ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03099/089

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 510 del 18/05/2021
Firmatari
Primo firmatario: RUFFINO DANIELA
Gruppo: MISTO-CAMBIAMO!-POPOLO PROTAGONISTA
Data firma: 18/05/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BENIGNI STEFANO MISTO-CAMBIAMO!-POPOLO PROTAGONISTA 18/05/2021
GAGLIARDI MANUELA MISTO-CAMBIAMO!-POPOLO PROTAGONISTA 18/05/2021
PEDRAZZINI CLAUDIO MISTO-CAMBIAMO!-POPOLO PROTAGONISTA 18/05/2021
NAPOLI OSVALDO MISTO-CAMBIAMO!-POPOLO PROTAGONISTA 18/05/2021
ROSPI GIANLUCA MISTO-CAMBIAMO!-POPOLO PROTAGONISTA 18/05/2021
SILLI GIORGIO MISTO-CAMBIAMO!-POPOLO PROTAGONISTA 18/05/2021
SORTE ALESSANDRO MISTO-CAMBIAMO!-POPOLO PROTAGONISTA 18/05/2021


Stato iter:
19/05/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 19/05/2021
CASTELLI LAURA VICE MINISTRO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

PROPOSTA RIFORMULAZIONE IL 18/05/2021

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 18/05/2021

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 19/05/2021

ACCOLTO IL 19/05/2021

PARERE GOVERNO IL 19/05/2021

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 19/05/2021

CONCLUSO IL 19/05/2021

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03099/089
presentato da
RUFFINO Daniela
testo presentato
Martedì 18 maggio 2021
modificato
Mercoledì 19 maggio 2021, seduta n. 511

   La Camera,
   premesso che;
    il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 2021 prevede, tra l'altro una serie di misure in materia di lavoro e servizi degli enti territoriali, finalizzate altresì a garantire alle famiglie taluni servizi fondamentali;
    in particolare, l'articolo 30, comma 6, prevede una misura fondamentale per le famiglie relativa al potenziamento dei posti degli asili nido;
    appare peraltro opportuno dare luogo ad una revisione dell'intera materia dei c.d. servizi a domanda individuale prestati dai comuni, con particolare attenzione a ciò che gravita attorno ai servizi scolastici;
    l'articolo 22 della legge 8 giugno 1990 n. 142, recepito dall'articolo 112 della legge 267/2000 (testo unico sull'ordinamento degli enti locali), prevede che «gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo delle comunità locali»;
    l'articolo 13, comma 1, del testo unico sulle autonomie locali, prevede tra l'altro che spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità;
    il ruolo del Comune nell'erogazione dei servizi ai cittadini risulta ancora più accentuato in seguito alla riforma del Titolo V della Costituzione;
    nel novero dei servizi prestati dai Comuni assume particolare risalto l'insieme dei cosiddetti servizi a domanda individuale, comprendenti tutti quei servizi pubblici locali che corrispondono ad attività gestite direttamente dall'ente locale, utilizzati a richiesta dell'utenza;
    l'insieme dei servizi a domanda individuale, che rientrano a pieno titolo nel complesso delle attività di attuazione delle politiche pubbliche messe in atto per garantire l'assistenza e il benessere dei cittadini, comprende servizi di fondamentale importanza per le famiglie; rientrano in particolare tra i servizi a domanda individuale gli asili nido, la mensa ed il trasporto scolastico;
    si tratta di servizi la cui prestazione non può essere rimessa a semplici logiche di mercato, essendo necessario garantirne la fruizione e l'accessibilità alla generalità delle famiglie;
    strettamente connessa al tema dei servizi a domanda individuale è la problematica relativa alla copertura del costo di erogazione;
    l'articolo 6 del decreto-legge n. 55 del 1983 stabilisce l'obbligo per gli enti erogatori di servizi pubblici a domanda individuale di definire la misura percentuale dei costi complessivi dei servizi pubblici finanziata da tariffe o contribuzioni e da entrate specificamente destinate;
    per la giurisprudenza amministrativa (TAR Piemonte, 31 luglio 2014, n. 1365), la determinazione della quota di copertura finanziaria a carico dell'utenza è stabilita dal comune con amplissima discrezionalità;
    la magistratura contabile tende tuttavia ad escludere la generalizzata erogazione gratuita (o a prezzo irrisorio) dei servizi a domanda individuale (Corte dei conti, sez. reg. Campania, parere 25 febbraio 2010 n. 7/2010 e Corte dei conti, sez. reg. Molise, parere 14 settembre 2011, n. 80;
    l'obbligo di prevedere una compartecipazione dell'utenza del costo del servizio diviene particolarmente pregnante nel caso di enti che si trovano in condizione di deficit strutturale. Per essi, l'articolo 242, comma 2, del testo unico sull'ordinamento degli enti locali prevede un controllo centrale in merito alle percentuali di copertura del costo di alcuni servizi, basato sull'obbligo di certificazione della copertura del costo complessivo di gestione, che non può essere inferiore al 36 per cento;
    sono note e risultano acuite nell'attuale particolare contesto storico le difficoltà di molte famiglie a far fronte al pagamento delle tariffe dei servizi a domanda individuale, che hanno visto nel corso degli anni notevoli aumenti, in concomitanza con i tagli operati ai trasferimenti a favore dei Comuni;
    la riduzione della compartecipazione dello Stato alle necessità finanziarie connesse all'erogazione dei numerosissimi servizi di competenza dei Comuni ha inevitabilmente comportato l'esigenza di incrementare la misura dei tributi locali e della compartecipazione dell'utenza al finanziamento dei servizi a domanda individuale;
    l'aumento del costo posto a carico delle famiglie ha generato moltissime situazioni di morosità. Ciò comporta la necessità per il Comune di incrementare le tariffe per garantire l'equilibrio economico dei servizi, originando in tal modo il rischio di nuove morosità e, dunque, un evidente circolo vizioso;
    la sussistenza di morosità crea inoltre delle anomalie evidenti nei bilanci dei Comuni, costretti ad iscrivere crediti di fatto inesigibili. Tali crediti generano, da un lato, avanzi di amministrazione di fatto inconsistenti e, dall'altro, costringono ad effettuare accantonamenti sempre maggiori al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, vincolando che potrebbero essere impiegate in modo efficiente e proficuo;
    l'impossibilità di sostenere le tariffe, del resto, costringe spesso le famiglie a rinunciare alla fruizione di tali servizi;
    sono peraltro note e frequentemente riportate dalla stampa locale e nazionale molteplici situazioni spiacevoli, in particolare in riferimento alla mensa scolastica, con bambini esclusi dal servizio a causa del mancato pagamento di tariffe spesso insostenibili per le famiglie che si trovano in situazioni di difficoltà;
    appare allora necessaria una riforma del sistema di finanziamento dei servizi locali a domanda individuale, con particolare attenzione ai servizi di asilo nido, mensa scolastica e trasporto scolastico, che preveda l'istituzione di specifici fondi al bilancio dello Stato, da ritrasferire ai Comuni al fine di consentire l'abbattimento delle tariffe di tali servizi garantendone l'accesso a tutte le famiglie,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere iniziative dirette ad una revisione della disciplina e del finanziamento dei servizi a domanda individuale erogati dai comuni, con particolare riferimento ai servizi che gravitano attorno al sistema di istruzione scolastica e pre-scolastica, prevedendo l'istituzione di specifici fondi da trasferire ai comuni, diretti a consentire l'abbattimento delle tariffe ed a garantire in tal modo la massima accessibilità da parte delle famiglie.
9/3099/89. (Testo modificato nel corso della seduta) Ruffino, Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Napoli, Rospi, Silli, Sorte.