ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03099/080

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 510 del 18/05/2021
Firmatari
Primo firmatario: MIGLIORE GENNARO
Gruppo: ITALIA VIVA
Data firma: 18/05/2021


Stato iter:
19/05/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 18/05/2021
CASTELLI LAURA VICE MINISTRO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
DICHIARAZIONE GOVERNO 19/05/2021
Resoconto CASTELLI LAURA VICE MINISTRO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
PARERE GOVERNO 19/05/2021
Resoconto CASTELLI LAURA VICE MINISTRO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

INVITO AL RITIRO IL 18/05/2021

PARERE GOVERNO IL 18/05/2021

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 18/05/2021

DISCUSSIONE IL 19/05/2021

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 19/05/2021

ACCOLTO IL 19/05/2021

PARERE GOVERNO IL 19/05/2021

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 19/05/2021

CONCLUSO IL 19/05/2021

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03099/080
presentato da
MIGLIORE Gennaro
testo presentato
Martedì 18 maggio 2021
modificato
Mercoledì 19 maggio 2021, seduta n. 511

   La Camera,
   premesso che:
    il comma 1-ter dell'articolo 64 della legge n. 126 del 2000, che ha convertito in legge il decreto-legge n. 104, ha ammesso alle garanzie per i nuovi prestiti, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, anche le imprese che sulla base del Regio decreto-legge n. 267 del 1942 e successive modifiche sono in concordato in continuità ex articolo 186-bis o hanno stipulato accordi di ristrutturazione ex articolo 182-bis o presentato un piano ai sensi dell'articolo 67;
    il capoverso di chiusura del medesimo comma 1-ter ha escluso, in ogni caso, le imprese che presentino esposizioni classificate come sofferenze ai sensi della disciplina bancaria vigente, con ciò negando quanto affermato nel comma di apertura, dato che tutte quelle imprese sono per certo state iscritte a sofferenza in Banca d'Italia ante omologa o stipula dell'accordo o presentazione del piano. Così scritto, il comma integra la fattispecie dell'ossimoro legislativo (nello stesso comma affermare e negare);
    se si vuole conseguire tutti gli effetti positivi del comma 1-ter dell'articolo 64 in parola, secondo la sua stessa ratio, da un lato è necessario riferirsi alla gestione aziendale successiva alla ristrutturazione dei debiti autorizzata dai Tribunali e dall'altro avere cura di non alterare in alcun modo il sistema di regole codificato in Banca d'Italia. Obiettivo conseguibile dato che questa misura, pur condividendo il carattere eccezionale e temporaneo consentito dal Temporary Framework sull'allentamento degli aiuti di Stato, è ispirata ad una sana gestione del credito, tant’è vero che subordina la presentazione della domanda di garanzia pubblica alla valutazione del «merito creditizio» delle aziende richiedenti sotto condizioni stringenti (alla data di presentazione della domanda le loro esposizioni non siano classificate come deteriorate, non presentino importi in arretrato, il soggetto finanziatore presuma il rimborso integrale a scadenza dell'importo del nuovo mutuo);
    se il Legislatore (Governo e Parlamento) vuole conseguire il risultato annunciato con il comma 1-ter dell'articolo 64, deve necessariamente procedere ad una norma che abolisca tout court l'ultimo capoverso di tale comma, che così recita «Sono in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come sofferenze ai sensi della disciplina bancaria vigente», oppure, alternativamente, deve procedere ad una norma interpretativa che delimiti gli esiti interdittivi delle iscrizioni a sofferenza presso Banca d'Italia ai soli casi intervenuti dopo i provvedimenti autorizzativi delle procedure di «ristrutturazione dei debiti» secondo gli istituti previsti dagli articoli 186-bis, 182-bis, 67 del Regio decreto-legge n. 267 del 1942;
    tale norma, interpretativa o di abolizione dell'ultimo capoverso del comma 1-ter dell'articolo 64, non appare necessitante di una ulteriore specifica copertura, a valere sul bilancio statale, per il rischio di insoluti eventualmente derivanti da mancati pagamenti alla scadenza dei mutui in parola per i seguenti motivi: a) la ristrettezza della platea dei possibili soggetti richiedenti sulla base dei dati rilevati sul sito di Banca d'Italia; b) la affidabilità dei dati contabili e di bilancio, provenienti dal Commissario giudiziale per le Aziende in concordato in continuità e dai professionisti incaricati per gli accordi e i piani di ristrutturazione, tutti sotto la vigilanza dell'Autorità giudiziaria, che saranno posti alla base della valutazione del merito creditizio da parte del Soggetto erogante e del successivo controllo formale di SACE Spa o del Comitato di gestione del Fondo PMI presso Medio credito centrale; c) a legislazione attuale questo rischio, pertanto del tutto residuale e molto improbabile, può considerarsi assorbito dalle coperture già stanziate dall'articolo 1 del decreto-legge Liquidità n. 23 dell'8 aprile 2020 convertito nella legge 40 del 4 giugno 2020,

impegna il Governo

ad avviare quanto prima un'interlocuzione anche con i competenti uffici della Commissione europea al fine di verificare, in considerazione della grave crisi in atto per effetto della pandemia, la possibilità di rimuovere, anche solo temporaneamente, l'ostacolo alla applicazione delle Garanzie pubbliche così come disposte dal comma 1-ter dell'articolo 64 della legge n. 126 del 2020 rappresentato dal capoverso di chiusura del medesimo comma.
9/3099/80. (Testo modificato nel corso della seduta) Migliore.