ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03113/029

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 515 del 25/05/2021
Firmatari
Primo firmatario: VERSACE GIUSEPPINA
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 25/05/2021


Stato iter:
25/05/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 25/05/2021
BERGAMINI DEBORAH SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 25/05/2021

ACCOLTO IL 25/05/2021

PARERE GOVERNO IL 25/05/2021

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 25/05/2021

CONCLUSO IL 25/05/2021

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03113/029
presentato da
VERSACE Giuseppina
testo di
Martedì 25 maggio 2021, seduta n. 515

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, all'articolo 10-quater introduce diversi criteri di valutazione per la formazione dell'Elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171;
    l'articolo 3-bis, comma 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 , n. 502 stabilisce che «la nomina a direttore generale, amministrativo e sanitario determina per i lavoratori dipendenti il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto» e che «il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza»;
    il decreto legislativo 502/1992 non prevede la figura del direttore socio-sanitario;
    Il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171ha equiparato il direttore socio-sanitario al direttore generale, amministrativo e sanitario sotto molti aspetti quali l'attribuzione dell'incarico, l'incompatibilità e la valutazione, ma non ha previsto nulla per ciò che concerne il trattamento economico;
    allo stato attuale, la mancata previsione del direttore socio-sanitario nel decreto legislativo 502/1992 comporta che il trattamento di fine servizio sia calcolato sul trattamento economico che il direttore socio-sanitario avrebbe percepito se fosse rimasto in servizio presso l'azienda di appartenenza, a nulla rilevando l'assoggettamento contributivo dell'intero trattamento economico;
    per i direttori socio-sanitari questo si risolve in un danno economico rilevante, pur avendo lo stesso contratto, trattamento economico, responsabilità del direttore amministrativo e sanitario,

impegna il Governo

compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di intervenire, a parziale modifica del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per l'equiparazione, anche ai fini del trattamento economico, dei direttori socio-sanitari rispetto alle figure del direttore generale, amministrativo e sanitario.
9/3113/29. (Testo modificato nel corso della seduta) Versace.