ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03113/002

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 515 del 25/05/2021
Firmatari
Primo firmatario: GAGLIARDI MANUELA
Gruppo: MISTO-CAMBIAMO!-POPOLO PROTAGONISTA
Data firma: 25/05/2021


Stato iter:
25/05/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 25/05/2021
BERGAMINI DEBORAH SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 25/05/2021

ACCOLTO IL 25/05/2021

PARERE GOVERNO IL 25/05/2021

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 25/05/2021

CONCLUSO IL 25/05/2021

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03113/002
presentato da
GAGLIARDI Manuela
testo di
Martedì 25 maggio 2021, seduta n. 515

   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 1o aprile 2021 n. 44 prevede, tra l'altro, misure in materia di svolgimento dei concorsi pubblici;
    l'articolo 19, comma 2, decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, impone alle società partecipate di definire criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
    da tale norma, la giurisprudenza di legittimità ha tratto la sussistenza dell'obbligo per le società partecipate di dare luogo a procedure selettive pubbliche per il reclutamento di personale, a pena di nullità del contratto di lavoro (Cass. 3621/2018);
    l'articolo 10 del decreto-legge in esame consente, a partire dal 3 maggio 2021, lo svolgimento delle procedure selettive in presenza dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni;
    la norma non richiama le società partecipate che, come è noto, non rientrano nella definizione di pubblica amministrazione dettata dall'articolo 1, comma 2, decreto legislativo n. 165 del 2001;
    lo svolgimento di procedure concorsuali in presenza da parte delle società partecipate deve dunque ritenersi tuttora non consentita;
    ciò determina l'impossibilità di procedere all'assunzione di personale da parte di soggetti a cui sono demandati fondamentali compiti di interesse pubblico;
    si ravvisa pertanto l'opportunità di intervenire al fine di consentire altresì alle società partecipate, come già previsto per le pubbliche amministrazioni e con le dovute cautele, lo svolgimento delle prove concorsuali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le iniziative utili a consentire la ripresa in presenza altresì delle procedure selettive per l'assunzione di personale da parte delle società a controllo pubblico.
9/3113/2. (Testo modificato nel corso della seduta) Gagliardi.