ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03099/073

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 510 del 18/05/2021
Firmatari
Primo firmatario: MORETTO SARA
Gruppo: ITALIA VIVA
Data firma: 18/05/2021


Stato iter:
19/05/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 18/05/2021
CASTELLI LAURA VICE MINISTRO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 18/05/2021

PARERE GOVERNO IL 18/05/2021

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 18/05/2021

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 19/05/2021

CONCLUSO IL 19/05/2021

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03099/073
presentato da
MORETTO Sara
testo presentato
Martedì 18 maggio 2021
modificato
Mercoledì 19 maggio 2021, seduta n. 511

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 89, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020 (legge n. 27 del 2020) ha previsto l'istituzione nello stato di previsione dell'allora Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo di due Fondi – uno di parte corrente, l'altro in conto capitale – volti a sostenere l'emergenza dei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo, con uno stanziamento, per il 2020, originariamente pari, rispettivamente, a euro 80 milioni e a euro 50 milioni. Successivamente, l'articolo 183, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 (legge n. 77 del 2020), novellando il citato articolo 89, comma 1, ha incrementato per il 2020 a euro 145 milioni le risorse del Fondo di parte corrente e a euro 100 milioni le risorse del Fondo in conto capitale. A sua volta, il comma 3-bis ha previsto un possibile incremento delle risorse del «Fondo di cui al comma 1», per euro 50 milioni nel 2021, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione, già assegnate al Piano operativo «Cultura e turismo» di competenza dell'allora Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Ancora dopo, l'articolo 80, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2020 (legge n. 126 del 2020), sempre novellando il medesimo articolo 89, comma 1, ha disposto che, per il 2020, la dotazione del Fondo di parte corrente era incrementata a euro 185 milioni, mentre la dotazione del Fondo in conto capitale era incrementata a euro 150 milioni. Da ultimo, l'articolo 5, comma 1, e l'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge n. 137 del 2020 (legge n. 176 del 2020) – senza novellare il più volte citato articolo 89, comma 1 – hanno incrementato la dotazione del Fondo di parte corrente, rispettivamente, di ulteriori euro 100 milioni per il 2020 (per un totale, dunque, di euro 285 milioni) e di euro 90 milioni per il 2021;
    il provvedimento in oggetto incrementa di euro 200 milioni per il 2021 la dotazione del Fondo di parte corrente destinato alle emergenze nei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo, insorte a seguito delle misure adottate per il contenimento del COVID-19, istituito dall'articolo 89, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020 (legge n. 27 del 2020);
    inoltre sono disciplinate le condizioni per fruire di talune misure di aiuto autorizzate dalla Commissione europea, o per le quali è necessaria l'autorizzazione della Commissione europea;
    la disciplina europea relativa agli aiuti temporanei di importo limitato ne consente l'erogazione alle imprese che si trovano di fronte a un'improvvisa carenza o addirittura indisponibilità di liquidità. L'importo complessivo dell'aiuto non supera 1,8 milioni di euro per impresa;
    si prevede limitatamente all'imposta municipale propria (IMU) dovuta per il 2021 (articolo 78, comma 3, del decreto-legge n. 104 del 2020 (legge n. 126 del 2020), l'esenzione dal pagamento della seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) per alcune categorie di immobili, quali quelli utilizzati per eventi fieristici o manifestazioni, nonché per quelli destinati a spettacoli cinematografici e teatrali e a discoteche e sale da ballo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, anche in successivi provvedimenti normativi, ulteriori misure per sostenere il settore dello spettacolo, gravemente colpiti dall'emergenza pandemica.
9/3099/73Moretto.