ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03113/013

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 515 del 25/05/2021
Firmatari
Primo firmatario: D'ORSO VALENTINA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 25/05/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ALAIMO ROBERTA MOVIMENTO 5 STELLE 25/05/2021


Stato iter:
25/05/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 25/05/2021
BERGAMINI DEBORAH SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
Fasi iter:

INVITO AL RITIRO IL 25/05/2021

PARERE GOVERNO IL 25/05/2021

RITIRATO IL 25/05/2021

CONCLUSO IL 25/05/2021

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03113/013
presentato da
D'ORSO Valentina
testo di
Martedì 25 maggio 2021, seduta n. 515

   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge, all'esame dell'assemblea, dispone la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1o aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici;
    al fine di ridurre i tempi di reclutamento del personale, l'articolo 10 del provvedimento in esame dispone che le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 165/200143, possano ricorrere – anche in deroga alla disciplina vigente dettata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994 e dalla Legge n. 56 del 2019 recanti norme in merito allo svolgimento dei concorsi pubblici – ad alcune modalità semplificate di svolgimento delle prove concorsuali. Tra queste modalità vi è quella di cui all'articolo 10, comma 3, secondo periodo, per cui le pubbliche amministrazioni possono prevedere di ricorrere, in luogo della ordinaria prova preselettiva, come previsto sinora, ad una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti al fine dell'ammissione alle successive fasi concorsuali. Ciò anche per le procedure concorsuali i cui bandi sono stati già pubblicati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto;
    la previsione normativa di cui al comma 3 del secondo periodo dell'articolo 10, così come formulata si porrebbe in contrasto con gli articoli 3, 4, 51 e 97, comma 4 della Costituzione, oltre che con il principio di legittimo affidamento e di quello del favor partecipationis in materia di pubblici concorsi. Pertanto bisognerebbe disporne la modifica se non, addirittura, la soppressione;
    la strada maestra indicata dal Legislatore Costituente per accedere ai ruoli della Pubblica amministrazione è la selezione pubblica per esami e per titoli che dovrebbe garantire il reclutamento dei candidati migliori e più meritevoli nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza, imparzialità, buon andamento, oltre che di non discriminazione e di pari opportunità, come risulta dal combinato disposto degli articoli citati della costituzione.
    nel rispetto del principio del favor partecipationis e del principio del legittimo affidamento, tutti coloro che avevano confidato di poter partecipare ad un concorso in ragione dei requisiti previsti dal bando già pubblicato anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, devono avere la possibilità di partecipare a quel concorso, senza che vengano richiesti loro, nelle more dell'avvio della selezione pubblica, ulteriori titoli aggiuntivi rispetto a quelli necessari per svolgere il ruolo professionale così come previsto ab initio dalla procedura di selezione pubblica già bandita;
    la deroga che vuole operare il presente decreto non può trovare legittima giustificazione nella drammatica emergenza da COVID-19 che stiamo vivendo. Quest'ultima nei prossimi mesi volgerà al termine e con essa tutti i presupposti giuridici atti a giustificare la compressione dei diritti di ciascun cittadino fra cui quello di poter partecipare, a parità di condizioni ed eguaglianza con gli altri, ad una procedura di selezione pubblica per conseguire l'interesse legittimo ad essere dichiarato vincitore di concorso per uno dei ruoli in questione;
    pertanto, in ragione di quanto esposto in premessa, urge provvedere a introdurre dei correttivi al fine rendere la disposizione di cui di cui all'articolo 10, comma 3, secondo periodo, del provvedimento in esame, maggiormente conforme ai principi fissati dalla Carta Costituzionale agli articoli 3, 4, 51 e 97, comma 4 della Costituzione, e ai principi di legittimo affidamento e del favor partecipationis in materia di pubblici concorsi,

impegna il Governo

a valutare di effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di apportare, attraverso gli uffici tecnici del Governo e dei competenti Ministeri in materia, per quanto di propria competenza e compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, modifiche alla disposizione di cui all'articolo 10, comma 3, secondo periodo, del provvedimento in esame, per consentire a tutti coloro che hanno già presentato domanda per partecipare alle procedure concorsuali in forza di un bando pubblicato anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, di poter partecipare a tali concorsi in ragione dei requisiti già previsti dai citati bandi pubblicati, senza che vengano richiesti loro, nelle more dell'avvio della selezione pubblica, ulteriori titoli aggiuntivi rispetto a quelli necessari per svolgere il ruolo professionale, così come previsto ab initio dalla procedura di selezione pubblica già bandita.
9/3113/13D'Orso, Alaimo.