ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03099/053

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 510 del 18/05/2021
Firmatari
Primo firmatario: MOLLICONE FEDERICO
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 18/05/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FRASSINETTI PAOLA FRATELLI D'ITALIA 18/05/2021
RAMPELLI FABIO FRATELLI D'ITALIA 18/05/2021
BELLUCCI MARIA TERESA FRATELLI D'ITALIA 18/05/2021


Stato iter:
19/05/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 18/05/2021
CASTELLI LAURA VICE MINISTRO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 19/05/2021
Resoconto MOLLICONE FEDERICO FRATELLI D'ITALIA
Fasi iter:

ACCOLTO IL 18/05/2021

PARERE GOVERNO IL 18/05/2021

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 18/05/2021

DISCUSSIONE IL 19/05/2021

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 19/05/2021

CONCLUSO IL 19/05/2021

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03099/053
presentato da
MOLLICONE Federico
testo presentato
Martedì 18 maggio 2021
modificato
Mercoledì 19 maggio 2021, seduta n. 511

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame appare riconducibile alla finalità unitaria di fornire misure di sostegno, principalmente economiche, per i settori economici e per le pubbliche amministrazioni, colpiti dalle restrizioni dovute alle misure di contrasto dell'epidemia da COVID-19;
    in tal senso il provvedimento si configura come un «provvedimento governativo ab origine a contenuto plurimo», categoria elaborata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 244 del 2016, per descrivere quei provvedimenti nei quali «le molteplici disposizioni che li compongono, ancorché eterogenee dal punto di vista materiale, presentano una sostanziale omogeneità di scopo»;
    l'articolo 36 incrementa di 200 milioni di euro per il 2021 la dotazione del Fondo di parte corrente destinato alle emergenze nei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo, insorte a seguito delle misure adottate per il contenimento del COVID-19, istituito dall'articolo 89, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020 (legge n. 27 del 2020). Il comma 1-bis, introdotto in Senato, estende l'ambito di applicabilità della disciplina, che destina il 10 per cento dei compensi per copia privata incassati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) al sostegno di autori, artisti interpreti ed esecutori e lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d'autore in base ad un contratto di mandato con rappresentanza con gli organismi di gestione collettiva, invece che a iniziative volte a promuovere la creatività dei giovani autori. Il comma 3 incrementa di 120 milioni di euro per il 2021 il Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, istituito dall'articolo 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020 (legge n. 77 del 2020) per contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, Il comma 4 incrementa di 80 milioni di euro per il 2021 le risorse destinate al funzionamento dei musei e dei luoghi della cultura statali, tenuto conto delle mancate entrate da vendita di biglietti di ingresso, conseguenti all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19. I commi 4-bis e 4-ter – introdotti in Senato – novellano la normativa vigente in materia di rimborso dei titoli di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura. Il comma 4-quater, introdotto dal Senato, incrementa di 1 milione di euro per il 2021 la dotazione del Fondo «Carta della cultura», istituito dalla legge n. 15 del 2020;
    l'articolo 36-bis – inserito al Senato- introduce un credito di imposta a favore delle imprese che svolgono attività teatrali e spettacoli dal vivo, anche attraverso l'utilizzo di sistemi digitali;
    l'articolo 36-ter – introdotto in Senato – novella l'articolo 216, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020, il quale disciplina i diritti sorti – per coloro che abbiano acquistato, mediante contratto di abbonamento, servizi sportivi presso impianti sportivi – a seguito della sospensione delle attività sportive determinata dalle disposizioni emergenziali connesse alla epidemia da COVID-19. Tale sospensione è infatti qualificata come sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta ai sensi dell'articolo 1463 del codice civile;
    come indica l'Istat, «a capacità espositiva di molti musei è inferiore a quella di custodia e conservazione, cosicché, nonostante oltre tre quarti degli istituti (il 79,1 per cento) dichiarino di avere aperto al pubblico tutti gli spazi espositivi disponibili, i beni conservati sono molti di più di quelli esposti. Infatti, sono meno della metà (il 42,9 per cento) i musei che sostengono di esporre oltre il 90 per cento dei beni conservati, mentre il 31,1 per cento dei musei espone non più della metà delle collezioni che possiede»;
    il «Codice dei beni culturali» (decreto legislativo n. 42 del 2004), non solo favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale (articolo 3), ma indica altri servizi per il pubblico (articolo 117) collegabili ad una gestione intelligente e dinamica dei beni che ne fanno parte;
    è opportuno, dunque, porsi, l'obiettivo di liberare, rendere effettive e moltiplicare le eccezionali potenzialità economiche della Nazione, attraverso la valorizzazione del nostro patrimonio artistico e, nello specifico, la messa a reddito del «brand Italia», veicolo figurativo dell'insieme dei valori, delle attività e delle ricchezze storiche e tradizionali nazionali;
    gli esempi stranieri dimostrano come anche i nostri immensi depositi – pubblici e privati – di opere d arte, spesso poco utilizzati ed a rischio di conservazione, possano divenire degli asset redditizi;
    è questo, ad esempio, il modello adottato dai principali musei francesi e, nello specifico, del Louvre, la cui apertura ad Abu Dhabi è stata finanziata dagli Emirati Arabi, i quali hanno corrisposto al Louvre parigino oltre 500 milioni di euro per la licenza del marchio «Louvre», la fornitura di prodotti espositivi e di competenza museale ed, in particolare, il prestito di opere selezionate;
    la valorizzazione dei nostri marchi culturali passa, quindi, anche e soprattutto attraverso una maggiore e più efficiente circolazione di tutte le opere d'arte, ivi comprese quelle non esposte nei musei, così permettendo di generare ritorni economici (altrimenti inesistenti), abbattere i costi di mantenimento delle stesse ed, inoltre, favorirne la conservazione ed evitarne la dispersione,

impegna il Governo:

   a) a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte all'istituzione di un Fondo, denominato «Museo Italia», su convenzione tra Ministero della Cultura e Cassa Depositi e Prestiti, il primo proprietario dei beni e la seconda strumento di gestione operativa del Fondo, con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio archeologico e artistico italiano non oggetto di fruizione pubblica e attualmente in giacenza nei depositi museali;
   b) a valutare l'opportunità di adottare iniziative, anche di carattere normativo, volte alla revisione dello strumento dell'articolo bonus garantendo una defiscalizzazione totale delle donazioni a favore della cultura, con l'obiettivo di 500 milioni di euro in 3 anni, nell'ottica della sussidiarietà fra Stato e privato.
9/3099/53Mollicone, Frassinetti, Rampelli, Bellucci.