ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03113/022

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 515 del 25/05/2021
Firmatari
Primo firmatario: MAMMI' STEFANIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 25/05/2021


Stato iter:
25/05/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 25/05/2021
BERGAMINI DEBORAH SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 25/05/2021

PARERE GOVERNO IL 25/05/2021

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 25/05/2021

CONCLUSO IL 25/05/2021

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03113/022
presentato da
MAMMÌ Stefania
testo di
Martedì 25 maggio 2021, seduta n. 515

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, all'articolo 4 introduce l'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgano la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali;
    tale obbligo persisterà fino alla completa attuazione del piano strategico nazionale di vaccinazione ai sensi dell'articolo 1, comma 457, Legge n. 178 del 30 dicembre 2020 e comunque non oltre il 31 dicembre 2021;
    in merito all'individuazione dei soggetti destinatari degli obblighi vaccinali, sono sorte molteplici e difformi interpretazioni tra le Regioni, da parte delle Agenzie di Tutela della Salute (ATS) e delle Aziende Sanitarie Locali (ASL), sulla norma di cui all'articolo 4 del provvedimento in esame, poiché la stessa non sembrerebbe definire in modo esaustivo ed inequivocabile quali siano i soggetti sui quali grava tale obbligo, nell'ambito degli operatori di interesse sanitario;
    la Regione Lombardia, ad esempio, in una mail inviata alle direzione di ospedali, Rsa e altre strutture socio sanitarie, dopo aver consultato il Ministero della Salute, invita a valutare «l'opportunità di adeguarsi, almeno in prima applicazione, ad un'interpretazione strettamente letterale» del decreto-legge. «Questo significa – aggiunge Regione Lombardia – che i datori di lavoro sono tenuti a trasmettere solo ed esclusivamente l'elenco degli operatori delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie, vale a dire OSS, massofisioterapisti ed assistenti alla poltrona». Rimarrebbero quindi esenti dall'obbligo vaccinale gli Ausiliari socio assistenziali (Asa), così come gli addetti alle pulizie e, più in generale, chi pur lavorando in tali strutture non svolge servizi legati all'assistenza sanitaria, ma entra tuttavia frequentemente in contatto con operatori dell'ambito medico-infermieristico e con i pazienti, correndo pertanto il rischio di esporsi all'infezione del Sars-CoV-2 al pari di essi;
   considerato che:
    con Ordinanza n. 6 del 9 aprile 2021 del Commissario straordinario per l'emergenza Covid, in linea col Piano nazionale del 12 marzo 2021, nell'individuazione dei criteri di priorità nell'ordine vaccinale, affianco a quello primario dell'età anagrafica, è affermato che «parallelamente alle suddette categorie è completata la vaccinazione di tutto il personale sanitario e sociosanitario, in prima linea nella diagnosi, nel trattamento e nella cura del COVID-19 e di tutti coloro che operano in presenza presso strutture sanitarie pubbliche private»;
    la norma di cui all'articolo 4 del decreto in esame, sembrerebbe richiamare non tanto l'attività quanto l'interesse sanitario, in linea con la definizione di salute elaborata dall'Organizzazione Mondiale per la Sanità (OMS), ovvero uno «stato di completo benessere fisico, psichico e sociale e non semplice assenza di malattia» e, pertanto, sembrerebbe ricomprendere anche quelle professioni che contribuiscono allo stato di benessere complessivo di soggetti portatori di bisogni presi in carico dagli erogatori dei servizi sanitari, sociosanitari e sociali ma che, tecnicamente, non possono erogare prestazioni sanitarie,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di disporre delle iniziative normative utili a chiarire la portata applicativa della disposizione di cui all'articolo 4 del decreto-legge in esame e, in particolare, per definire se nella categoria degli operatori di interesse sanitario destinatari dell'obbligo vaccinale anti Sars-CoV-2 siano da ritenersi compresi tutti coloro che operano in presenza presso strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private.
9/3113/22Mammì.