ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03113/001

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 515 del 25/05/2021
Firmatari
Primo firmatario: CUNIAL SARA
Gruppo: MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO
Data firma: 25/05/2021


Stato iter:
25/05/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 25/05/2021
Resoconto BERGAMINI DEBORAH SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 25/05/2021

PARERE GOVERNO IL 25/05/2021

RESPINTO IL 25/05/2021

CONCLUSO IL 25/05/2021

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03113/001
presentato da
CUNIAL Sara
testo di
Martedì 25 maggio 2021, seduta n. 515

   La Camera,
   premesso che:
    con la Risoluzione 2361 (2021), votata favorevolmente da tutti i delegati italiani, tranne un astenuto, l'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa, al punto 7.3.2 afferma che: «nessuno sia discriminato per non essere stato vaccinato, a causa di possibili rischi per la salute o per non voler essere vaccinato»;
    l'articolo 4 del decreto dispone «Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario»;
    l'articolo 4 prevede che la vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati, e il rifiuto da parte del professionista alla vaccinazione comporta l'adozione di un atto di accertamento da parte dell'azienda sanitaria locale che determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2. Tale atto viene trasmesso all'ordine professionale di appartenenza che sospende l'abilitazione del professionista fino all'esperimento dell'obbligo;
    tale previsione rappresenta un atteggiamento coercitivo e discriminante, in quanto discrimina l'abilitazione alla professione per questioni di salute,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a rispettare la previsione della Risoluzione di cui in premessa, abrogando la norma in oggetto nel primo provvedimento legislativo utile.
9/3113/1Cunial.