ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03113/018

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 515 del 25/05/2021
Firmatari
Primo firmatario: CIMINO ROSALBA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 25/05/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ALAIMO ROBERTA MOVIMENTO 5 STELLE 25/05/2021


Stato iter:
25/05/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 25/05/2021
BERGAMINI DEBORAH SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
Fasi iter:

ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 25/05/2021

PARERE GOVERNO IL 25/05/2021

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 25/05/2021

CONCLUSO IL 25/05/2021

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03113/018
presentato da
CIMINO Rosalba
testo di
Martedì 25 maggio 2021, seduta n. 515

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame muove dalla straordinaria necessità ed urgenza di introdurre una serie di modifiche al decreto del 1o aprile 2021, in merito alle misure necessarie per il contenimento dell'epidemia Covid-19 in tema di vaccinazioni, giustizia e concorsi pubblici;
    in particolare, l'articolo 10, commi 1 e da 2 a 9, introduce a regime una nuova procedura semplificata per lo svolgimento dei concorsi pubblici relativi al reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni – ad eccezione di quello in regime di diritto pubblico –, nonché alcune norme transitorie per i concorsi, relativi al medesimo personale, già banditi o che verranno banditi nel corso della fase emergenziale;
    inoltre, sempre all'articolo 10, comma 1, le lettere c) e c-bis) stabiliscono, che per i profili qualificati dalle amministrazioni, in sede di bando, ad elevata specializzazione tecnica, sia prevista una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite, ai fini dell'ammissione a successive fasi concorsuali e che i suddetti titoli e l'eventuale esperienza professionale, compresi i titoli di servizio, possono concorrere, in misura non superiore a un terzo, alla formazione del punteggio finale;
   considerato che:
    le uniche deroghe plausibili rispetto al regime di una procedura concorsuale inclusiva aperta a tutti, si giustifica esclusivamente per quelle posizioni riferibili a profili tecnici, rispetto alle quali, è indispensabile una preliminare valutazione dei titoli culturali e di servizio utili per esprimere l'adeguatezza del candidato ad eseguire le mansioni che formeranno oggetto del rapporto di lavoro, invece, per tutte le posizioni della pubblica amministrazione riferite a profili amministrativi, occorre mantenere il modello di reclutamento ordinario basato sulle prove d'esame senza valutazione dei titoli a monte della procedura concorsuale, ma, eventualmente solo a valle della stessa e con un'incidenza sul punteggio complessivo non superiore al 30 per cento, secondo quanto previsto dal combinato disposto decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994 e della legge n. 56 del 2019,

impegna il Governo

a valutare la proposta di regolare con un successivo provvedimento normativo, anche di natura regolamentare (posto che lo stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994 è un regolamento governativo), i profili tecnici rispettai quali sia necessaria la deroga dall'ordinaria modalità di reclutamento, senza valutazione dei titoli a monte, tutto ciò al fine di rendere oggettivi e trasparenti i criteri sui quali si basano le procedure concorsuali nella pubblica amministrazione.
9/3113/18Cimino, Alaimo.