ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03113/026

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 515 del 25/05/2021
Firmatari
Primo firmatario: PERANTONI MARIO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 25/05/2021


Stato iter:
25/05/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 25/05/2021
BERGAMINI DEBORAH SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 25/05/2021

PARERE GOVERNO IL 25/05/2021

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 25/05/2021

CONCLUSO IL 25/05/2021

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03113/026
presentato da
PERANTONI Mario
testo di
Martedì 25 maggio 2021, seduta n. 515

   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge n. 44 del 1o aprile 2021, introduce – tra l'altro – misure di semplificazione per lo svolgimento delle procedure dei concorsi per l'accesso al pubblico impiego da bandire o già banditi nel corso della fase emergenziale;
    in particolare, l'articolo 10, modificato dal Senato, introduce a regime una nuova procedura semplificata per lo svolgimento dei concorsi pubblici relativi al reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni, ad eccezione di quello in regime di diritto pubblico;
    al fine di ridurre i tempi di reclutamento del personale, si dispone in via strutturale che le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 prevedano – anche in deroga alla disciplina vigente dettata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 272 del 2004 (riferimento introdotto dal Senato) e dalla Legge 56/201 – modalità semplificate di svolgimento delle prove concorsuali, assicurandone comunque il profilo comparativo;
    tuttavia, la disposizione non prende in considerazione il limite di età quale requisito di ammissione dei concorrenti previsto da talune procedure concorsuali;
    ciò, nella fase emergenziale in atto, potrebbe rappresentare un vulnus al principio di eguaglianza nell'accesso ai pubblici uffici, garantito dagli articoli 3, 4, 35, 51 e 97 della Costituzione;
    tale mancata previsione, infatti, è potenzialmente lesiva per tutti coloro i quali verrebbero nelle more esclusi per superamento dei limiti di età dai concorsi programmati ma non ancora banditi, aggravando ulteriormente il disagio occupazionale esistente, soprattutto in alcune regioni;
    a tal proposito, si evidenzia come seppur l'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997 n. 127, più nota come «Bassanini (Bis)», abbia disposto expressis verbis che la «partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione»;
    dalla disposizione emerge con chiarezza che la volontà del legislatore era diretta a consentire una più ampia partecipazione ai concorsi indetti dalle pubbliche amministrazioni. Come emerge dai lavori parlamentari, infatti, la norma è volta a superare la grave crisi occupazionale che ha interessato in quegli anni il mercato del lavoro in Italia, soprattutto nelle regioni del Sud e nelle isole;
    d'altra parte, vi era l'interesse per la stessa pubblica amministrazione a reclutare, specialmente a livello di carriera direttiva e per quello iniziale della carriera dirigenziale, personale con qualificazione professionale post-universitaria o con esperienza lavorativa già acquisita;
    tuttavia, nonostante il divieto generale della fissazione di limiti di età per i concorsi pubblici, di fatto, nel tempo, il ricorso alle deroghe è diventato prassi e non riguarda solo le selezioni per entrare a far parte delle forze armate e del comparto sicurezza in ragione della « particolare natura del servizio» che richiede prestanza fisica e prontezza di riflessi;
    ciò, evidentemente, in contrasto con la stessa ratio ispiratrice del legislatore del 1997;
    si consideri, peraltro, che i bandi di concorso indetti dalle pubbliche amministrazioni prevedono spesso il superamento di prove di idoneità fisica e psichica che rappresentano, in concreto, requisiti eliminatori ben più oggettivi, rigorosi e stringenti di quello anagrafico, costituendo quindi finanche una modalità di selezione più efficace, come sottolineato anche dalla Corte di Giustizia Europea;
    alla luce di tali argomentazioni, si ritiene pertanto opportuno intervenire per evitare ingiustificate disparità di trattamento e conseguenti potenziali lesioni di diritti costituzionalmente garantiti, anche nell'ottica di consentire la più ampia partecipazione alle procedure concorsuali indette dalle pubbliche amministrazioni e limitare il più possibile le ricadute negative dell'epidemia in corso, tenuto conto del periodo di già grave crisi economico sociale e occupazionale, nonché nell'ottica di ridurre il contenzioso relativo alle impugnazioni dei bandi di concorso e quindi il conseguente rallentamento delle procedure concorsuali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative, anche normative, al fine di escludere per tutta la durata del periodo emergenziale la possibilità per le pubbliche amministrazioni di derogare al divieto generale della fissazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi indetti dalle stesse, nonché di individuare puntualmente e tassativamente le specifiche ipotesi e fattispecie per le quali le pubbliche amministrazioni possono esercitare tale facoltà di deroga al termine dello stato di emergenza, prevedendo, altresì, l'obbligo di motivazione e di indicare le ragioni, nel caso venga esercitata.
9/3113/26Perantoni.