi senza rilevanza economica, le cui caratteristiche e dimensioni consentono lo svolgimento di attività esclusivamente amatoriali e ricreative e richiedono una gestione facile e con costi esigui, è ammesso l'affidamento diretto dell'incarico di gestione agli utilizzatori degli impianti stessi»;
    nondimeno, le conclusioni dell'ANAC non convincono perché è lo stesso codice per i contratti pubblici a distinguere l'istituto della concessione dei servizi pubblici da quello dell'appalto dei servizi pubblici e la distinzione poggia sulla modalità della remunerazione: nella concessione l'operatore assume i rischi economici della gestione del servizio rifacendosi essenzialmente sull'utenza, mentre nell'appalto l'onere del servizio grava sostanzialmente sull'amministrazione; in altri termini, non sembra che sia la mancanza di rilevanza economica del servizio a trasformare per se stessa la concessione in appalto;
    la legge regionale n. 27/2006 ben scolpisce questi principi laddove, all'articolo 1, definisce «impianti senza rilevanza economica quelli che per caratteristiche, dimensioni e ubicazione sono improduttivi di utili o produttivi di introiti esigui, insufficienti a coprire i costi di gestione» e «impianti aventi rilevanza economica quelli che sono atti a produrre utili»,

impegna il Governo

al fine di garantire una più agevole ripartenza, a valutare l'opportunità di dare disposizioni in merito all'interpretazione dell'articolo 90, commi 14, 25 e 26 della legge n. 289/2002 e, più precisamente, di confermare che la gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza economica debba essere ricondotta all'istituto della concessione.
9/3113/3. (Testo modificato nel corso della seduta) Belotti.